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08/07/2015: Nota del Ministero sui "rifiuti" da sfalci e potature

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiarisce in una nota quando sfalci e potature non sono da classificare come rifiuti

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha recentemente risposto ad un quesito formulato dalla Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (FIPER) sulla classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde.
La Federazione, lamentava la disomogenea applicazione della normativa sul territorio nazionale, e chiedeva al Ministero un chiarimento a proposito.
Il Ministero ha predisposto un’articolata risposta dalla quale emerge che l’art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006 afferma che non si applica la Parte IV del decreto a “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale e non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
 
Ciò significa che il Codice Ambientale non considera rifiuti gli sfalci e i residui di potatura prodotti nell’ambito di un’attività agricola, quando impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, purché l’impiego non comporti rischi o danni per l’ambiente e per la salute.
Ne consegue che l’art 185 comma 1 lettera f non possa essere applicato nel caso di sfalci, potature ed altri materiali non provenienti da attività agricola. In questo caso non ci si trova in modo automatico di fronte ad un rifiuto in quanto è possibile avvalersi dell’art 184 bis, che disciplina i sottoprodotti. Tale norma afferma che “è un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  1. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto
  2. è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi,
  3. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale,
  4.  l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà impatti complessivi negativi sull’ambiente e la salute umana”
In conclusione, chi si trova a detenere sfalci e potature, potrà non classificarli come rifiuti se sussistono le condizioni dell’art 185 del Codice Ambientale, o, in mancanza (ad esempio qualora l’attività di provenienza non sia agricola o la destinazione non sia in agricoltura o nella produzione di energia) gestirli come sottoprodotti, purché vengano soddisfatti tutti requisiti previsti dall’art 184 bis del Codice.
 
Nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 
Fonte: ARPAT

29/09/2016: Seveso III: risposte a quesiti

Sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente delle risposte ad alcuni quesiti circa l'applicazione del d.lgs. 105/2015.


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