Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


16/04/2015: Rifiuti: dichiarazione MUD entro il 30.04.2015

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.

Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014.
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno.
Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili.
Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento.
Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2015, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
 
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
 
Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
 
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.itwww.ecocerved.itwww.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
 
MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.
La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
 
Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:
Camera di Commercio di Brescia
Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
C/C Postale N. 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015″.
E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla
UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46
Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002.
Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2015 e il codice C2DIR.SEGR.
Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico.
 
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.
 
Fonte: ANCE

09/01/2026: Zoomers: una generazione che sta riscrivendo il futuro

I nativi digitali stanno trasformando lavoro, consumi e comunicazione con valori di inclusione, autenticità e sostenibilità. Oggi minoranza, domani motore del cambiamento sociale ed economico.


08/01/2026: Malattie professionali: crescono le denunce e la consapevolezza

In un convegno istituzioni, medici e aziende si sono confrontati sull’aumento delle malattie professionali. È importante la collaborazione tra enti, mondo sanitario e imprese per riconoscere, gestire e prevenire le patologie legate al lavoro.


07/01/2026: Pubblicata il 30 dicembre la legge di conversione del DL 159/2025

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 dicembre 2025, n. 198 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159.


22/12/2025: Calendario "Salute e Sicurezza 2026"

La sicurezza non è un hobby, è la vita. A casa, al lavoro e nel tempo libero”: un promemoria quotidiano per prevenzione e responsabilità in ogni contesto.


22/12/2025: Il Calendario 2026 di SICURELLO.si è arrivato!

Gratuito e liberamente scaricabile il calendario è a Kilometri Zero.


19/12/2025: Sicurezza in pista!

Come prevenire gli infortuni negli sport sulla neve


18/12/2025: Bando Isi 2025: 600 milioni per le imprese

Dal bando Isi 2025 altri 600 milioni di euro per sostenere le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro


17/12/2025: Rapporto sulla disuguaglianza climatica 2025

Cambiamento climatico: una sfida capitale, perché la politica climatica deve affrontare la questione della proprietà.


16/12/2025: Barometro SSL: rischi psicosociali e digitalizzazione

l barometro della SSL aggiunge nuovi dati sui rischi psicosociali e sulle tendenze della digitalizzazione nei luoghi di lavoro dell’UE


15/12/2025: Whistleblowing: nuovo parere del Garante privacy

Un nuovo parere sulle Linee guida ANAC in materia di whistleblowing, fornendo chiarimenti su tutele della riservatezza, trattamento dei dati e ruolo dei soggetti coinvolti.


11/12/2025: In viaggio verso la sicurezza: prevenire gli infortuni in itinere

A Otranto un seminario sulla sicurezza stradale


10/12/2025: Aggressioni contro il personale sanitario: il cortometraggio “Giuro”

Il film di breve durata è dedicato al fenomeno delle aggressioni e violenze contro il personale sanitario


09/12/2025: L’era dell’elettricità secondo l’Iea: tra nuove vulnerabilità e competizione globale

L’ultimo World energy outlook descrive un sistema energetico sotto pressione: crescono consumi (boom dell’AI), dipendenza dai minerali critici e rischi climatici e cyber. Le rinnovabili avanzano, ma anche le fonti fossili.


05/12/2025: SI.IN.PRE.SA.: dall’Inail un sostegno per lavoratori e imprese

Conclusa la seconda tappa in Umbria: INAIL ha messo a disposizione dei cittadini e delle realtà produttive locali servizi di consulenza, formazione e assistenza, con un focus sulle esigenze specifiche del territorio e dell’area produttiva meccanica e aerospaziale.


04/12/2025: La caratterizzazione dei rifiuti spetta al produttore e non al gestore dell’impianto

La Sentenza Tar Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025


03/12/2025: Al via il vertice «Ambienti di lavoro sani e sicuri» 2025

La trasformazione digitale e il benessere dei lavoratori saranno al centro dell’attenzione al vertice «Ambienti di lavoro sani e sicuri» 2025


02/12/2025: Vertice «Ambienti di lavoro sani e sicuri»

Il 3 e il 4 dicembre 2025 l’EU-OSHA organizza il suo vertice «Ambienti di lavoro sani e sicuri» su salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale: guarda la diretta.


01/12/2025: Sessantaseiesimo elenco soggetti abilitati per verifiche attrezzature

Pubblicato il D.D. 11 novembre 2025, n. 119 con il Sessantaseiesimo elenco dei soggetti autorizzati a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.


28/11/2025: Scegli la strada della sicurezza

Inail Lombardia, Aci e Regione inaugurano le attività con una riflessione condivisa sul valore della responsabilità e della consapevolezza del rischio per contrastare l’incidentalità stradale


26/11/2025: Seablindness: sguardi poetici su sicurezza, lavoro e globalizzazione

Un viaggio poetico nei porti del mondo, tra infrastrutture imponenti, vite invisibili e fragilità umane, che rivela l’importanza della sicurezza e della dignità del lavoro nei luoghi nascosti della globalizzazione.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11