Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

31/10/2014: Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile: esperti a confronto in un convegno Inail


30/10/2014: XII Giornata nazionale di WHP. Promozione della salute nei luoghi di lavoro


29/10/2014: Seminario “La scelta e l’uso dei dispositivi di protezione individuale”.


29/10/2014: Amiantifera di Balangero: uno studio epidemiologico accerta 214 decessi


28/10/2014: Ambiente Lavoro: tra aziende e lavoratori aumenta la cultura della sicurezza e la consapevolezza dei fattori di rischio

Si è chiusa con oltre 14mila visitatori, la 15esima edizione di Ambiente Lavoro organizzato da BolognaFiere e Senaf, da cui arrivano segnali incoraggianti: negli ultimi 5 anni diminuiscono gli incidenti e aumenta tra i dipendenti la percezione di lavorare in ambienti sicuri.


28/10/2014: Ediltrophy 2014, al Saie di Bologna incoronati i migliori muratori dell’anno


28/10/2014: La sicurezza è appesa ad un filo. Usalo.


27/10/2014: Le 12 strade statali meno sicure


27/10/2014: Diritti in Internet: al via la consultazione pubblica sulla bozza di dichiarazione


24/10/2014: Ambiente Lavoro: il bilancio Uil sullo stress lavoro correlato

Nel corso della seconda giornata di Ambiente Lavoro è stata presentata l’indagine dell’Osservatorio Confederale della Uil da cui emerge come siano molti i lavoratori competenti in materia, nonostante la mancata formazione da parte delle aziende


23/10/2014: L’Inail ad Ambiente Lavoro per promuovere cultura della sicurezza e scambio scientifico


22/10/2014: Scuola: 4 milioni ai migliori progetti sulla sicurezza


21/10/2014: Ambiente Lavoro e SAIE insieme per la sicurezza degli operatori del settore edile

Nel focus Cantiere Sicuro dedicato alla sicurezza in cantiere molte le offerte di aggiornamento per gli operatori sui temi di maggior rilevanza per il comparto


20/10/2014: 30 milioni di euro per le PMI: le domande online dal 3 novembre


20/10/2014: Ingegneria della sicurezza, siglato un accordo-quadro triennale tra Inail e Cni

L’intesa, sottoscritta oggi nell’ambito della seconda Giornata nazionale che si è svolta presso la direzione generale dell’Istituto, prevede la promozione di una serie di iniziative, analisi e studi volti allo sviluppo della cultura della prevenzione per ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali


17/10/2014: Dal 20 al 24 ottobre 2014: Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro


17/10/2014: Magazzini videosorvegliati più a lungo: ok del Garante


16/10/2014: I nostri bambini. Come proteggerli, come soccorrerli


16/10/2014: Ingegneria della sicurezza, il 20 ottobre all’Inail la seconda Giornata nazionale

Dalle iniziative per la riduzione di infortuni e malattie professionali ai più recenti provvedimenti normativi, all’Auditorium dell’Istituto il momento progettuale promosso con il Cni per favorire il confronto e lo scambio di conoscenze tra i rappresentanti di istituzioni, sindacati e associazioni datoriali


15/10/2014: Rischi psicosociali in Europa: prevalenza e strategie di prevenzione


111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121