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La prevenzione ''premia'' le piccole aziende

Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ("Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".) ha individuato, al posto della precedente Gestione Industria, quattro gestioni separate (industria, artigianato, terziario e altre attività) e ha stabilito per ogni gestione distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tariffe che tengono conto ‘’dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.’’

Per quanto riguarda le aziende con più di due anni di attività, le Modalità di applicazione delle Tariffe contenute nella Delibera del Consiglio di amministrazione Inail n. 414 del 20 luglio 2000 (e successive modifiche) prevedono che il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata ‘’in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo.’’

L’Inail, analizzando l’oscillazione del tasso di premi 2003, ha rilevato che ‘’le ditte che hanno goduto della riduzione sono complessivamente il 67%, mentre quelle che hanno avuto l’aumento sono solo il 6% e più precisamente il 5% per le aziende fino a 10 addetti e il 12% per quelle oltre i 10 addetti.’’ Questi dati, secondo l’istituto, rivelerebbero che ‘’gli incentivi alla prevenzione abbiano determinato effetti positivi soprattutto per le piccole aziende.’’

Le Modalità di applicazione delle Tariffe (all’ art. 24) prevedono inoltre, dopo i primi due anni di attività dell’azienda, una riduzione del tasso medio di tariffa ‘’in relazione agli interventi effettuati per l'eliminazione delle fonti di rischio e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore’’.

A due anni dall’entrata in vigore di tali disposizioni, l’Inail ha riscontrato che la percentuale di aziende a cui viene applicato questa tipologia di sconto, previsto dall’art.24, è in continuo aumento.
‘’Infatti, tale incentivo è stato concesso nel 2002 a circa 15.200 ditte con un incremento del 14,7% rispetto al 2001 e del 46,2% rispetto al 2000. Tra queste il peso di quelle fino a 500 addetti è pari al 96%.’’
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