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17/05/2016: La lezione della Thyssen
di Rocco Vitale, presidente dell’AiFOS
Quello che è successo nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre del 2007, nella fabbrica tedesca della Thyssen di Torino, rappresenta una delle pagine nere della mancata prevenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sette lavoratori morti bruciati dopo lunghe agonie con ustioni sul 95 per cento del corpo. Le indagini della Procura di Torino furono immediate e veloci utilizzando metodi di perquisizioni e sequestri, pratica fino allora mai svolta, nelle indagini relative agli incidenti sul lavoro. La linea seguita fu chiara fin dall’inizio individuando nel vertice aziendale e nei dirigenti dello stabilimento i soggetti che avevano omesso l’applicazione della legge.
Dopo tre mesi l’inchiesta fu chiusa portando a conoscenza come quei lavoratori erano morti in una fabbrica che stava chiudendo. Per la proprietà non valeva la pena investire dei soldi in quello stabilimento che si stava smantellando: però vi lavoravano ancora un centinaio di lavoratori destinati alla produzione di acciaio. In una fabbrica con condizioni di crescente abbandono e totale insicurezza (basti ricordare una fotografia emblematica con decine e decine di estintori accatastati ed abbandonati in un angolo dello stabilimento).
Il primo processo, dopo 4 anni dall’incidente, si svolse nel 2011 e l’amministratore delegato della Thyssenkrupp in Italia, Harald Espenhahn fu condannato a 16 anni di reclusione in quanto il Tribunale accolse la tesi dell’omicidio volontario con dolo eventuale. In sintesi il dirigente era consapevole della possibilità che potessero accadere gravi incidenti. Naturalmente non poteva prevedere che si sarebbe verificato un incendio di tali dimensioni ma era l’enunciazione di quello che giuridicamente viene definito il “dolo eventuale”.
Nel processo di appello del 2013 la Corte di Assise cancellò la natura dei reati contestati, riducendo l’entità della condanna, ripristinando la questione nell’alveo dell’omicidio colposo escludendo il celebre dolo eventuale che iniziava a far breccia nella giurisprudenza delle morti sul lavoro. L’anno successivo, nel 2014, La Corte di Cassazione rimandò il processo alla Corte di Torino per il solo ricalcolo delle pene.
Un nuovo processo si celebrò nel 2015 che stabilì le condanne che IV sezione penale della Cassazione ha confermato nella seduta del 13 maggio scorso: 9 anni e 8 mesi all’amministratore tedesco, 7 anni al responsabile della sede di Terni (sede del gruppo) ed al direttore dello stabilimento di Torino, 6 anni e 10 mesi ai dirigenti del gruppo ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione.
Una sentenza che non si commenta ma si esegue e le porte del carcere si sono aperte per gli imputati italiani. La condanna non è mai una vittoria o una festa. Una sentenza che deve essere speranza per i lavoratori nella giustizia e deve far riflettere gli imprenditori sul valore della sicurezza che non deve essere disgiunto dal lavoro e dalla produzione. Le persone che hanno sbagliato devono pagare. Applicare le norme di prevenzione di salute e sicurezza devono essere applicate per evitare questo tipo di processi.
Il 2007 fu un anno orribile di avvenimenti e di indignazione per i gravi casi che hanno visto un costante aumento delle morti sul lavoro. Ricordiamo come l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel suo messaggio di fine anno, ricordò con parole toccanti e di solidarietà alla memoria ed ai familiari delle vittime dei tragici incidenti avvenuti alla Thyssenkrupp di Torino, a Porto Marghera e alla ''Truck center'' di Molfetta. In quella circostanza il Capo dello Stato pronunciò parole che sarebbero diventate delle costanti negli anni a venire. ''Quando si verificano assurde e atroci tragedie come quella dei lavoratori periti nel rogo della Thyssen di Torino nel dicembre scorso, e in angosciosa sequenza dei lavoratori di Marghera e infine, non meno dolorosamente e assurdamente di Molfetta, allora, si leva ancor più fortemente il grido ''Basta!'' Non si può continuare così, non ci si può rassegnare come a una inevitabile fatalità - affermò -, dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e impegnarci concretamente a fondo: tutte le forze sociali, tutte le componenti del mondo della produzione e del lavoro, tutte le istituzioni, specie nelle regioni del Sud dove maggiori sono le criticità e le carenze''. "Non dobbiamo mai far mancare ai superstiti - proseguì - un valido sostegno materiale. È inaccettabile che allo strazio per la perdita di una persona cara si sommino difficoltà e disagi economici ulteriori''.
Una sollecitazione che Napolitano fece pesare sul Parlamento che, inchiodato da discussioni interminabili e lungaggini, non legiferava sulla sicurezza sul lavoro e che portò il 9 aprile del 2008 (in soli quattro mesi) all’approvazione del noto Decreto Legislativo n. 81 e che il mese successivo, alla vigilia del primo maggio, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quale unico testo della sicurezza.
Oggi, dopo nove anni da quel tragico rogo e dai morti della linea 5 dell’acciaieria, rimane il ricordo e la memoria che il loro sacrificio ci ha dato il “Testo unico della salute e sicurezza!
Rocco Vitale, presidente dell’AiFOS
Un occhio attento della polizia stradale sullo stato delle gomme
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“La gestione del rischio stress lavoro-correlato: esperienze, monitoraggio e prospettive di sviluppo”: Roma, 14 luglio 2016
Uno studio innovativo sotto molti punti di vista.
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social, radio e una app per la campagna di Polizia e Anas
La straordinaria campagna di sensibilizzazione promossa dall’ANMIL per diffondere il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro
Disponibili il manulae operativo aggiornato e le procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda.
Disponibile il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.
Autorizzato per particolari motivi di sicurezza un sistema di riconoscimento basato su modelli comportamentali
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Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
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