Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

03/02/2021: Chiarimenti dall’INL in materia di autotrasporto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quale debba essere la disciplina da applicare in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quale debba essere la disciplina da applicare in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri. Nello specifico, si richiedevano delucidazioni circa tempi di guida, riposi e pause ed riguardo alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti. Le ipotesi di partenza erano quelle in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, fossero adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km.

 

La disciplina generale dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada è contenuta nel Regolamento CE n. 561/2006 che, all’art. 3, lett. a) prevede espressamente la sua disapplicazione ai “trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Il successivo art. 15 rimette agli Stati membri il compito di adottare per tali tipologie di trasporti regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela dei conducenti. Nel vigente ordinamento nazionale tale compito è assolto dalla L. n. 138/1958, già regolante medesime ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, par. 1, lett. a) del sopracitato Regolamento. Ciò premesso, l’Ispettorato ha chiarito che, nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km, troverà applicazione esclusivamente la normativa nazionale; qualora, invece, anche una sola attività di guida non rientri nell’ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, par. 1, lett. a), Reg. CE n. 561/2006, la legislazione comunitaria troverà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali. Nel caso di percorso “misto” con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 Km di cui al parere formulato, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dall’art. 8 del Reg. CE n. 561/2006; qualora, nel corso di due settimane consecutive, non abbia usufruito del riposo settimanale integrale bensì di quello ridotto (cfr. art. 4, par. 1, lett. h), avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato art. 8.

 

Per approfondire
Nota_INL_61

 

Fonte: ANMIL


04/02/2015: La gestione del rischio da campi elettromagnetici in Italia


04/02/2015: Sicurezza dei lavoratori della Difesa, siglato accordo tra Inail e ministero


03/02/2015: Workshop: A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, in Pratica


03/02/2015: Rapporto Statistico 2014 su infortuni e malattie


02/02/2015: Convegno "Macchine nuove e usate: Sicurezza nella gestione, aspetti tecnici e legali"


02/02/2015: Modelli in formato word di PSC, PSS, POS e fascicolo dell’Opera


30/01/2015: Salute e sicurezza sul lavoro: creato un nuovo GL


30/01/2015: Buone Pratiche sugli Infortuni a Bordo delle Navi


30/01/2015: Assicurazione Inail contro gli infortuni domestici: la sottoscrizione entro il 31 gennaio


29/01/2015: Lavori in quota: al via l'obbligo di linee vita anche in Emilia Romagna


29/01/2015: Attività di controllo in campo nucleare: esperti a confronto in un seminario Inail


28/01/2015: FAQ - Medici competenti, trasmissione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori


28/01/2015: Tumori professionali, Inail e Inps rafforzano la loro collaborazione


27/01/2015: Firmato accordo per la sicurezza dei lavori sulle linee elettriche


27/01/2015: Allegato 3b: Prime Statistiche


26/01/2015: Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche


26/01/2015: Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto: presentazione domanda entro il 31 gennaio


26/01/2015: Quadro strategico 2014/2020: l’impegno di Eu-Osha e Inail per la prevenzione nelle Pmi


23/01/2015: Misura delle vibrazioni: norma UNI 11568


23/01/2015: Chemioterapici: gli effetti di tali farmaci sull'organismo


105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115