Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

10/03/2016: Nuova Direttiva VIA: disponibile il testo coordinato

traduzione non ufficiale del testo coordinato redatto dalla Commissione europea


09/03/2016: Milleproroghe: disposizioni sul SISTRI

Con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 del Decreto 30 dicembre 2015, n. 210 sono state inserite nuove disposizioni in materia di SISTRI.


09/03/2016: Come prevenire le cadute in piano

Studio delle cause e proposta di soluzioni migliorative per la prevenzione


08/03/2016: Autotrasporto: regolamento 165/2014-tachigrafo

Dal 2 marzo 2016 sono entrate a pieno regime le disposizioni in materia di tachigrafo contenute nel Regolamento (UE) n. 165/2014.


08/03/2016: Una terminologia comune per la sicurezza delle informazioni

Tutte le informazioni contenute ed elaborate da un'organizzazione sono soggette a rischi potenziali.


08/03/2016: GIORNATA DELLA DONNA 2016

Vite di donne a confronto: come sono cambiati il lavoro e la tutela al femminile negli ultimi 50 anni. Il volume "Il vecchio e il nuovo" di ANMIL.


07/03/2016: Linee guida per la VIIAS nelle procedure di autorizzazione ambientale

La valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario


07/03/2016: Gli oneri di sicurezza aziendali vanno indicati sempre!

Consiglio di Stato, sentenza n. 5873 del 30 dicembre 2015


04/03/2016: Terre e rocce da scavo: il parere del Consiglio di Stato

Un provvedimento sulla disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo


04/03/2016: Su RadioRai1 si parla di sicurezza

Ospiti Raffaele Guariniello e Franco Bettoni, Presidente di ANMIL


03/03/2016: L'omicidio stradale e la sicurezza sul lavoro

I nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali e gli intrecci con le norme di prevenzione.


03/03/2016: Omicidio stradale: è legge

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali


02/03/2016: Promemoria: Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali

Il Decreto 6 marzo 2013 del Ministero del Lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.


02/03/2016: Come sapere tutto sul nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati

Come i lettori ben sanno, tra breve verrà pubblicato il nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, che innova profondamente le regole attuali. Ecco come saperne di più. Di Adalberto Biasiotti.


01/03/2016: Al via il bando Incentivi Isi 2015 di INAIL

L’INAIL finanzia le imprese che investono in sicurezza


01/03/2016: OT24: chiarimenti da Inail

Le risposte alle domande più frequenti ricevute da Inail.


29/02/2016: Cosa fa l’Europa per il contrasto al terrorismo

Le numerose iniziative che l’Europa sta attuando, per rendere sempre più efficiente ed efficace la lotta al terrorismo. Di Adalberto Biasiotti.


29/02/2016: Convegno nazionale amianto: gli atti

Disponibili gli atti del convegno nazionale promosso dalla fondazione vittime dell’amianto “Bepi Ferro.


26/02/2016: Guardare all’Europa - La prevenzione

Il terzo volume della collana pone il confronto tra i sistemi di prevenzione e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di Danimarca, Germania, Italia e Regno Unito.


26/02/2016: Telecamere finte: sì o no?

Alcune amministrazioni comunali, strette nella tagliola del patto di stabilità, hanno pensato bene di ampliare l’esistente impianto di videosorveglianza, grandemente apprezzato dai cittadini, installando delle telecamere finte. Di Adalberto Biasiotti.


83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93