Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
: INL: circolare sull'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Circolare n. 3/2017 sulla sorveglianza sanitaria: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Il 12 ottobre 2017 L'INL ha fornito ai propri Uffici territoriali chiarimenti inerenti l'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a un rischio specifico.
In particolare la lettera circolare n. 3/2017 illustra le tre ipotesi cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo per ognuna delle quali sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative.
Prot. n. 3/2017
In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008: a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.); b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria; c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO Paolo Pennesi |
Fonte: INL
: FAQ - Medici competenti, trasmissione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori
: Tumori professionali, Inail e Inps rafforzano la loro collaborazione
: Firmato accordo per la sicurezza dei lavori sulle linee elettriche
: Allegato 3b: Prime Statistiche
: Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
: Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto: presentazione domanda entro il 31 gennaio
: Quadro strategico 2014/2020: l’impegno di Eu-Osha e Inail per la prevenzione nelle Pmi
: Misura delle vibrazioni: norma UNI 11568
: Chemioterapici: gli effetti di tali farmaci sull'organismo
: Pubblicato il decreto sulle disposizioni in materia di sicurezza nell'amministrazione della giustizia
Pubblicato il decreto per l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza nell'ambito dell'amministrazione della giustizia