Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

01/07/2022: Covid-19: l’accordo sull’aggiornamento del protocollo per i luoghi di lavoro

Il 30 giugno è stato siglato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi.

 

Un Comunicato del Ministero del Lavoro comunica che dopo una intensa giornata di confronto fra ministero del Lavoro, ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

 

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

 

Il Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, dal ministero della Salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

 

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

 

L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni.

 

Grande senso di responsabilità è stato dimostrato da tutte le parti sociali che, in un momento di ripresa dei contagi hanno saputo fissare alcune regole-chiave che avranno un ruolo importante nel contribuire al contenimento del virus. L’impegno è stato unanime per adottare misure adeguate ad affrontare l’attuale fase pandemica.

 

Le misure prevenzionali riguardano le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

 

Centrale è il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione.

 

Le Parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e comunque entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

 

Il Protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 

Rimandando a futuri articoli di approfondimento del documento, di cui è attesa la versione definitiva, ricordiamo alla lettura degli altri articoli di PuntoSicuro sul coronavirus Sars-CoV-2.

 


21/01/2015: I detergenti: indicazioni per la prevenzione e consigli per un uso corretto


21/01/2015: Un manuale per la gestione della privacy


20/01/2015: L‘Italia importa dall’India 1.040 tonnellate d’amianto: Guariniello avvia accertamenti


19/01/2015: Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro


19/01/2015: I biocidi: interventi in caso di incidenti da uso improprio


19/01/2015: Grande successo per il Convegno sulla comunicazione come strumento di prevenzione


16/01/2015: “Casa Shock”, in arrivo a Padova lo spettacolo comico che parla di sicurezza


16/01/2015: Fondimpresa: al via l'opzione 80% per la formazione dei lavoratori


15/01/2015: L’impegno di Giorgio Napolitano per la difesa della salute e della sicurezza dei lavoratori


15/01/2015: Il sostegno di EU-OSHA all’Anno europeo per lo sviluppo 2015


15/01/2015: Legge di Stabilità 2015: le principali novità e le iniziative dell’ANMIL


14/01/2015: Tessile e abbigliamento, nel quinquennio 2009-2013 incidenti in calo di oltre un terzo


14/01/2015: Cos’è il radon: sicurezza ed igiene degli edifici


13/01/2015: Per i sette morti del rogo nella ditta cinese di Prato condanne fino a otto anni e otto mesi


13/01/2015: La salute e la sicurezza del bambino


12/01/2015: Canne fumarie e camini: tecniche costruttive e pericoli


12/01/2015: Scale portatili e sgabelli


09/01/2015: La casa e i suoi pericoli


09/01/2015: Chiude per “l’indifferenza” l’Osservatorio Indipendente di Bologna dei morti sul lavoro


08/01/2015: Danno biologico tra criticità e prospettive: è online il Quaderno di ricerca Inail


106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116