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Assicurazione Inail per gli "artigiani di fatto"
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Con la circolare n. 80 del 23 novembre 2004, l’Inail ha fornito chiarimenti sull’assicurazione degli “artigiani di fatto”, cioè coloro che pur non risultando iscritti all’Albo delle imprese artigiane svolgono in maniera abituale e personale attività artigiana.
La circolare sottolinea che l’attività eventualmente svolta dal titolare dell’impresa non artigiana al di fuori delle “mansioni” tipiche dell’imprenditore assume rilevanza ai fini dell’assicurazione antinfortunistica.
In relazione a questa ulteriore attività, dunque, "è possibile che il titolare dell’impresa non artigiana sia obbligato all’assicurazione quale artigiano di fatto, fermo restando - ai fini della determinazione del premio ordinario - l’inquadramento settoriale dell’impresa nella gestione tariffaria individuata in base alla classificazione INPS."
A titolo esemplificativo, è artigiano di fatto il titolare dell’impresa edile con dipendenti - inquadrata dall’INPS nel settore industria - che, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell’impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell’ambito dell’impresa stessa.
Analogamente, è artigiano di fatto il titolare dell’autoscuola con dipendenti - inquadrata dall’INPS nel settore terziario - che, oltre a gestire l’impresa, svolge abitualmente l’attività di istruttore di guida.
“Ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, - precisa la circolare - infatti, le situazioni ora descritte sono sostanzialmente identiche a quella del titolare delle corrispettive imprese (edile o autoscuola) inquadrate nell’artigianato.
Resta inteso che, al fine di impedire l’insorgere di contenzioso dal possibile esito sfavorevole per l’Istituto, le attività rientranti in tale ultima casistica dovranno essere rigorosamente valutate dall’Unità competente ed essere supportate da oggettivi e comprovabili riscontri.”
La circolare.
Con la circolare n. 80 del 23 novembre 2004, l’Inail ha fornito chiarimenti sull’assicurazione degli “artigiani di fatto”, cioè coloro che pur non risultando iscritti all’Albo delle imprese artigiane svolgono in maniera abituale e personale attività artigiana.
La circolare sottolinea che l’attività eventualmente svolta dal titolare dell’impresa non artigiana al di fuori delle “mansioni” tipiche dell’imprenditore assume rilevanza ai fini dell’assicurazione antinfortunistica.
In relazione a questa ulteriore attività, dunque, "è possibile che il titolare dell’impresa non artigiana sia obbligato all’assicurazione quale artigiano di fatto, fermo restando - ai fini della determinazione del premio ordinario - l’inquadramento settoriale dell’impresa nella gestione tariffaria individuata in base alla classificazione INPS."
A titolo esemplificativo, è artigiano di fatto il titolare dell’impresa edile con dipendenti - inquadrata dall’INPS nel settore industria - che, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell’impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell’ambito dell’impresa stessa.
Analogamente, è artigiano di fatto il titolare dell’autoscuola con dipendenti - inquadrata dall’INPS nel settore terziario - che, oltre a gestire l’impresa, svolge abitualmente l’attività di istruttore di guida.
“Ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, - precisa la circolare - infatti, le situazioni ora descritte sono sostanzialmente identiche a quella del titolare delle corrispettive imprese (edile o autoscuola) inquadrate nell’artigianato.
Resta inteso che, al fine di impedire l’insorgere di contenzioso dal possibile esito sfavorevole per l’Istituto, le attività rientranti in tale ultima casistica dovranno essere rigorosamente valutate dall’Unità competente ed essere supportate da oggettivi e comprovabili riscontri.”
La circolare.
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