Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

16/04/2015: Rifiuti: dichiarazione MUD entro il 30.04.2015

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno.
Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili.
Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2015, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
 
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
 
Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
 
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.itwww.ecocerved.itwww.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
 
MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
 
Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
C/C Postale N. 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015″.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla
UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46
Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.
Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015 e il codice C2DIR.SEGR.
Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico.
 
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.
 
Fonte: ANCE

20/08/2015: Attive dal 18 agosto le modifiche della legge Europea 2014 al D.Lgs. 81/2008

Con la Legge Europea 2014 n. 115 del 29/7/2015 viene cancellata una modifica, introdotta in materia di salute e di sicurezza sul lavoro dal Decreto del Fare, in relazione al campo di applicazione del Capo I del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili).


06/08/2015: Settore pirotecnico: dal 2010 in Italia 26 infortuni mortali

Un comparto di nicchia, ma dal rischio elevato.


05/08/2015: Nuovo modello OT/24

Nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015.


04/08/2015: Inail in prima linea sul fronte della sicurezza informatica

Ma come è possibile proteggersi, in particolare per un grande ente pubblico impegnato in un significativo processo di digitalizzazione dei servizi?


03/08/2015: La pulitura delle grondaie e la possibilità di proporre nuove ricerche

Il portale del progetto: “A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica” si propone di costruire una “Cultura della Sicurezza” basata sull’apporto delle esperienze e delle testimonianze. I risultati di un sondaggio e la possibilità di proporne di nuovi.


30/07/2015: La prevenzione corre sul web

Prevenzione 2.0 promuovere la salute con la mhealth


29/07/2015: Esodo estivo: i consigli per un viaggio sicuro

Sabato e domenica il primo grande esodo estivo, ma la giornata da bollino nero sarà l'8 agosto


28/07/2015: Rettifica del regolamento (UE) n. 605/2014 riferito al REACH


27/07/2015: Esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio nel barese: 9 morti

Secondo le prime ricostruzioni a innescare la deflagrazione nello stabilimento è stato lo scoppio iniziale di un furgone.


24/07/2015: L’impegno a tutto campo dell’Inail per la gestione dello stress lavoro correlato

Dall’applicazione sul territorio della metodologia di valutazione alle attività di prevenzione


23/07/2015: Sollecitata una soluzione per i medici competenti depennati dall'elenco

Una lettera al Ministero della Salute per sollecitare una soluzione per i medici competenti depennati dall'elenco per non aver ottenuto i dovuti crediti.


22/07/2015: Precisazioni sugli spazi confinati

Un commento e chiarimento dell'Ing. Catanoso sull'argomento degli spazi confinati


20/07/2015: Riapre il Centro di riferimento per la Prevenzione Igiene e Sicurezza nel Florovivaismo

A partire dal primo luglio 2015 ha ripreso le attività il centro di Riferimento per la Prevenzione Igiene e Sicurezza nel Florovivaismo di Pistoia


17/07/2015: I 267 milioni di euro del bando Isi 2014 assegnati a 3.434 progetti

Il report incentivi Isi 2014


16/07/2015: Considerazioni del medico competente sul lavoro in altezza

Non esiste alcuna indicazione normativa che obblighi ad attivare la sorveglianza sanitaria per il lavoro in quota


15/07/2015: Disponibili gratuitamente alcune norme CEI in materia di normativa tecnica

E’ possibile accedere gratuitamente ad una serie di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza.


14/07/2015: Una app per misurare il livello di rumore negli ambienti

Ora sarà possibile misurare il livello del rumore negli ambienti attraverso la app NoiseWatch


13/07/2015: Ondate di calore: il numero telefonico 1500 e i dati di accesso al servizio

Un resoconto delle telefonate al numero 1500 correlato alla campagna "Estate sicura 2015: come vincere il caldo".


10/07/2015: Informazione al Lavoratore sul significato della Sorveglianza Sanitaria

L'art. 25, comma 1, lettera g) del D.Lvo 81/08 prevede che il Medico Competente: "fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria..."


09/07/2015: Presentata la Relazione annuale Inail

Confermano l’andamento decrescente degli incidenti sul lavoro: nel 2014 437mila infortuni e 662 casi mortali


93.5 94.5 95.5 96.5 97.5 98.5 99.5 100.5 101.5 102.5 103.5