Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

23/03/2017: Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

Decreto 21 febbraio 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.


22/03/2017: Gas tossici: revisione delle patenti

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012


21/03/2017: Il sistema di monitoraggio per l’identificazione delle neoplasie a bassa frazione eziologica

In tema di tutela della salute e benessere dei lavoratori negli ambienti di vita e di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.


20/03/2017: MALPROF 2011-2012

La rilevazione delle malattie professionali, secondo il modello MALPROF.


17/03/2017: Accordo attuativo tra Inail e Patronati Inca Cgil, Inas Cisl e Ital Uil

Accordo attuativo per la collaborazione tra Inail e Patronati finalizzata alla promozione di un'azione informativa/formativa e di sensibilizzazione in materia di sicurezza, prevenzione e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.


16/03/2017: Patentino e corsi per macchine agricole: rinvio a dicembre

Con l'approvazione definitiva del decreto "milleproroghe".


15/03/2017: Verifiche periodiche: ricostituita la Commissione

La Commissione resterà in carica per un triennio.


15/03/2017: Lavori sotto tensione: ricostituita la Commissione

La Commissione resterà in carica per un triennio


14/03/2017: Convegno: Industria 4.0. Sicurezza & Innovazione tecnologica

Un seminario a Roma - Lunedì 20 marzo 2017.


13/03/2017: Infortuni e malattie professionali delle lavoratrici in provincia di Bergamo

In occasione dell’8 marzo è stato realizzato dall’Inail un documento che estrae alcuni dati concernenti il fenomeno infortunistico e tecnopatico “al femminile” della provincia di Bergamo.


10/03/2017: Una lettera con proposte sulla modifica della direttiva Cancerogeni

CGIL, CISL e UIL hanno inviato una lettera ai parlamentari europei italiani con proposte sulla modifica della direttiva Cancerogeni


10/03/2017: Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovo modello d'iscrizione

Emanata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la nuova modulistica necessaria per l'iscrizione e l'autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.


09/03/2017: Incidenti rilevanti e Seveso III: nuove risposte ai quesiti

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato le nuove riposte ai quesiti all’applicazione del decreto legislativo 105/2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE “Seveso III”.


08/03/2017: Lavoro domestico e lavoro femminile: un focus e un concorso

L’Anmil ha realizzato un focus giuridico-statistico sul mondo del lavoro femminile e lancia un Concorso nazionale di poesia intitolato “Lavoro insicuro: riflessi negli sguardi delle donne”.


07/03/2017: Convegno a Vicenza sugli errori che portano al rinvio a giudizio

Il 24 marzo 2017 si terrà a Vicenza il convegno dal titolo “Infortunio. I tre errori più gravi che portano al rinvio a giudizio”.


06/03/2017: Oira: sito rinnovato per la valutazione interattiva dei rischi online

Sito web della valutazione interattiva dei rischi online - rinnovato per il 2017!


06/03/2017: OiRA, un software europeo per la sicurezza sul lavoro

Un applicativo funzionale per agevolare le imprese nella gestione, nella valutazione e nella riduzione dei livelli di rischio


03/03/2017: Prorogato l’obbligo dell’abilitazione all’uso di macchine agricole

La conversione del decreto milleproroghe ha introdotto un nuovo differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole.


02/03/2017: Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause

la collana “Il sistema di sorveglianza Infor.MO degli infortuni mortali e gravi: schede informative”


01/03/2017: Seminario valutazione dei rischi e caratteristiche soggettive

Il 22 marzo a Milano. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria.


69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79