MARCATURA CE E D. P.R. N. 547/55: QUALI RAPPORTI?
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Il D.p.r. n. 547/1955 si applica anche alle macchine marcate Ce, e sanziona anche il fabbricante e venditore che costruisce e vende macchine non sicure (art. 7 D.p.r. n. 547/1955) L'art. 2 del D.p.r. n. 459/1996 è chiarissimo e richiama il D.p.r. n. 547/1955.
Quindi la marcatura Ce non è affatto autosufficiente (essendo tra l'altro una soluzione autocertificatoria al problema della sicurezza, e non fondata quindi sul principio di effettività) come troppi interessati commentatori si sono affrettati a scrivere, ma invece rimanda continuamente alla sicurezza e salute, i cui parametri sono fissati con barriera inviolabile e insormontabile dalla legge penale, e tra queste dal D.p.r. n. 547/1955 che all'art. 4 obbligato il datore di lavoro, tra l'altro, e all'art. 7 il costruttore, e il venditore, al rispetto rigoroso dei parametri prevenzionistici fissati per evitare pregiudizi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle persone presenti sul luogo di lavoro.
Dunque converrà sempre all'utilizzatore che acquista macchine anche nuove e marchiate Ce, richiedere sempre anche una dichiarazione che la macchina è stata costruita nel rispetto rigoroso delle prescrizioni del D.p.r. n. 547/1955.
Nell’articolo (disponibile interamente nel sito di Supereva) è anche contenuta una interessante osservazione di Gerardo Porreca (Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro): “comunque affermare che non sono più applicabili in toto le disposizioni del D.P.R. n. 547/55, così come si è avuto modo di leggere e di ascoltare da qualche parte, appare un po’ semplicistico e non rispondente al vero; sostenere invece che siano rimaste in vigore le disposizioni della vecchia normativa allorquando siano concordanti con quelle della nuova e che si deve ritenere tacitamente abolite o meglio inapplicabili quelle contrastanti ed incompatibili con essa appare certamente più accettabile e condivisibile”.
Articolo a cura di Rolando Dubini tratto dalla sezione “Guide” del sito SuperEva.com.