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18/03/2016: Omessa denuncia malattia professionale: entrano in vigore le nuove sanzioni

Il 22 marzo 2016 entreranno in vigore le disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e quindi anche la sanzione per l'omesso o tardivo invio all'INAIL del primo certificato di malattia professionale. Prima era solo un obbligo etico non sanzionato.
Ammenda da 258 a 1.549 euro.
A cui si aggiungono quelle già in vigore.
Omissione o tardivo inoltro di referto all'Autorità Giudiziaria (art. 365 C.P.): multa fino a 516 euro.
Omissione di denuncia di malattia professionale all'ASL e agli Uffici Territoriali del Lavoro (art. 139 del D.P.R. 1124/1965): fino a 3 mesi di reclusione o ammenda da 258 a 1032 euro per tutti i medici; fino a 4 mesi di reclusione o ammenda da da 516 a 2.582 euro per gli ex medici di fabbrica (medici competenti).
Quindi per ogni omesso referto/denuncia/primo certificato si può arrivare a: 5.163 euro.

Il medico competente può anche decidere di non effettuare la denuncia/referto/primo certificato; deve tuttavia poter dimostrare che sebbene esista la patologia, sebbene esista il fattore di rischio, non esiste il nesso di causa o concausa. Molti colleghi, quando vi sia un fattore di rischio extra-lavorativo decidono di non effettuare la denuncia. E' corretto? A mio avviso no in quanto l'INAIL indennizza anche le concause lavorative ed anche il campo penale le concause non escludono la responsabilità. Il classico esempio è del lavoratore esposto al rischio movimentazione manuale dei carichi con una discopatia ed in sovrappeso. Molti, in presenza del sovrappeso, omettono la denuncia.
E' compito del medico competente valutare la preponderanza del sovrappeso rispetto al fattore di rischio lavorativo oppure è compito dell'INAIL e dell'ASL valutare i fattori? E' una domanda a cui non ho una risposta. Da una parte esiste il diritto della discrezionalità del medico (ancora maggiore per lo specialista in medicina del lavoro) a stabilire quando lui, in scienza e coscienza, ritenga la malattia professionale. Dall'altra esiste il diritto del lavoratore ad essere valutato ed eventualmente indennizzato anche nelle concause; cosa possibile solo se la denuncia giunge agli organi preposti.
Bilanciare questi diritti non è cosa semplice.
Inutile dire che su questo tema si è sviluppata la selezione naturale dei medici competenti: effettuare una denuncia significa che il datore di lavoro allontana il medico. Non effettuarla significa esporsi a procedimenti penali o a multe. Che cosa sia meno peggio lo decide ogni singolo medico competente.
Anche perchè il lavoratore non è sprovveduto e se la denuncia non la fa il medico competente egli si rivolge al patronato o ad un medico di fiducia e quindi........il medico competente si espone nuovamente alle ripercussioni legali.
Occorre quindi molta prudenza e oculatezza e lungimiranza quando si decide di omettere una denuncia di malattia professionale e ripropongo una scheda da allegare in cartella qualora si decida di procedere in tal senso
 
 Cristiano Ravalli

16/03/2015: La sicurezza degli impianti domestici per la produzione del calore

Disponibile un opuscolo con indicazioni di base per la sicurezza degli impianti di riscaldamento.


13/03/2015: Montaggio dei palchi: proseguire con forza nel consolidamento delle strategie di prevenzione

Confronto a tutto campo in un seminario nazionale di Inail e Assomusica.


13/03/2015: La riforma costituzionale e la sicurezza sul lavoro: le nuove modifiche alle competenze

Le modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione relative alle competenze in materia di sicurezza.


13/03/2015: Nuove norme UNI in italiano

Disponibili alcune norme UNI in lingua Italiana.


12/03/2015: Prosiel lancia il libretto di impianto elettrico

Prosiel ha predisposto e pubblicato il Libretto d’Impianto Elettrico, uno strumento gratuito, utile e indispensabile per il professionista e il consumatore.


11/03/2015: Promuovere la bicicletta: 76 600 posti di lavoro e 10 000 morti/anno in meno in Europa

I vantaggi per la salute dovuti all'uso delle biciclette e la crescita di posti di lavoro per la loro vendita, manutenzione e nella realizzazione delle piste ciclabili.


11/03/2015: SISTRI: proroga sanzioni al 1° aprile

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10/03/2015: Approvata alla Camera la riforma costituzionale con le modifiche alle competenze sulla sicurezza

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10/03/2015: Atti 8° Seminario Contarp. Dalla valutazione alla gestione del rischio.

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10/03/2015: Il beneficio di smettere di fumare o di ridurre il numero di sigarette al giorno

Fumare un numero minore di sigarette al giorno determina una riduzione significativa del rischio di sviluppare patologie legate al fumo? Quali benefici hanno gli svapatori?


10/03/2015: Amianto alla centrale di Turbigo, ex manager assolti “per non aver commesso il fatto”

Erano sotto processo per omicidio colposo plurimo, con l’aggravante della violazione delle normative sulla sicurezza, per la morte di otto operai deceduti tra il 2004 e il 2012 a causa del mesotelioma pleurico.


09/03/2015: Convegno sulla sicurezza nei lavori elettrici e norma CEI 11-27/2014

Si terrà a Rimini il 31 marzo il seminario tecnico gratuito "Concetti e principi generali di sicurezza sui lavori elettrici: aggiornamenti previsti dalla norma cei 11-27 quarta edizione (2014)”


09/03/2015: Formaldeide: dal 1° aprile 2015 Classificazione Cancerogeni 1B

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06/03/2015: Donne e infortuni sul lavoro: nel 2013 quasi 207mila denunce. Una morte su due in itinere


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05/03/2015: Guida: Bambini sicuri in casa

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04/03/2015: La posizione della SIMLII sulla modifica della normativa su “alcol e droga”

La posizione della società scientifica sull'atto di indirizzo teso a modificare l'attuale normativa per il controllo delle mansioni a rischio per quanto riguarda l'assunzione di “alcol e droga”


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