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: La caratterizzazione dei rifiuti spetta al produttore e non al gestore dell’impianto

La Sentenza Tar Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025

Il caso in esame riguarda il gestore di un impianto di trattamento di rifiuti soggetto ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia) ai sensi dell’art. 29 sexies del Dlgs 152/2006 a cui era stato imposto l’obbligo di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nell’impianto con un provvedimento di una pubblica amministrazione.

Il Tar sancisce l’illegittimità del provvedimento medesimo in quanto tale obbligo, a norma dell’art. 184 del Codice ambientale, spetta unicamente al produttore dei rifiuti stessi, il quale deve effettuare la caratterizzazione, cioè quell’insieme di operazioni volte ad analizzare i rifiuti per determinarne le caratteristiche in base alla tipologia, ai fini del corretto smaltimento finale in condizioni di sicurezza per l’ambiente e la salute umana.

Ai sensi delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale e approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il produttore dei rifiuti deve attribuire un codice tratto dall’Elenco europeo dei rifiuti.

La classificazione si basa, in primo luogo, sull’individuazione dell’origine e del processo produttivo che ha portato alla generazione del rifiuto, nonché sulla funzione che rivestiva il prodotto d’origine.

È pertanto coerente che la caratterizzazione spetti al produttore e non al gestore dell’impianto, che non è tenuto ad avere contezza dei processi che hanno portato alla formazione del rifiuto e che, in una logica di prossimità e ragionevolezza, non può essere identificato come il soggetto deputato all’attività di caratterizzazione.


Fonte: Ecoscienza. Sostenibilità e Controllo Ambientale. N° 1 Aprile 2025, Anno XVI (pdf, 25.9 MB)

Rivista di Arpae Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna.


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