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Attivita' degli anziani "vigilanti" davanti alle scuole: quali obblighi assicurativi?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Associazioni

06/03/2007

Dall’Inail indicazioni operative per le organizzazioni di volontariato e i Comuni.

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Nei pressi di numerosi istituti scolastici, la sicurezza nell’attraversamento dei bambini è garantita da “nonni” che, incaricati dalle amministrazioni comunali, con paletta e giubbetto facilitano l’attraversamento.
Questa attività può comportare rischi, come tutelarla? A tale riguardo sono giunti all’Inail numerosi quesiti da parte di associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e da Comuni.
L’Istituto ha ritenuto, quindi, importante fornire chiarimenti riguardo all’obbligo assicurativo dell’attività svolta dagli anziani nella protezione della sicurezza dei bambini rivolta sia a facilitare l’attraversamento della strada, sia ad impedire eventuali molestie in occasione dell’entrata e dell’uscita dei ragazzi dalle scuole e, ove necessario, all’interno dei mezzi di trasporto.
Lo svolgimento dell’attività può avvenire secondo due distinte modalità: con convenzioni dei Comuni con associazioni di promozione sociale e con organizzazioni di volontariato oppure anziani occupati direttamente dai Comuni.

Nel primo caso [Convenzioni dei Comuni con associazioni di promozione sociale e con organizzazioni di volontariato] le fattispecie segnalate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato, in particolare, si riferiscono a lavoratori volontari i quali, pur in possesso del requisito oggettivo consistente nello svolgimento di attività protette a norma dell’art. 1 del DPR n. 1124/65, non presentano il requisito soggettivo richiesto dall’art. 4 del citato Decreto ai fini dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo, in assenza della retribuzione e di un rapporto di lavoro dipendente.
Riguardo al profilo relativo alla tutela, gli anziani coinvolti nei progetti di inclusione sociale gestiti dalle associazioni di promozione sociale - come pure quelli operanti nell’ambito delle organizzazioni di volontariato- debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, mediante la stipula di polizze numeriche o collettive con compagnie assicurative private.

Nel secondo caso [Anziani occupati direttamente dai Comuni in mancanza di convenzioni con associazioni di promozione sociale o di organizzazioni di volontariato] l’attività di sorveglianza è svolta a titolo individuale ed in assenza delle citate convenzioni, dagli anziani occupati dai Comuni.
L’attività degli anziani “vigilanti” per conto dei Comuni davanti alle scuole risulta essere un’attività rischiosa, soggetta al premio INAIL (tariffa 0723 della Gestione “altre attività”, con un tasso del 12 per mille).

Chiarisce l’Inail: “Nella specie, peraltro, oltre al requisito oggettivo integrato da un’attività che, come si è osservato, è analoga a quella esercitata dai vigili urbani adibiti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale, si ritiene sussistente anche il requisito soggettivo della dipendenza ai fini assicurativi (art. 4, n.1, del DPR n. 1124/65), in presenza degli elementi che qualificano come subordinato il rapporto di lavoro intrattenuto dagli anziani addetti alla sorveglianza davanti alle scuole.
Costoro, infatti, sono soggetti alla direzione ed al controllo del Corpo della Polizia Municipale, vengono retribuiti con un compenso orario fissato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite ed operano con carattere di sistematicità ed abitualità e non in via meramente occasionale od eccezionale.
Coerentemente con il riferimento tariffario applicato per l’attività svolta dai vigili viabilisti, pertanto, l’attività di sorveglianza davanti alle scuole deve essere ricondotta, sotto il profilo classificativo, alla voce di tariffa 0723 della Gestione “Altre Attività” di cui alla quarta lettera dell’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo n. 38/2000 (cui corrisponde un tasso pari al 12 per mille), in cui viene inquadrato il Comune, in quanto datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto legislativo citato. Relativamente alla base imponibile utile per il calcolo del premio assicurativo dovuto dal Comune, si assume a riferimento la retribuzione effettiva costituita dai compensi percepiti dagli anziani impegnati nell’attività di sorveglianza davanti alle scuole”.
Il testo del provvedimento Inail.
Link al provvedimento Inail per gli abbonati alla banca dati.

 
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