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Riprendo un post sui
requisiti dei locali aziendali in cui vengono effettuate le visite di idoneità al lavoro, perchè sono stupito dal numero di e e-mail che ricevo sull'argomento manco vivessimo nel Burkina Faso e sono stupito che, nel 2016, in un paese progredito, si discuta di argomenti che sembrano usciti dal film "brutti, sporchi e cattivi".
Due sono gli argomenti che fanno scalpore tra i lavoratori: il fatto che le visite mediche vengano effettuate in sale riunioni, uffici, spogliatoi con o senza il lettino portato dal medico e che ci si debba spogliare per la "visita del lavoro".
Incominciamo dal primo argomento: le visite mediche effettuate in ambienti aziendali non consoni: uffici, magazzini, spogliatoi, sale riposo, ripostigli.
Premessa: chiedetevi per quale motivo nessun medico, di nessuna specializzazione, effettua prestazioni sanitarie al di fuori di ambulatori medici attrezzati o ambienti domiciliari dell'assistito. Anche il medico legale, per effettuare una perizia, visita in un ambulatorio e su un lettino; non nella sala mensa. Ma anche il veterinario: quando portate il vostro Bubi dal veterinario dove lo visita: su un lettino di acciaio lavabile dentro un ambulatorio o nella sala da aspetto accanto al distributore di caffè.
E già qui io qualche riflessione sui medici del lavoro......me la faccio.
Sottocaso 1): il medico effettua le visite (anche di lavoratori d'ufficio: addetti videoterminali) senza un lettino.
Significa semplicemente che la visita medica, che consta in "anamnesi ed esame obiettivo", almeno nella parte dell'esame obiettivo non viene effettuata. L'allegato 3A del Testo Unico prevede che venga effettuato un "esame obiettivo con particolare riferimento all'organo bersaglio". L'esame obiettivo consta (base della medicina praticata da 2000 anni: Ippocrate si gira nella tomba) nella "ispezione" (vista), "palpazione" (mani), "percussione" (dita), "auscultazione" (udito).
Allora può essere che il medico non effettui materialmente l'esame obiettivo ma lo riporti in cartella (visto che è d'obbligo) e siamo quindi nel codice penale (falso ideologico) oppure che il medico non compili (perchè non l'ha eseguito) la parte dell'esame obiettivo e siamo nel campo della sanzione amministrativa: violazione dell'art. 41, comma 5 per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. e)
Sottocaso 2): il medico si porta un lettino pieghevole in azienda o l'azienda ne ha uno che apre all'occasione.
La legge non norma questo aspetto. Ma non lo norma perchè siamo non in tema di medicina del lavoro, neppure in tema di medicina ma più semplicemente nel tema di regole igieniche generali che, anche in India, insegnano ai bambini delle elementari. A me, lo dico proprio fuori dai denti con la sincerità e l'ironia che mi contraddistingue, mi fanno pena i colleghi che aprono il lettino tra le scrivanie di un ufficio. Che ci posso fare? Mi viene la malinconia a vedere un medico, cinquantenne, che sale le scale come uno sherpa tibetano e si "presta" ad effettuare le visite negli uffici o nelle sale riunioni: non solo manca di rispetto ai suoi assistiti (i lavoratori) ma anche a sè stesso.
Oltre alla malinconica riflessione, esistono regole di igiene generale. Ma vi siete chiesti dove si lava le mani tra un assistito e l'altro se le visite vengono effettuate in una sala riunione o in un ufficio tra le scrivanie? Semplice: non se le lava.
Ora, voglio dire, il sanitario che si presta a questo sistema viene meno a degli obblighi etici, però, voi lavoratori, al posto di scrivere mail lamentose a me, avete tutti gli strumenti per rifiutarvi di sottoporvi a visite in ambienti non consoni ad una sala visite: esiste il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da voi eletto anche per gestire queste problematiche e c'è l'Ordine Provinciale dei Medici per segnalare comportamenti poco consoni alla nostra professionalità.
Allora quale caratteristiche deve avere una stanza aziendale adibita alle visite mediche?
Però scusate......mi sembrano cose talmente ovvie che quasi mi vergogno a trattare questi argomenti.
Una stanza chiusa, dotata di finestra per il ricambio dell'aria ( si tolgono le scarpe.....e capito di essere sudati), riscaldata in inverno e che non sia una fornace in estate, isolata acusticamente (la parete di cartone non impedisce ai colleghi dall'altro lato di venire a conoscenza che non andate di corpo), dotata di un lettino pieghevole con il suo bel rotolo di carta che va srotolato (vedo scene vergognose di un foglio di carta lasciato per tutti o, peggio, schiene nude sudate sulla plastica dei lettini), con l'adiacenza di un bagno che permetta al sanitario di evitare di spargere il sudore della schiena di uno sul torace di un altro.
Il secondo argomento caro ai lavoratori: perchè devo spogliarmi per fare una visita se lavoro uso il computer? Premesso che nessuno fa togliere il reggiseno o le mutande ma si rimane in abbigliamento intimo: come spiegato sopra, la visita di idoneità comporta la compilazione di una cartella sanitaria il cui contenuto è stabilito dall'Allegato 3A del Testo Unico che prevede un esame "obiettivo con particolare riferimento all'organo bersaglio". L'esame obiettivo generale comporta una visita medica generale e quindi non è possibile "percuotere" un torace, "palpare" un addome, "ispezionare" gli arti inferiori per vedere se si sono vene varicose se il lavoratore non si spoglia in abbigliamento intimo. In più gli "organi bersaglio" del lavoro a vdt sono stabiliti dal comma 1) dell'art. 176 del Testo Unico:
I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
Per "visitare l'apparato muscolo-scheletrico" occorre che il lavoratore sia in intimo altrimenti la colonna vertebrale non si può ispezionare o palpare.
In merito alle segnalazioni che ricevo di medici che "fanno spogliare solo i soggetti di sesso femminili".....anche qui...siamo nel 2016........segnalate gli abusi ai rispettivi Ordini Provinciali dei Medici, viene aperta una indagine, viene convocato il medico che dovrà fornire spiegazioni ad una commissione, ecc.
Finanziamenti alle imprese.
Alcune utili indicazioni.
Il Decreto direttoriale n. 46 del 1 giugno 2017
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
Il Decreto del Presidente della Repubblica sulla Gestione semplificata delle terre e rocce da scavo
Uno studio approfondito e sistematico relativo al campione rappresentato dalle apparecchiature di risonanza magnetica installate a scopo medico sul territorio nazionale.
Il regolamento 2017/776 del 4 maggio 2017.
I principali aspetti che caratterizzano l’attività di tutela di lavoratori e aziende.
Il cortometraggio premiato al concorso cinematografico “Marco Fabio Sartori” 2017.
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Si terrà a Venezia il 9 giugno il convegno gratuito "Infortunio: I tre errori più gravi che portano al rinvio a giudizio"
Disponibile in lingua italiana il KANBrief 1/2017 sul tema centrale: “UE e Paesi terzi”.
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