04/06/2025: 8 e 9 giugno: i referendum sul lavoro e il referendum sulla sicurezza
L’8 e il 9 giugno i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su alcuni quesiti referendari abrogativi che riguardano il lavoro e la sicurezza. Focus sul referendum relativo alla responsabilità dell'imprenditore committente.
Il prossimo 8 e 9 giugno 2025 (domenica e lunedì) i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum abrogativi riguardanti vari temi, alcuni sul tema del lavoro e un altro, il quinto, sui requisiti per i residenti stranieri per ottenere la cittadinanza italiana.
In particolare, uno di questi referendum riguarda la sicurezza sul lavoro.
Ne avevamo già parlato nell’articolo “La Corte costituzionale e il referendum sulla responsabilità del committente” in relazione alla Sentenza della Corte costituzionale del 7 febbraio 2025, n. 15 che ha dichiarato ammissibile il referendum sulla responsabilità del committente (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2025).
La Sentenza, come indicato nell’articolo, aveva indicato che i promotori del referendum hanno “ribadito la finalità del quesito referendario di estendere la responsabilità dell'imprenditore committente per tutti i danni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali subiti dai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, non indennizzati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”.
Questo il quesito integrale del referendum abrogativo sul tema della sicurezza sul lavoro e che sarà stampato su una scheda rossa:
Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Ricordiamo poi che, a parte il referendum che si propone di dimezzare da dieci a cinque anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta della concessione della cittadinanza italiana, tre altri referendum riguardano i temi del lavoro:
- Il primo riguarda l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act (Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?)
- Il secondo riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese (Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro?)
- Il terzo punta a eliminare alcune norme che riguardano i contratti a termine e hanno reso più facile ricorrere ad assunzioni a tempo determinato (Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente”?)
Ricordiamo che per essere validi i referendum devono superare il quorum di votanti del 50% più uno del corpo elettorale. E all'elettore saranno consegnate 5 schede su cui sono riportate le domande a cui rispondere. Gli italiani residenti all'estero potranno votare per corrispondenza come previsto dalla normativa vigente.
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17/02/2015: Linee di indirizzo per collaborazione alla valutazione dei rischi
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