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L'art. 7 del D.p.r. n. 547 del 1955 e' vigente!

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

17/07/2006

Luoghi comuni e fraintendimenti del diritto vigente sotto la lente d'ingrandimento della Corte di Cassazione. Di Rolando Dubini.

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L'art. 7 del D.p.r. n. 547/55 è tutt'ora in vigore. Sentenze inequivocabili.

di Rolando Dubini, avvocato in Milano. 

Articolo tratto dalla sezione “Guide” del sito SuperEva.

La norma penale generale dell'art. 6 c. 2 D. Lgs. 626/94 e la norma penale speciale dell' art. 7 comma 1 D.P.R. 547/55.
Come è noto il codice penale distingue la norma penale generale dalla norma penale speciale [Codice penale (r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398)]:
Art. 15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Ora tale precetto si attaglia in modo perfetto ed esemplare al rapporto che collega, appunto come rapporto tra norma speciale e norma generale, gli articoli 7 c. 1 del D.p.r. n. 547/1955 e 6 c. 2 del D. Lgs. n. 626/94:
D.p.r. n. 547/55 Art. 7. c. 1. Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno. Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso. [...]

D. Lgs. n. 626/94 Art. 6 commi 1 e 2. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. [...] 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
Dunque quando due norme di legge sanzionate penalmente come l'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 626/94 e l'art. 7 c. 1 del D.P.R. 547/55 regolano apparentemente la stessa materia, questo non determina affatto una abrogazione "implicita" di una delle due norme (come pure è capitato di leggere, magari in calce a pur autorevolissimi codici in materia di sicurezza e igiene del lavoro): si tratta di completare l'operazione interpretativa analizzando se il rapporto tra le due disposizioni non sia precisamente quello tra una norma speciale e una norma generale.
Difatti il criterio di accordare la preferenza alla disposizione cronologicamente più recente non è sufficiente, e deve cedere il passo al criterio, prevalente, di cui alla premessa codicistica, della coesistenza necessaria tra norma speciale e norma generale.
Perciò è inesatto e illegittimo argomentare su una presunta abrogazione della disposizione di portata più limitata e specifica, come è nel caso dell'art. 7 del D.P.R. 547/55 che impone a fabbricanti, rivenditori e concedenti in uso il rispetto delle sole disposizioni di protezione del D.P.R. 547/55 medesimo.

Difatti risulta in modo netto e fin troppo evidente il differente significato di detta disposizione a fronte di quella di carattere più ampio e generale di cui all'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 626/94 che impone il ben più ampio e generale rispetto tutte le norme di legge e regolamentari e vigenti, ad esclusione, ovviamente, di disposizioni dettate da norme speciali specifiche, come l'anzidetto art. 7 c. 1 D.p.r. n. 547/55.

Dunque nessuna abrogazione implicita della norma meno recente,, ma al contrario, proprio in forza dell'art. 15 del codice penale, restano entrambe in vigore, coesistono, fatto salvo il fatto che ad ognuna delle disposizioni è attribuito un proprio ambito di efficacia, coerentemente col significato letterale che esse hanno, più specifico per l'art. 7 c. 1 del D.p.r. n. 547/55, più generale per l'art. 6 c. 2 D. Lgs. n. 626/94.

Nel nostro esempio l'articolo 7 del D.P.R. 547/55 si pone come norma speciale, che prevede in modo obbligatorio e inderogabile il rispetto delle disposizioni specifiche del D.P.R. 547/55, a fronte della quale l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 626/94 si configura come norma di carattere generale che impone in primo luogo il rispetto delle disposizioni generali del D. Lgs. 626/94 stesso, e di tutte le altre disposizioni normative e regolamentari (come il D.p.r. n.- 459/96, norma secondaria), ad esclusione, ad esempio, del D.p.r. n. 547/1955, che nell'attuale quadro legislativo si configura come legge speciale, che deroga a quella generale sia per quanto attiene al suo articolo 7 rivolto a fabbricanti e venditori, sia per tutti gli altri articoli rivolti agli utilizzatori.

