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Sicurezza e lavoro autonomo
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Premessa
Le collaborazioni coordinate e continuative, che ora devono obbligatoriamente essere organizzate in base ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, restano comunque caratterizzate dall' "elemento qualificatorio essenziale" rappresentato "dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione" (Circolare 8 gennaio 2004 n. 1 del Ministero del Lavoro).
Dunque la collaborazione rimane collocata nell'ambito del lavoro autonomo, e in nessun modo può essere considerata come forma di lavoro dipendente (tesi pur sostenuta da qualche interprete, senza considerare il dato testuale e inequivocabile della norma): infatti l'art. 61 del D. Lgs. n. 276 è lapidario laddove sottolinea che l'obbligo di ricondurli ad un progetto (o programma o fase di esso) vale per " i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione".
Dunque l’assenza del vincolo di subordinazione resta uno degli aspetti caratterizzati di questo rapporto, che per altri versi, ad esempio i vincoli del progetto, lo colloca, se svolto nel luogo di lavoro del committente, in un contesto nella sostanza, ma non nella forma, assai prossimo a quello d l lavoro dipendente.
D'altro canto questa è l'impostazione fatta propria dal legislatore con la legge 14 febbraio 2003 n. 30, ed esplicitata dalla relazione di accompagnamento, secondo la quale il lavoro parasubordinato non è un tertium genus tra l'area della subordinazione e l'area del lavoro autonomo, ma appartiene a pieno titolo all'area del lavoro autonomo.
La forma del contratto
Il contratto è stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e e deve contenere, ai fini della prova, alcuni elementi predeterminati
Secondo la circolare Ministeriale è una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam (l'art. 62 del D. Lgs. n. 276/2003 contiene l'inciso: ... deve contenere, ai fini della prova), in relazione ai seguenti contenuti (che se non sussistono in forma scritta, devono essere presenti nella sostanza del rapporto):
1) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
2) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
3) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
4) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
5) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del d. Lgs. n. 276/03). Occorre osservare che l’indicazione di tutte le misure di sicurezza per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore a progetto è obbligatoria qualora la stessa si svolga nel luogo di lavoro del committente (cfr. art. 66 D. Lgs. n. 276/2003).
Opportunamente la circolare precisa che "seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso".
Rolando Dubini, avvocato in Milano
La seconda parte dell’articolo, “La prevenzione”, sarà pubblicata lunedì.
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Le collaborazioni coordinate e continuative, che ora devono obbligatoriamente essere organizzate in base ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, restano comunque caratterizzate dall' "elemento qualificatorio essenziale" rappresentato "dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione" (Circolare 8 gennaio 2004 n. 1 del Ministero del Lavoro).
Dunque la collaborazione rimane collocata nell'ambito del lavoro autonomo, e in nessun modo può essere considerata come forma di lavoro dipendente (tesi pur sostenuta da qualche interprete, senza considerare il dato testuale e inequivocabile della norma): infatti l'art. 61 del D. Lgs. n. 276 è lapidario laddove sottolinea che l'obbligo di ricondurli ad un progetto (o programma o fase di esso) vale per " i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione".
Dunque l’assenza del vincolo di subordinazione resta uno degli aspetti caratterizzati di questo rapporto, che per altri versi, ad esempio i vincoli del progetto, lo colloca, se svolto nel luogo di lavoro del committente, in un contesto nella sostanza, ma non nella forma, assai prossimo a quello d l lavoro dipendente.
D'altro canto questa è l'impostazione fatta propria dal legislatore con la legge 14 febbraio 2003 n. 30, ed esplicitata dalla relazione di accompagnamento, secondo la quale il lavoro parasubordinato non è un tertium genus tra l'area della subordinazione e l'area del lavoro autonomo, ma appartiene a pieno titolo all'area del lavoro autonomo.
La forma del contratto
Il contratto è stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e e deve contenere, ai fini della prova, alcuni elementi predeterminati
Secondo la circolare Ministeriale è una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam (l'art. 62 del D. Lgs. n. 276/2003 contiene l'inciso: ... deve contenere, ai fini della prova), in relazione ai seguenti contenuti (che se non sussistono in forma scritta, devono essere presenti nella sostanza del rapporto):
1) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
2) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
3) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
4) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
5) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del d. Lgs. n. 276/03). Occorre osservare che l’indicazione di tutte le misure di sicurezza per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore a progetto è obbligatoria qualora la stessa si svolga nel luogo di lavoro del committente (cfr. art. 66 D. Lgs. n. 276/2003).
Opportunamente la circolare precisa che "seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso".
Rolando Dubini, avvocato in Milano
La seconda parte dell’articolo, “La prevenzione”, sarà pubblicata lunedì.
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