Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

31/03/2023: Intelligenza artificiale: il Garante blocca ChatGPT

Raccolta illecita di dati personali. Assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori


30/03/2023: Gli ispettori antincendio svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza sul lavoro

La presenza del vicepresidente dell’Inail alla cerimonia di giuramento testimonia l’importanza della collaborazione tra l’Istituto e il Corpo dei Vigili del fuoco nella formazione degli addetti e nella prevenzione del rischio incendi


30/03/2023: Esposizione derivante da sorgenti 5G in modalità Stand-Alone

Pubblicato uno studio curato da ARPA Lazio, Università di Roma Tor Vergata e Università di Cassino


29/03/2023: Nasce l’Osservatorio Permanente su Ambiente, Lavoro e Sicurezza

Un think tank rivolto agli operatori economici virtuosi, da sempre impegnati per la sicurezza sul lavoro.


27/03/2023: Denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale

Il 30 marzo 2023 è previsto l’aggiornamento di tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.


24/03/2023: Piano triennale per la prevenzione 2022-2024

Uno strumento per anticipare i rischi legati ai cambiamenti del mondo del lavoro


23/03/2023: L’Inail in udienza dal Papa

Le norme sulla sicurezza non possono mai essere viste come un peso o un fardello inutile


22/03/2023: Giornata mondiale dell’acqua 2023


20/03/2023: Rischi lavorativi nelle lavanderie industriali

Nell’evento in programma il 22 marzo, organizzato da Assosistema Confindustria con il patrocinio dell’Inail, verrà illustrata l’analisi degli infortuni occorsi in questo comparto industriale.


13/03/2023: Violenze e aggressioni contro gli operatori sanitari

Nel triennio 2019-2021 accertati più di 4.800 casi


13/03/2023: Report COVID-19: la diminuzione dei casi e l’importanza delle misure

Un report settimanale delle Regioni riporta indicazioni sull’incidenza di nuovi casi con infezione da SARS-CoV-2 in Italia e sulla necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate.


08/03/2023: Giornata internazionale della donna

Gli ambienti di lavoro possono contribuire a individuare e sostenere le vittime di violenza domestica


06/03/2023: Verifiche periodiche: aggiornato l'elenco


02/03/2023: Convegno sul Worklimate

Un evento gratuito di presentazione dei risultati del progetto di ricerca in collaborazione


28/02/2023: Le azioni virtuose per la Prevenzione

Un convegno gratuito a Taranto il 16 marzo 2023.


17/02/2023: Una nuova versione di OSHwiki


13/02/2023: Bando Isi 2022

Dall’Inail più di 333 milioni di euro a fondo perduto per la salute e la sicurezza sul lavoro


07/02/2023: Il 7 febbraio è il Safer Internet Day

Dal cyberbullismo ai social network all'identità digitale, ogni anno Safer Internet Day mira a sensibilizzare sui problemi online emergenti e sulle preoccupazioni attuali.


06/02/2023: Giornata mondiale contro il cancro 2023

Un’opportunità per concentrarsi sui cancri professionali


06/02/2023: Revisionate le patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici

Il Decreto del 20 dicembre 2022 del Ministero della Salute


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15