L'art. 7 c. 1 del D.P.R. 547/55, è chiaro dal tenore letterale dello stesso, ha una portata piuttosto delimitata, appare come una norma speciale, che impone ai soggetti in esso indicati il rispetto del solo D.P.R. 547/55.

Invece l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 626/94 utilizza una differente espressione, fa riferimento all'intero universo delle norme di legge e regolamentari (es. D.P.R. 459/96) vigenti e applicabili.

Con ogni evidenza il rapporto tra le due norme è esattamente quello disegnato dall'art. 15 del codice penale, del tutto paragonabile a quello che sussiste tra l'art. 7 del D.Lgs. 626/94 applicabile a tutti gli appalti, norma generale, e il D.Lgs. 494/96 che regola, quale norma speciale, particolare, derogatoria di quella generale, i soli appalti che realizzano cantieri mobili e temporanei, norma speciale:

D. Lgs. n. 494/96 art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

Nessuno si sognerebbe qui di affermare che l'art. 7 del D. Lgs. 626/94 implicitamente abroga, rendendolo inapplicabile, il D. Lgs. 494/96: e tuttavia si afferma, trascurando i principi fondamentali del diritto penale italiano consacrati dall'art. 15 di detto codice, che la norma generale di cui all'art. 6 comma 2 D. Lgs. 626/94 avrebbe "implicitamente" abrogato l'art. 7 del D.P.R. 547/55.

Ma l'argomentazione contraria qui proposta resterebbe confinata nel campo della mera opinione dottrinale se non vi fosse, come invece vi è, una convergenza interpretativa ben definita con quanto affermato dalla Cassazione in più occasioni, nelle quali ha sempre sottolineato, quasi fosse una ovvietà, la decisiva sulla vigenza dell'art. 7 del D.P.R. 547/55:

1) Cassazione penale sez. IV - Sentenza 5 dicembre 2002, n. 40942 Pres. Pioletti - Est. Brusco - P.M. (Conf.) Abate - Ric. Marrani Nel respingere il ricorso dell’imputato la Cassazione, sez. IV premette, anzitutto, che "il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione e fornitura di una macchina priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo su di lui incombente per il disposto dell'art. 7 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547).

2) Cassazione penale sez. IV - Sentenza 5 novembre 2003, n. 41985 Pres. D'Urso . Est. Battisti - P.M. (Parz. Conf.) De Sandro - Ric. P.M. e Morra. In questa occasione il ricorso dell'imputato alla Corte di Cassazione riguarda l’affermata "impossibilità tecnica, almeno all'epoca dei fatti, di commercializzare macchine rotoimballatrici più sicure di quella in questione, impossibilità di cui darebbero ampia testimonianza la mancanza di prescrizioni normative a riguardo e la conformità della macchina a tutte quelle presenti sul mercato nazionale ed internazionale.
Dall'imputato veniva asserito, altresì, che "l'apprestamento di protezioni più efficaci degli organi lavoratori della macchina non era compatibile con la funzionalità della stessa, sia nel senso che non era possibile, pena appunto la non funzionalità della rotoimballatrice, progettare un aspo raccoglitore idoneo ad impedire in via assoluta la categoria degli incidenti cui è riconducibile quello di cui è giudizio, sia nel senso che non era neppure possibile dotare la macchina di un dispositivo che ne consentisse in modo immediatamente sicuro l'arresto in ogni caso in cui il lavoratore si fosse avvicinato all'imbocco dell'infaldatore.
La Suprema Corte, con particolare riferimento agli art. 68, 69, 70 e 71 del D.P.R. 547/55, constatato che la macchina era priva dei richiesti dispositivi di sicurezza, conclude che "nel caso in esame, o era possibile dotare la macchina di quel dispositivo e, in questo caso, il costruttore avrebbe dovuto vendere la macchina solo dopo averla munita dello stesso, o non era assolutamente possibile fornirne la rotoimballatrice, e, in questo diverso caso, il costruttore si sarebbe dovuto astenere dal costruire e dal vendere la macchina nel doveroso rispetto della norma dell'art. 7 del citato D.p.r..

