Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/03/2016: Omessa denuncia malattia professionale: entrano in vigore le nuove sanzioni

Il 22 marzo 2016 entreranno in vigore le disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e quindi anche la sanzione per l'omesso o tardivo invio all'INAIL del primo certificato di malattia professionale. Prima era solo un obbligo etico non sanzionato.
Ammenda da 258 a 1.549 euro.
A cui si aggiungono quelle già in vigore.
Omissione o tardivo inoltro di referto all'Autorità Giudiziaria (art. 365 C.P.): multa fino a 516 euro.
Omissione di denuncia di malattia professionale all'ASL e agli Uffici Territoriali del Lavoro (art. 139 del D.P.R. 1124/1965): fino a 3 mesi di reclusione o ammenda da 258 a 1032 euro per tutti i medici; fino a 4 mesi di reclusione o ammenda da da 516 a 2.582 euro per gli ex medici di fabbrica (medici competenti).
Quindi per ogni omesso referto/denuncia/primo certificato si può arrivare a: 5.163 euro.

Il medico competente può anche decidere di non effettuare la denuncia/referto/primo certificato; deve tuttavia poter dimostrare che sebbene esista la patologia, sebbene esista il fattore di rischio, non esiste il nesso di causa o concausa. Molti colleghi, quando vi sia un fattore di rischio extra-lavorativo decidono di non effettuare la denuncia. E' corretto? A mio avviso no in quanto l'INAIL indennizza anche le concause lavorative ed anche il campo penale le concause non escludono la responsabilità. Il classico esempio è del lavoratore esposto al rischio movimentazione manuale dei carichi con una discopatia ed in sovrappeso. Molti, in presenza del sovrappeso, omettono la denuncia.
E' compito del medico competente valutare la preponderanza del sovrappeso rispetto al fattore di rischio lavorativo oppure è compito dell'INAIL e dell'ASL valutare i fattori? E' una domanda a cui non ho una risposta. Da una parte esiste il diritto della discrezionalità del medico (ancora maggiore per lo specialista in medicina del lavoro) a stabilire quando lui, in scienza e coscienza, ritenga la malattia professionale. Dall'altra esiste il diritto del lavoratore ad essere valutato ed eventualmente indennizzato anche nelle concause; cosa possibile solo se la denuncia giunge agli organi preposti.
Bilanciare questi diritti non è cosa semplice.
Inutile dire che su questo tema si è sviluppata la selezione naturale dei medici competenti: effettuare una denuncia significa che il datore di lavoro allontana il medico. Non effettuarla significa esporsi a procedimenti penali o a multe. Che cosa sia meno peggio lo decide ogni singolo medico competente.
Anche perchè il lavoratore non è sprovveduto e se la denuncia non la fa il medico competente egli si rivolge al patronato o ad un medico di fiducia e quindi........il medico competente si espone nuovamente alle ripercussioni legali.
Occorre quindi molta prudenza e oculatezza e lungimiranza quando si decide di omettere una denuncia di malattia professionale e ripropongo una scheda da allegare in cartella qualora si decida di procedere in tal senso
 
 Cristiano Ravalli

13/02/2015: La preghiera dei vigili del fuoco


13/02/2015: Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche

Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche


12/02/2015: L‘evoluzione della tutela sanitaria Inail dalla cura al reinserimento


12/02/2015: Nuova scheda sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante


11/02/2015: Telefoni cellulari: come ridurre il rischio di esposizione a radiofrequenze


11/02/2015: La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto


10/02/2015: Amianto, il pericolo corre anche nelle tubature dell’acqua


10/02/2015: Adeguamento antincendio degli hotel: nuova proroga?


09/02/2015: Internet: adottate dagli Ixp le misure di sicurezza richieste dal Garante


09/02/2015: La "Scuola Sicura" della Regione Lombardia


06/02/2015: Truck and Bus: campagna di controlli su mezzi pesanti


06/02/2015: INAIL: disponibili due software per la sicurezza del macchinario


06/02/2015: Inail: il rischio chimico nella bonifica dei siti contaminati


06/02/2015: Seminario gratuito sulla prevenzione incendi


05/02/2015: Un film per raccontare la morte delle operaie di Barletta nel 2011


05/02/2015: INAIL: Autoliquidazione entro il 16 febbraio


04/02/2015: Cassazione: confermate le condanne per il crollo al Liceo Darwin


04/02/2015: La gestione del rischio da campi elettromagnetici in Italia


04/02/2015: Sicurezza dei lavoratori della Difesa, siglato accordo tra Inail e ministero


03/02/2015: Workshop: A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, in Pratica


104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114