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L'approfondimento
1. AMMISSIBILITA' DELLA DELEGA
Il relazione ai molteplici compiti dei quali deve occuparsi il responsabile dell'impresa, quale può essere il legale rappresentante, il compito di prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei propri dipendenti rappresenta spesso un compito sottovalutato e non adeguatamente considerato.
L'insufficiente considerazione di tale problematica nei vertici aziendali porta a misconoscere posizioni giurisprudenziali consolidate, le quali invece giudicano positivamente sistemi di deleghe ben congegnati e seriamente predisposti, che possono sollevare da compiti e connesse responsabilità soggetti che non sono in grado di intervenire operativamente al fine di procedere ad una riduzione dei rischi lavorativi.
Recentemente è stato affermato, con particolare incisività argomentativa, che 'il datore di lavoro, quale soggetto obbligato in via principale alla osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è esente in modo ineccepibile da ogni responsabilità, in caso di impossibilità di adempiere direttamente all'obbligo, quando abbia conferito delega a tale fine a persona tecnicamente qualificata; la delega risulti conferita con certezza e il delegato abbia piena autonomia decisionale e gestionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante: in materia di delega, in base al principio che la stessa viene predisposta per adempiere agli obblighi di legge e non certo per liberarsene, prevale in modo assoluto la posizione di garanzia, offerta più e meglio che dal datore di lavoro, impossibilitato per le dimensioni dell'impresa a far fronte ai molteplici compiti prevenzionistici imposti dalla legge, dal delegato tecnicamente capace e fornito di tutti i poteri, decisionali e di spesa, necessari a provvedere'.
In base a tali considerazioni, aggiunge la Cassazione, 'per una società per azioni e per il Presidente del consiglio di amministrazione della stessa, la divisione dei compiti è funzionale ad una migliore organizzazione dell'impresa: in tale contesto la delega, in determinati e specifici settori, è lo strumento pragmatico ma anche giuridicamente delineato per adempiere agli obblighi delegati, e non certo per sottrarvisi' [Corte di Cassazione, sezione III penale, 27 gennaio 2000, n. 881, udienza 9 dicembre 2000 s. 4083, Pres. Acquarone, P.M: De Maio (conf.) ric. Mazzoni].
I criteri che fanno ritenere alla giurisprudenza di legittimità 'legittima ed applicabile' la delega vanno individuati sotto due profili;
A) sotto l'aspetto oggettivo sono:
1) le dimensioni dell'impresa, che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
2) l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;
3) l'esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima;
4) uno specifico e puntuale contenuto della delega:
B) sotto l'aspetto soggettivo vanno considerati:
1) la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato;
2) il divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento dell'attività del delegato;
3) l'insussistenza di una richiesta d'intervento da parte del delegato;
4) la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato" (CORTE DI CASSAZIONE Sez. III pen. - 27 maggio 1996, n. 5242, Zanoni e altri).
In tal senso, 'in tema di infortuni sul lavoro, colui, alle dipendenze del quale altri lavorino, in quanto destinatario principale delle norme antinfortunistiche, al cui rispetto deve sovrintendere sostanzialmente e con continuita', puo' ritenersi esonerato da responsabilita', nel caso che la violazione di quelle norme leda il bene dell'integrita' psico-fisica del lavoratore, solo a condizione che la delega, che assume di aver conferito ad altri, risulti conferita con certezza, che la stessa sia data a persone affidabili, in grado, cioe', di assolvere i relativi compiti e, infine, che il delegato abbia piena autonomia decisionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante' [Cassazione penale sez. IV, 25 giugno 1990, Sbaraglia in Cass. pen. 1992, 742 (s.m.); Giust. pen. 1991, II.231 (s.m.)].
E chiaro che la delega viene meno se il delegante si ingerisce nei compiti del delegato, vanificando di fatto l'attribuzione di poteri formalizzata precedentemente, perciò se è vero che 'il datore di lavoro puo' delegare ad altra persona, capace ed idonea, l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza, con l'effetto di trasferire su questa la responsabilita' per l'eventuale violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro', è anche vero che 'tale delega e' valida, qualora l'imprenditore si astenga da qualsiasi ingerenza personale nell'attivita', avendo affidato ad altro soggetto la concreta ed esclusiva direzione dell'esecuzione dell'opera' [Cassazione penale, sez. IV, 24 marzo 1981, Barbagallo, Giust. pen. 1982, II,226 (s.m.)]
A cura di Rolando Dubini - Avvocato in Milano.
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La seconda parte dell'articolo sara' pubblicata il 22 luglio 2002.