3) Cassazione penale sez. IV - Sentenza 13 gennaio 2006, n. 1296 Pres. Battisti. Est. Brusco - P.M. (Parz. Conf.) Meloni - Ric. Mollo. Incidentalmente, la sentenza conferma che il costruttore [trattasi di macchina che recava il marchio di conformità CE] risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione e fornitura di una macchina priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo su di lui incombente per il disposto dell'art. 7 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547/55), a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per es. nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina).

Si noti che in quest'ultima sentenza il presidente è l'estensore della sentenza riportata al punto 2, e l'estensore è lo stesso della n. 1.
Quel che sorprende è che di fronte a pronunzie così chiare, inequivocabili, precise e concordanti, siano tuttora diffuse opinioni, in verità assai poco fondate, su una presunta abrogazione implicita dell'articolo 7 del D.p.r. n. 547/55: è però singolare che tali sostenitori, nelle loro opere, si guardino bene dal citare le summenzionate sentenze, che costituiscono, fuor di ogni dubbio, l'indirizzo sicuramente maggioritario e prevalente della Suprema Corte.
Ma tutta la paradossale logica dell'abrogazione implicita che non regge minimamente, anche alla luce del D.Lgs. 626/94 stesso, che infatti in conclusione afferma:

D. Lgs. 626/94 Art. 98 Norma finale.1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Ora nel D.Lgs. 626/94 i rapporti col precedente D.P.R. 547/55 sono stati ben chiaramente affrontati, e in modo esplicito, ogni qualvolta necessario, ad esempio all'art. 33 che ha innovato diversi articoli del precedente D.P.R. 547/55 e all'art. 36, ad esempio, che ha introdotto numerose importanti modifiche al D.P.R. 547/55 (dell'art. 36 vale ricordare il comma 6 che dispone "nell’art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, al fine di recepire una direttiva comunitaria, in fine, il seguente comma: Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto): ed è questa la disposizione da applicare all'utilizzatore che, anche con una macchina marcata CE, non effettua l'aggiornamento dello stesso.

Questo significa che il D.Lgs. 626/94, quando lo ha voluto, è stato esplicitamente specifico, disponendo le modifiche necessarie del preesistente e tuttora vigente D.p.r. n. 547/1955, al fine di recepire direttive comunitarie e per realizzare un efficace coordinamento tra le due norme, ma dove non lo ha ritenuto necessario, come nel caso del supposto rapporto di reciproca esclusione tra art. 6 comma 2 del D.Lgs. 626/94 e l'art. 7 c. 1 del D.P.R. 547/55 non ha disposto nulla, anzi ha decretato con forza che "restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro" (art. 98).

E quindi resta in vigore l'art. 7 c. 1 del D.P.R. 547/55, che dovrà obbligatoriamente essere applicato in caso di violazione di disposizioni del D.P.R. 547/55 ogni qualvolta necessario, come norma speciale, a fronte del quale l'art. 6 c. 2 del D.Lgs. 626/94 è norma generale.

Infatti, giova ripeterlo riassumendo in sintesi l'argomento, l'art. 7 comma 1 del D.P.R. 547/55 prescrive esclusivamente l'obbligo di fabbricante – venditore - concedente in uso di rispettare il D.P.R. 547/55, mentre l'art. 6 c. 2 del D. Lgs. 626/94 pretende il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari. Ora l'art. 6 del 626 è norma generale, l'art. 7 del 547 è norma speciale; come afferma chiaramente l'art. 15 del codice penale, la norma speciale prevale sulla norma generale (un po’ come accade con l'art. 7 D.Lgs. 626/94, norma generale, e con il D.Lgs. 494/96, norma speciale).

A ulteriore dimostrazione di quanto il D. Lgs. n. 626/94 faccia salvo quanto previsto dalle norme previgenti, soccorre anche il seguente: Art. 36 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.

Per le verifiche poi è applicabile l'art. 35 nello specifico comma 4-quater (4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. ). Si ricorda che i datori di lavoro, prima di mettere a disposizione una attrezzatura di lavoro ai lavoratori, devono assicurarsi (a prescindere se la macchina è marcata o non CE) che la stessa comprenda tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti”.

 

Rolando Dubini.

 

 

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