Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/11/2021: Sulla consegna da parte dei lavoratori di copia del green pass al datore di lavoro

La segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno da parte del Garante Privacy.

Pubblichiamo la segnalazione inviata al Parlamento e al Governo dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione,  sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato

 

Al Presidente della Camera dei deputati
On. Roberto Fico

Al Ministro della salute
On. Roberto Speranza

Al Ministro dei Rapporti con il Parlamento
On. Federico D’Incà

Illustre Presidente,

illustri Ministri,

Le scrivo in relazione ad alcuni emendamenti approvati, al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato (emendamenti 1.400 e 3.0.4, fasc. Commissione). Per effetto del rinvio, all’articolo 9-quinquies, comma 5, d.l, 52 del 2021, contenuto al comma 5 dell’articolo 9-sexies del medesimo decreto-legge, la stessa facoltà è prevista per i magistrati.

La previsione introdotta presenta talune criticità, sulle quali è auspicabile un approfondimento ulteriore, anche in vista dell’esame del provvedimento in seconda lettura. 

In primo luogo, la prevista esenzione dai controlli -in costanza di validità della certificazione verde- rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute.

L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679). La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche.

La nuova previsione, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass, rende quindi anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.

Inoltre, la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.

Tale divieto è funzionale, essenzialmente, a garantire la riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), ma anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale. Dal dato relativo alla scadenza della certificazione può, infatti, agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione -così fortemente legata alle intime convinzioni della persona- verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa).

Tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003).

Anche in virtù di tali esigenze, l’art. 13, c.5, d.P.C.M. 17 giugno 2021 e s.m.i., prevede espressamente che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”, facendo salvi, con esclusivo riferimento all’ambito lavorativo, i trattamenti “strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.”.

In tale prospettiva, il Garante ha peraltro apprezzato la previsione dell’esplicito divieto di conservazione del codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di trattamento (nelle forme più varie), per finalità ulteriori, delle informazioni rilevate dalla lettura dei codici e all’esito dei controlli.

Né, del resto, la prevista facoltà di conservazione del green pass può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile. Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).

Naturalmente, poi, la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri (anche per la finanza pubblica, relativamente al settore pubblico).

Si tratta, complessivamente, di profili meritevoli di un ulteriore approfondimento che segnalo, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, grato, anche a nome del Collegio del Garante, per l’attenzione che vorrà riservarvi, con la più ampia disponibilità dell’Autorità, che sin d’ora Le rappresento, ad ogni collaborazione eventualmente ritenuta utile.

Pasquale Stanzione

Fonte: Garante Privacy


15/10/2014: Posa e manutenzione delle porte tagliafuoco/fumo


14/10/2014: Statistiche infortuni: 2,5 milioni di lavoratori mancanti tra cui i vigili del fuoco

L’INAIL fornisce, in maniera completa ed approfondita, una gran mole di informazioni statistiche sui lavoratori “assicurati”; ma, forse non tutti sanno che molte categorie non sono assicurate all’INAIL e sfuggono quindi alle statistiche ufficiali che vengono periodicamente pubblicate dall’Istituto.


14/10/2014: In scena “Lo spettacolo della sicurezza”: il cinema per educare alla prevenzione

Dal polo audiovisivo alla creazione di una piattaforma on line dove scaricare brevi trailer e schede di film tematici: tante le attività di sensibilizzazione e formazione del pubblico giovanile messe in atto dalla direzione Inail Lombardia, insieme alla Fondazione Cineteca italiana e all’Ufficio scolastico regionale.


13/10/2014: L’ISO pubblica documenti informativi sulla revisione della ISO 9001


13/10/2014: Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico


10/10/2014: Un progetto per l’evidenza dei costi della non tutela in edilizia


09/10/2014: Nuovi dati sulla relazione tra l’uso dei telefoni cellulari e i tumori cerebrali


08/10/2014: Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312: è obbligatorio conservare in azienda gli attestati dell’avvenuta formazione dei lavoratori


08/10/2014: Attestazione di lettura degli articoli: come funziona?

L’attestazione di lettura degli articoli e d’iscrizione alla newsletter: uno strumento per dimostrare l’aggiornamento delle conoscenze in merito alle prescrizioni legali, normative e tecniche, alle competenze professionali e l’informazione dei lavoratori.


07/10/2014: Assicurati contro gli infortuni anche i volontari impegnati negli enti locali


07/10/2014: Fondimpresa: nuove strategie per potenziare la formazione dei lavoratori


06/10/2014: La scuola sicura. Lo sviluppo delle competenze di sicurezza nei curricula scolastici


03/10/2014: Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche


03/10/2014: La ricerca dell’Inail al servizio della sicurezza della macchine industriali


02/10/2014: Le novità normative comunitarie in materia di attrezzature a pressione


02/10/2014: Amianto alla Olivetti: secondo i pm i vertici della storica fabbrica sarebbero intervenuti in ritardo per tutelare i lavoratori


01/10/2014: Pubblicata la delibera per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici

Pubblicata la delibera per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici


30/09/2014: Pubblicato il decreto sul differimento dell’entrata in vigore del decreto sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti

Pubblicato il decreto sul differimento dell’entrata in vigore del decreto sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti


29/09/2014: Fare in modo che le imprese si adoperino per la sicurezza e la salute sul lavoro.


17/09/2014: Pubblicato il Decreto di Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.


112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122