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: Informazione al Lavoratore sul significato della Sorveglianza Sanitaria

L'art. 25, comma 1, lettera g) del D.Lvo 81/08 prevede che il Medico Competente: "fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria..."

L'art. 25, comma 1, lettera g) del D.Lvo 81/08 prevede che il Medico Competente:
"fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza."

La mancata informazione ai lavoratori comporta: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)]
Come effettuare quindi, in modo documentato, questa informazione ? E' sufficiente un'informazione verbale o è necessario effettuarla in modo scritto?
Sarebbe opportuno che il lavoratore ricevesse tale informazione, corredata anche dei livelli espositivi, in forma scritta. Per questo propongo una scheda da me utilizzata e  consegnata ad ogni singolo lavoratore all'atto della prima visita e alla visita periodica qualora subentrino delle modifiche alla valutazione dei rischi. Ovviamente anche una variazione dei livelli espositivi comporta una nuova scheda che il Lavoratore potrà conservare anche per avere una cronologia dei fattori di rischio per i quali è visitato.
La scheda illustra al Lavoratore i fattori di rischio in funzione dei quali è sottoposto a sorveglianza sanitaria ed il livello di rischio deve corrispondere a quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi e nella sua cartella sanitaria e di rischio.
 
Dott. Cristiano Ravalli
 


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