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L'APPROFONDIMENTO: ''La corretta gestione della sicurezza negli appalti''

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

13/11/2000

Inauguriamo oggi ''L'APPROFONDIMENTO'' la nuova rubrica di PuntoSicuro. Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini. Norme di legge ed interpretazioni della giurisprudenza in materia della gestione della sicurezza negli appalti.

L'art. 7 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 prevede che qualora vengano affidati dei lavori all'interno di aziende, Enti, ecc., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, insorgono obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori o della prestazione d'opera.
Tali obblighi implicano specifici adempimenti, quali quelli di:
- verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del subappaltatore (art. 7 comma 1 punto a D. Lgs. n. 626/94);
- fornitura di informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente (art. 7 comma 1 punto b D. Lgs. n. 626/94);
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti;
- coordinamento della prevenzione a carico del datore di lavoro committente (art. 7 comma 3 D. Lgs. n. 626/94).

Va rilevato che in materia di cantieri mobili le prescrizioni generali dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 sono sostituite dalle disposizioni del D. Lgs. 14 agosto 1996 n° 494 (recepimento della c.d. Direttiva Cantieri) cosi' come integrato dal D.Lgs 528/99.

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti tecnico-professionali, l'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 al punto a) del comma 1 prescrive che il datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata.
L'esistenza di questo requisito viene accertata "anche" attraverso l'acquisizione del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio o certificazione equipollente per Ditte operanti nell'ambito CE.
Se " si reputi opportuno approfondire l'accertamento del possesso del citato requisito, la valutazione potrà essere arricchita dalla verifica della capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza attraverso la prevalutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, che è da considerarsi come requisito tecnico professionale che la ditta esecutrice può possedere: la valutazione può avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera" (da Circolare dellINPS n° 99 del 22 aprile 1997 - Linee guida per l'applicazione nell'I.N.P.S. dell'art. 7 del D.Lgs 626/94).
Occorre richiedere che le macchine e gli impianti utilizzati dall'appaltatore siano corredati della dovuta documentazione di legge attestante la loro completa conformità a tutte le norme di sicurezza vigenti.
L'acquisizione delle informazioni citate rappresenta anche un elemento essenziale per realizzare quel coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve obbligatoriamente attuare ai sensi dell'art. 7 comma 3 D. Lgs. n. 626/94.
Tra i requisiti che l'appaltatore deve possedere nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti rientrano quelli specificati nella 5 marzo 1990 n° 46 (e regolamento di attuazione di cui al DPR 6 dicembre 1991 n° 447) all'art. 3 e seguenti (ma si veda Decreto del Presidente della Repubblica n° 392 del 18 aprile 1994, artt. 7 e 5).

L'obbligo del committente di fornire le necessarie informazioni prevenzionistiche alla ditta appaltatrice, limitato in precedenza dall'art. 5 del D.P.R. n. 547/1955 nei confronti dei soli lavoratori autonomi, viene ora esteso nel dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 a tutte le categorie di appaltatori. Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore "devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione" e dunque informazioni relative:
"- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (macchine e impianti, prevenzione incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, etc.);
- alla presenza o assenza dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori;
- all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- alla eventuale collaborazione dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori" (Circolare del Ministero del Lavoro del n° 99 del 22 aprile 1997).
L'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 prevede esplicitamente che la cooperazione e la collaborazione tra committente e appaltatori non siano limitate esclusivamente alla sola esecuzione dei lavori, ma siano anche estese alla prevenzione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Tutti i datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) devono informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza del lavoro, intervenendo attivamente per prevenire i rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle medesime attrezzature.
Il committente infatti non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" ma deve promuovere positivamente e attivamente il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione: tuttavia l'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini.
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