Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

26/05/2015: Medici competenti: quadro normativo e sanzionatorio

Il punto della situazione sulle recenti vicende legate alla cancellazione dal registro nazionale dei medici competenti che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicare e/o effettuare la formazione obbligatoria ECM.

Quadro normativo attuale e sanzionatorio in ordine allo svolgimento delle funzioni di medico competente:
1) L’art. 38, primo comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2) Il comma 3 del medesimo art. 38 identifica precisi “requisiti” per l’esercizio del titolo e dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo (triennio 2011-2013). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
3) I medici che non abbiano conseguito i relativi crediti ECM non posseggono i requisiti per poter svolgere le funzioni di medico competente, salvo ovviamente le relative disposizioni in materia di esoneri e esenzioni previsti dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013. E’ stato lasciato tempo a tutto il 2014 per il conseguimento di eventuali crediti ECM mancanti. Pertanto i medici che non abbiano assolto al percorso formativo previsto dalla legge non potranno continuare ad essere inseriti nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4) Tutti gli atti successivi alla data del 1° gennaio 2015 posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’art. 38, comma 3, sono illegittimi.
5) Il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
6) ll medico che produca autocertificazione falsa di aver conseguito i crediti incorre ai sensi del DPR 445/2000 in sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75). In particolare l’art. 76 del DPR 445/2000 prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
7) Interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Il comma 4 dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra richiamato prevede una sanzione accessoria a quelle previste dal codice penale, nell'ipotesi in cui i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte. Il giudice penale, infatti, in questa fattispecie, in presenza di gravi violazioni alle norme sulla falsità in atti può applicare l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
8) Uno dei reati nei quali può incorrere il medico, come dispone il codice penale, è quello di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Detto reato è disciplinato dall'articolo 495 del codice penale, a mente del quale è commesso da chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona che viene punito con la reclusione da uno a sei anni. Ciò detto, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione pubblica procedente accertata la falsità delle dichiarazioni comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza procedendo alle denuncie per i reati previsti dalla legge. La decadenza non è subordinata alla ricezione della comunicazione ma è una conseguenza automaticamente disposta dalla legge, che opera immediatamente in conseguenza dell'accertamento della falsità della dichiarazione.
9) Il medico che riscontri discrepanza tra i dati attestati di crediti ECM in suo possesso e la rendicontazione presente nell’anagrafica Cogeaps può inviare la documentazione per la registrazione così come per eventuali esoneri ed esenzioni al www.cogeaps.it.
10) Ai medici competenti liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione:- Attività di studio di riviste scientifiche- Lettura capitoli di libri e di monografie entro il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio). Esempi:- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5. Il libero Professionista comunica tramite autocertificazione l’attività di autoformazione,indicandone le ore, al Presidente del proprio Ordine che rilascia un attestato e provvede alla registrazione dei crediti nell’anagrafica Cogeaps
Nell’attesa delle determinazioni che il Ministero della Salute adotterà si evidenzia l’importanza di riporre particolare attenzione al rispetto delle disposizioni sopra esposte.
 
Luigi Conte / Marcello Fontana
 
Fonte: FNOMCeO 

22/06/2023: Sicurezza sul lavoro e innovazione

Il robot avatar di Inail e IIT sotto i riflettori dei media internazionali


21/06/2023: Dai Boomer alla GenZ: comportamenti sicuri nel mondo del lavoro che cambia

La tappa nr 14 del forum della prevenzione “Made in Inail” prevista il 27 giugno


20/06/2023: Fondo vittime gravi infortuni: gli importi dell’una tantum per il 2023

Pubblicato il decreto 75 del 18 maggio 2023 relativo al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per l’annualità 2023.


20/06/2023: Mortalità da malattie occupazionali

L’Oms lancia un nuovo indicatore globale per il monitoraggio della salute dei lavoratori


16/06/2023: Forum della prevenzione in Sardegna

Cagliari, 20 giugno 2023. La roadmap degli eventi realizzati dalle sedi regionali dell’Istituto con l’obiettivo di promuovere il confronto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro giunge nel capoluogo sardo


14/06/2023: PFU da veicoli fuori uso

I soggetti abilitati alla gestione e contributi - elenco definitivo anno 2023


13/06/2023: Webinar - “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro”

Roma, 26 giugno 2023. Nell’evento, promosso da Inail e Confimi Industria, viene illustrata l’evoluzione normativa di settore, con focus su formazione e casi applicativi


09/06/2023: Forum della prevenzione “Made in Inail”

Prosegue il programma di eventi realizzati dalle Direzioni regionali dell'Istituto per promuovere il confronto sulle strategie più efficaci nel contrasto agli infortuni e alle malattie professionali


09/06/2023: La realtà aumentata per la sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili

Previsto per il 21 giugno l’evento conclusivo di fine progetto BRIC ID 35/1 2019


07/06/2023: Sport senza barriere: In campo per vincere

la storia di Massimo dall’incidente al tennis in carrozzina


06/06/2023: AUA: ampliato il campo d'applicazione

Modificate le disposizioni riguardanti la gestione dell'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti e dei rifiuti radioattivi.


05/06/2023: Il ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica

Ripercorrere l’evoluzione dell’energia nucleare e le sue caratteristiche generali e fornire conoscenze di base sulla sicurezza dell’energia nucleare, i suoi costi, la gestione dei rifiuti prodotti e su ipotetici scenari futuri.


30/05/2023: Rifiuti da sfalci e potature di aree verdi pubbliche

La circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.1 del 14/02/2023


30/05/2023: QR-code sostitutivo del provvedimento d'iscrizione

La delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 1 del 13/2/2023


25/05/2023: Un webinar sulle novità del “decreto lavoro”

Si terrà il 29 maggio il webinar gratuito "Le novità del “decreto lavoro: salute, sicurezza e tutela dei rapporti di lavoro"


25/05/2023: Il vademecum dell'Asl Emilia Romagna per le zone alluvionate

Indicazioni e norme di comportamento per i cittadini e i volontari coinvolti, per la pulizia e la disinfezione nelle zone dove l'acqua non è ancora defluita


23/05/2023: Come adattarsi meglio ai cambiamenti climatici

Un progetto sostenuto dall'UE ha sviluppato uno strumento di autovalutazione che aiuta i responsabili delle decisioni a verificare le azioni di adattamento climatico pianificate e ad anticipare i potenziali rischi.


19/05/2023: Forum della prevenzione “Made in Inail”

La sicurezza stradale in Lombardia tra prevenzione, tutela e mobilità sostenibile


19/05/2023: Bando Isi 2021: proroga termine upload documentazione

Prorogato al 12 giugno 2023 il termine di scadenza per la fase di upload della documentazione.


16/05/2023: Sharenting: le indicazioni del garante

Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13