Il relazione ai molteplici compiti dei quali deve occuparsi il responsabile dell'impresa, quale può essere il legale rappresentante, il compito di prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei propri dipendenti rappresenta spesso un compito sottovalutato e non adeguatamente considerato.
L'insufficiente considerazione di tale problematica nei vertici aziendali porta a misconoscere posizioni giurisprudenziali consolidate, le quali invece giudicano positivamente sistemi di deleghe ben congegnati e seriamente predisposti, che possono sollevare da compiti e connesse responsabilità soggetti che non sono in grado di intervenire operativamente al fine di procedere ad una riduzione dei rischi lavorativi.
Recentemente è stato affermato, con particolare incisività argomentativa, che 'il datore di lavoro, quale soggetto obbligato in via principale alla osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è esente in modo ineccepibile da ogni responsabilità, in caso di impossibilità di adempiere direttamente all'obbligo, quando abbia conferito delega a tale fine a persona tecnicamente qualificata; la delega risulti conferita con certezza e il delegato abbia piena autonomia decisionale e gestionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante: in materia di delega, in base al principio che la stessa viene predisposta per adempiere agli obblighi di legge e non certo per liberarsene, prevale in modo assoluto la posizione di garanzia, offerta più e meglio che dal datore di lavoro, impossibilitato per le dimensioni dell'impresa a far fronte ai molteplici compiti prevenzionistici imposti dalla legge, dal delegato tecnicamente capace e fornito di tutti i poteri, decisionali e di spesa, necessari a provvedere'.
In base a tali considerazioni, aggiunge la Cassazione, 'per una società per azioni e per il Presidente del consiglio di amministrazione della stessa, la divisione dei compiti è funzionale ad una migliore organizzazione dell'impresa: in tale contesto la delega, in determinati e specifici settori, è lo strumento pragmatico ma anche giuridicamente delineato per adempiere agli obblighi delegati, e non certo per sottrarvisi' [Corte di Cassazione, sezione III penale, 27 gennaio 2000, n. 881, udienza 9 dicembre 2000 s. 4083, Pres. Acquarone, P.M: De Maio (conf.) ric. Mazzoni].
I criteri che fanno ritenere alla giurisprudenza di legittimità 'legittima ed applicabile' la delega vanno individuati sotto due profili;
A) sotto l'aspetto oggettivo sono:
1) le dimensioni dell'impresa, che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
2) l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;
3) l'esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima;
4) uno specifico e puntuale contenuto della delega:
B) sotto l'aspetto soggettivo vanno considerati:
1) la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato;
2) il divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento dell'attività del delegato;
3) l'insussistenza di una richiesta d'intervento da parte del delegato;
4) la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato" (CORTE DI CASSAZIONE Sez. III pen. - 27 maggio 1996, n. 5242, Zanoni e altri).
In tal senso, 'in tema di infortuni sul lavoro, colui, alle dipendenze del quale altri lavorino, in quanto destinatario principale delle norme antinfortunistiche, al cui rispetto deve sovrintendere sostanzialmente e con continuita', puo' ritenersi esonerato da responsabilita', nel caso che la violazione di quelle norme leda il bene dell'integrita' psico-fisica del lavoratore, solo a condizione che la delega, che assume di aver conferito ad altri, risulti conferita con certezza, che la stessa sia data a persone affidabili, in grado, cioe', di assolvere i relativi compiti e, infine, che il delegato abbia piena autonomia decisionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante' [Cassazione penale sez. IV, 25 giugno 1990, Sbaraglia in Cass. pen. 1992, 742 (s.m.); Giust. pen. 1991, II.231 (s.m.)].
E chiaro che la delega viene meno se il delegante si ingerisce nei compiti del delegato, vanificando di fatto l'attribuzione di poteri formalizzata precedentemente, perciò se è vero che 'il datore di lavoro puo' delegare ad altra persona, capace ed idonea, l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza, con l'effetto di trasferire su questa la responsabilita' per l'eventuale violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro', è anche vero che 'tale delega e' valida, qualora l'imprenditore si astenga da qualsiasi ingerenza personale nell'attivita', avendo affidato ad altro soggetto la concreta ed esclusiva direzione dell'esecuzione dell'opera' [Cassazione penale, sez. IV, 24 marzo 1981, Barbagallo, Giust. pen. 1982, II,226 (s.m.)]
A cura di Rolando Dubini - Avvocato in Milano.
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La seconda parte dell'articolo sara' pubblicata il 22 luglio 2002.
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