Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

25/03/2022: Pubblicato il decreto che sancisce la fine dello stato di emergenza

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede una graduale uscita dalle misure di contenimento della pandemia e la fine dello stato di emergenza.
Si tratta delle "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza":

"Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di  protezione  civile  durante  la vigenza dello stato di emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato  fino al  31  marzo  2022,  preservando,  fino  al  31  dicembre  2022,  la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione  delle  strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate  una  o  piu'  ordinanze  ai  sensi   di   quanto   previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Le citate ordinanze, da  adottare  entro  il  medesimo  termine  del  31 dicembre  2022,   su   richiesta   motivata   delle   Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di  cui al primo periodo, individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di  cui  al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse  finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate  tempestivamente alle Camere".

In particolare evidenziamo i seguenti punti:

  • Dal 1° al 30 aprile 2022, e’ consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
    • a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
    • b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
    • c) concorsi pubblici;
    • d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
    • e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
    • f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

 

  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
    • a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
      • 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
      • 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
      • 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;
      • 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
      • 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
      • 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
      • 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
    • b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita’ turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
    • c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

 

  • Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente e con esclusione delle abitazioni private, e’ fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 

 

  • Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
    • a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attivita’ che si svolgono al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta’ o di disabilita’;
    • b) convegni e congressi;
    • c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita’ che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
    • d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche’ eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
    • e) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;
    • f) attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
    • g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche’ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
    • al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
      • [Periodi soppressi 
        Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l’accesso all’evento.
        In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.]

 

  • A decorrere dal 1° aprile 2022
    • e’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
    • a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e’ applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio’ abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita’ attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio’ abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalita’ anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

  • A decorrere dal 1° aprile 2022

TESTO ABROGATO

a partire dal giorno 1 aprile 2022

Art. 4-quinquies

(Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro).

1.A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater ((del presente decreto)), per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ((,)) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2.I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((e i responsabili)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attivita’ giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attivita’ lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 ((del presente articolo)) sono effettuate con le modalita’ indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3.La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attivita’ lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e’ effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche’ dai rispettivi datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)).

4.I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del ((…)) decreto-legge n. 52 del 2021.

5.E’ vietato l’accesso ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui al predetto comma 1.

6.La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La sanzione e’ irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.

689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

 

7.Per il periodo in cui la vaccinazione e’ omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 

8.Resta fermo quanto disposto dall’articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9.Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TESTO IN VIGORE

a partire dal giorno 1 aprile 2022

Art. 4-quinquies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater)

 

1.Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9,

comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2,

9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.



DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

 Covid_19_superamento_fase_emergenziale_DL_24_03_2022_n_24_GU_20220324_070.pdf


04/04/2013: In vigore il Decreto 20 dicembre 2012 sulla prevenzione incendi

Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".


26/03/2013: Disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici

E' disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008.


13/03/2013: Processo Eternit: Guariniello chiede 20 anni per Schmidheiny e De Cartier

Processo d’appello, il pm Guariniello “Nell’azienda carenze strutturali che hanno causato un immane disastro” In primo grado i vertici dell’azienda condannati a 16 anni di reclusione


11/03/2013: Firmato il Decreto sulla "QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI"

Il Governo ha firmato Decreto sulla "QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI" in data 6 marzo.


08/03/2013: Per le donne una festa a metà: meno infortuni, più malattie professionali

Dall’analisi dei dati Inail emerge che nel quinquennio 2007-2011 le denunce di infortunio sono diminuite del 7,6%. Nello stesso periodo, però, il calo complessivo è stato pari quasi al triplo (-20,5%) e il numero delle tecnopatie è raddoppiato. In un caso su sei l’incidente avviene nel percorso casa-lavoro-casa, mentre tra gli uomini questo rapporto si dilata a uno su 12


06/03/2013: Seminario “Attività negli SPAZI CONFINATI in edilizia”

Si terrà il girono 8 marzo 2013 a Pescara il seminario gratuito “Attività negli SPAZI CONFINATI in edilizia”


06/03/2013: Aggiornato l'elenco nazionale dei Medici Competenti

E' stato aggiornato al 13 febbraio 2013 l'elenco nazionale dei Medici Competenti.


01/03/2013: La sicurezza sul lavoro secondo Benedetto XVI

Come annunciato lo scorso 11 febbraio, con una decisione senza precedenti nella storia moderna, Joseph Ratzinger lascia il ministero di vescovo di Roma, aprendo la strada all’elezione di un nuovo papa. Si conclude così un pontificato durato quasi otto anni, durante i quali il Santo Padre è intervenuto in più occasioni sul tema degli infortuni, nel solco della dottrina sociale della Chiesa


28/02/2013: Sentenza Thyssen: da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo

La Corte d'Appello di Torino modifica il giudizio di primo grado riducendo le pene: per l’amministratore delegato la condanna passa da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con l’aggravante della colpa cosciente.


28/02/2013: Esposto CIIP: Governo emani Decreto qualificazione dei formatori atteso fin dal 18.4.2012

CIIP (Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione) chiede al Governo l'urgente EMANAZIONE del Decreto interministeriale (Lavoro e Salute) sulla "Qualificazione dei Formatori",che è un atto dovuto, ma bloccato dal 18.4.2012.


18/02/2013: Sentenza n. 25359/2012 del 30 maggio 2012 – Delega di funzioni e responsabilità del datore

La Suprema Corte ha specificato che il datore di lavoro non si può considerare esente da responsabilità qualora non dimostri la presenza di questo elemento che renda valido il trasferimento di funzioni in capo al delegato.


18/02/2013: Regolamento REACH: modifica dell’allegato XVII

Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)


11/02/2013: Infortuni e malattie professionali: al via la nuova procedura per l’invio telematico delle denunce

Disponibile sul portale Inail la nuova procedura per l'invio telematico delle denunce di infortunio online, obbligatoria dal 20 marzo 2013.


08/02/2013: Defibrillatori: gli obblighi di collocazione e la formazione all’uso


14/01/2013: Su Facebook una pagina dedicata all'Operazione incentivi Inail

Su Facebook una pagina dedicata all'Operazione incentivi Inail


31/12/2012: Valutazione con le procedure standardizzate: pubblicata la Legge 228 di proroga

Legge di stabilità 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale: è confermata la proroga dell'autocertificazione della valutazione dei rischi


21/12/2012: Pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche


07/12/2012: Pubblicato il Decreto sulle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.


29/11/2012: Approvato documento della Commissione Consultiva sulla valutazione del rischio chimico

Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento con cui sono individuati i criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.


28/11/2012: Settimana della sicurezza 2012 - Anniversario tragedia Thyssenkrupp

Conferenza stampa domani venerdi' 30 novembre - ore 12 - Settimana della sicurezza 2012 - V anniversario tragedia Thyssenkrupp


112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122