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10/04/2015: Cancellazione dei Medici Competenti: manteniamo la calma e riflettiamo

Tanto rumore per nulla?

La notizia della cancellazione di più di 6000 medici dall'elenco nazionale medici competenti ha creato scompiglio forse un po' esagerato. Soffermiamoci su 4 aspetti: chi ha assolto all'obbligo formativo, chi non l'ha assolto, i numeri ed il ruolo del Ministero.
 
Tanto rumore per nulla.
Nel 2008 la norma ha stabilito che tra i requisiti per poter assumere/mantenere l'incarico di medico competente ci fosse quello dell'assolvimento degli obblighi formativi ECM. 
E lo stabilisce non dal triennio in corso all'epoca (2008-2010) ma dice....avviso ai naviganti....dal prossimo triennio (2011-2013) se vuoi mantenere/assumere l'incarico devi adempiere a questo obbligo. Poi il Ministero della Salute, che detiene l'elenco nazionale, ha concesso ai medici inadempienti un anno di tempo per mettersi in regola e per autocertificare l'assolvimento ed ha stabilito il limite temporale nel 15 gennaio 2015. Poi l'ha prorogata ancora al 31 marzo 2015 e poi ha riaperti i termini per l'autocertificazione.
Possiamo dire chiaramente che, tenuto conto che la norma è nota dal 2008, i colleghi che non hanno soddisfatto l'obbligo formativo nè hanno utilizzato l'anno di recupero (2014) sono stati negligenti?
L'elenco nazionale dei medici competenti c'entra poco. 
Perchè, come specificato sul sito ministeriale e come indicato dall' art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: " L'iscrizione all'elenco non costituisce di per se' titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di medico competente."
Perchè questo bisogno di specificare?
Perchè il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 D.Lvo 81/08.
Pertanto il medico competente avrebbe dovuto, il 1 gennaio 2014, comunicare alle proprie aziende e autocertificare di possedere il requisito e per gli incarichi assunti dopo il 1 gennaio 2014 avrebbe dovuto inserirlo nel contratto/lettera di incarico 
Tutto questo lo scrivevo all'entrata in vigore dell'obbligo (gennaio 2014).
Viceversa, se il medico non l'avesse comunicato,  l'azienda avrebbe dovuto richiederlo.
Quindi anche i medici competenti che hanno assolto l'obbligo e che, per errori o per mancata comunicazione al Ministero, non sono nell'Elenco, possono, a mio avviso, stare tranquilli. Devono rispondere, documentandolo se richiesto con gli stessi crediti cartacei che conserviamo come reliquie nei nostri schedari, solo al datore di lavoro che li ha incaricati. Poi si provvederà a verificare con il Ministero del motivo per il quale il proprio nominativo non è inserito nell'elenco.
Quindi coloro i quali sono in regola, con una semplice autocertificazione al datore di lavoro, se si sono scordati di farla al 1° gennaio 2014, lo possono fare ora e nulla cambia.
 
Dove sorgono i problemi.
Sorgono per i colleghi che non hanno soddisfatto l'obbligo nel triennio 2011-2013 e che quindi il 1 gennaio 2014 non avevano più il requisito per mantenere l'incarico e quindi dovranno rispondere sia al datore di lavoro sia ai loro assistiti (i lavoratori). Ad esempio un lavoratore positivo al drug-test nel 2014 e giudicato dal medico competente inidoneo, verificato che il medico non aveva il requisito per firmare quel giudizio di idoneità, potrebbe, in linea teorica, richiedere un indennizzo per il danno subito.
 
I numeri dell'Elenco Nazionale Medici Competenti
Prima di pasqua erano iscritti circa 10.000 medici e, ad oggi, sono 4.719 ma ogni giorno aumentano. Ad una lettura superficiale sembrerebbe che 6.000 medici lavoravano privi dei requisiti. Nell'elenco in realtà erano compresi, probabilmente, colleghi poi andati in pensione, deceduti, coloro i quali hanno cambiato lavoro, ecc.
Confrontiamo i pochi numeri che abbiamo.
I medici competenti dal 2013 hanno l’obbligo di comunicare i dati collettivi dei risultati della sorveglianza sanitaria entro il 31 marzo di ogni anno. Se guardiamo il numero totale dei medici che hanno effettuato la comunicazione nel 2014 (relativa al 2013), unico dato disponibile, vediamo che sono circa 5000 (Fonte ASL Milano, pag. 5).
Quindi significa che i medici competenti effettivamente operativi in Italia siano 5000. Nell’elenco ministeriale erano iscritti 10.000 e ora sono 4.500. Quindi la differenza è di 500. Il fenomeno si ridimensiona e solo 500 sarebbero quelli privi di requisiti o erroneamente cancellati.
 
Il ruolo del Ministero della Salute
Il Ministero ha semplicemente dato seguito alla norma cancellando, commettendo sicuramente anche degli errori, i medici che non hanno autocertificato i crediti acquisiti. Se i medici, il 1 gennaio 2014, avessero regolarmente informato le proprie aziende di aver assolto l'obbligo allegando al contratto l'autocertificazione, il problema non sarebbe sorto, in quanto appunto, l'iscrizione all'Elenco Nazionale non costituisce il titolo abilitante. 
 
Dott. Cristiano Ravalli  
 
 
 

22/05/2014: Open data Inail: presentato il modello di lettura delle malattie professionali

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21/05/2014: Convegno gratuito sul rischio per arti superiori e rachide in edilizia

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20/05/2014: Infortunio sul lavoro e responsabilità solidale del direttori dei lavori – Sentenza 09 aprile 2014, n. 8372


19/05/2014: REACH: modifica dell'allegato XVII

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16/05/2014: La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’azienda per l’infarto di un lavoratore troppo stressato sul lavoro.


15/05/2014: Arresto cardiaco improvviso: troppe vittime!

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14/05/2014: Riduzione dei premi e contributi Inail: modalità operative

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13/05/2014: Caduta dal ponteggio e concorso di colpa del lavoratore: non bastano la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore per escludere la responsabilità del DDL.

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09/05/2014: Convegno - Caduta dall’alto, tetti e coperture dei condomini: una strage annunciata. Intervista a R.Guariniello.

Si svolgerà a Milano mercoledì 14 maggio il convegno “Caduta dall’alto, tetti e coperture dei condomini: una strage annunciata”.


08/05/2014: La presenza del Rspp non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza

Con sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro.


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14/04/2014: Pubblicati gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e medici autorizzati

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04/04/2014: Allegato 3B: proroga al 30 aprile

Prorogata al 30 aprile 2014 la possibilità di trasmissione in ritardo dell'allegato 3b da parte dei medici competenti


03/04/2014: Modifica alla Direttiva Seveso

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18/02/2014: Ministero del lavoro: firmato un decreto per semplificare l'adozione dei MOG nelle PMI


12/02/2014: La ricerca dell’Inail per la sicurezza dei lavoratori nella Terra dei fuochi

La molteplicità delle sostanze sversate abusivamente e date alle fiamme è una minaccia per chi opera sui territori delle province campane interessate dal fenomeno. I ricercatori del Dipia dell'Istituto affrontano alcune problematiche della vicenda e forniscono indicazioni sui comportamenti da adottare.


15/01/2014: INAIL: Incentivi 2014

Pubblicato il nuovo bando Incentivi ISI 2013. Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 sarà possibile inserire online i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro.


19/12/2013: 10 gennaio 2014. Obbligo di conclusione dei corsi di aggiornamento per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994


15/11/2013: Ciao Ermanno. Un ricordo di Rocco Vitale


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