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: Una circolare definisce il piano dei controlli di prevenzione incendi
Una circolare del Ministero dell’Interno definisce il piano annuale dei controlli di prevenzione incendi che i Comandi dei Vigili del Fuoco svolgono nel corso del 2026, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006.
Una circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - definisce il piano annuale dei controlli di prevenzione incendi che i Comandi dei Vigili del Fuoco svolgono nel corso del 2026, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006.
La Circolare 4 giugno 2026, prot. n. 10910 (Oggetto:Anno 2026 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.) indica che l’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 139/2006, proseguirà anche per l’anno 2026 con un piano annuale dei controlli che riguarderà:
- Pubblici esercizi e attività di intrattenimento e pubblico spettacolo di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 gennaio 2026, secondo le indicazioni già fornite con nota D.C.PREV. n. 1369 del 23/01/2026;
- Eventuali altre attività (industriali, artigianali, commerciali e civili) che qualificano maggiormente il territorio della regione interessata;
I controlli possono contemplare anche soltanto specifici e singoli aspetti delle misure di prevenzione incendi previste per l’attività dalle pertinenti normative e/o dalla documentazione progettuale agli atti del Comando, quali ad esempio:
- reazione al fuoco dei materiali - requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
- resistenza al fuoco delle strutture, delle porte e degli elementi di chiusura - requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
- compartimentazione - filtri a prova di fumo;
- esodo - luoghi sicuri - vie e scale d’esodo - porte - illuminazione di sicurezza - spazi calmi;
- gestione della sicurezza antincendio - registri dei controlli - piani di emergenza;
- controllo dell’incendio - estintori - rete idranti - sprinkler - impianti di spegnimento “speciali” con agente estinguente (gas, aerosol, …);
- impianti di rivelazione e allarme incendio;
- controllo di fumo e calore - smaltimento fumi e calore in emergenza;
- operatività antincendio - accessibilità mezzi di soccorso;
- impianti tecnologici e di servizio - impianti fotovoltaici - colonnine di ricarica veicoli elettrici.
La circolare, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta poi alcune indicazioni sui criteri da adottare per la selezione delle attività da sottoporre a controllo.
Un prospetto riporta poi il numero minimo dei controlli programmati da effettuare nel corso del 2026 aggregato per regione.
Scarica la normativa di riferimento:
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