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L'approfondimento

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

15/07/2002

A cura dell'avv. Rolando Dubini. ''Delega dei compiti antinfortunistici: ammissibilita' della delega e necessita' di individuare compiti e responsabilita''' (1/2).

1. AMMISSIBILITA' DELLA DELEGA
Il relazione ai molteplici compiti dei quali deve occuparsi il responsabile dell'impresa, quale può essere il legale rappresentante, il compito di prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei propri dipendenti rappresenta spesso un compito sottovalutato e non adeguatamente considerato.
L'insufficiente considerazione di tale problematica nei vertici aziendali porta a misconoscere posizioni giurisprudenziali consolidate, le quali invece giudicano positivamente sistemi di deleghe ben congegnati e seriamente predisposti, che possono sollevare da compiti e connesse responsabilità soggetti che non sono in grado di intervenire operativamente al fine di procedere ad una riduzione dei rischi lavorativi.

Recentemente è stato affermato, con particolare incisività argomentativa, che 'il datore di lavoro, quale soggetto obbligato in via principale alla osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è esente in modo ineccepibile da ogni responsabilità, in caso di impossibilità di adempiere direttamente all'obbligo, quando abbia conferito delega a tale fine a persona tecnicamente qualificata; la delega risulti conferita con certezza e il delegato abbia piena autonomia decisionale e gestionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante: in materia di delega, in base al principio che la stessa viene predisposta per adempiere agli obblighi di legge e non certo per liberarsene, prevale in modo assoluto la posizione di garanzia, offerta più e meglio che dal datore di lavoro, impossibilitato per le dimensioni dell'impresa a far fronte ai molteplici compiti prevenzionistici imposti dalla legge, dal delegato tecnicamente capace e fornito di tutti i poteri, decisionali e di spesa, necessari a provvedere'.

In base a tali considerazioni, aggiunge la Cassazione, 'per una società per azioni e per il Presidente del consiglio di amministrazione della stessa, la divisione dei compiti è funzionale ad una migliore organizzazione dell'impresa: in tale contesto la delega, in determinati e specifici settori, è lo strumento pragmatico ma anche giuridicamente delineato per adempiere agli obblighi delegati, e non certo per sottrarvisi' [Corte di Cassazione, sezione III penale, 27 gennaio 2000, n. 881, udienza 9 dicembre 2000 s. 4083, Pres. Acquarone, P.M: De Maio (conf.) ric. Mazzoni].

I criteri che fanno ritenere alla giurisprudenza di legittimità 'legittima ed applicabile' la delega vanno individuati sotto due profili;
A) sotto l'aspetto oggettivo sono:
1) le dimensioni dell'impresa, che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
2) l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;
3) l'esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima;
4) uno specifico e puntuale contenuto della delega:

B) sotto l'aspetto soggettivo vanno considerati:
1) la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato;
2) il divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento dell'attività del delegato;
3) l'insussistenza di una richiesta d'intervento da parte del delegato;
4) la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato" (CORTE DI CASSAZIONE Sez. III pen. - 27 maggio 1996, n. 5242, Zanoni e altri).

In tal senso, 'in tema di infortuni sul lavoro, colui, alle dipendenze del quale altri lavorino, in quanto destinatario principale delle norme antinfortunistiche, al cui rispetto deve sovrintendere sostanzialmente e con continuita', puo' ritenersi esonerato da responsabilita', nel caso che la violazione di quelle norme leda il bene dell'integrita' psico-fisica del lavoratore, solo a condizione che la delega, che assume di aver conferito ad altri, risulti conferita con certezza, che la stessa sia data a persone affidabili, in grado, cioe', di assolvere i relativi compiti e, infine, che il delegato abbia piena autonomia decisionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante' [Cassazione penale sez. IV, 25 giugno 1990, Sbaraglia in Cass. pen. 1992, 742 (s.m.); Giust. pen. 1991, II.231 (s.m.)].

E chiaro che la delega viene meno se il delegante si ingerisce nei compiti del delegato, vanificando di fatto l'attribuzione di poteri formalizzata precedentemente, perciò se è vero che 'il datore di lavoro puo' delegare ad altra persona, capace ed idonea, l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza, con l'effetto di trasferire su questa la responsabilita' per l'eventuale violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro', è anche vero che 'tale delega e' valida, qualora l'imprenditore si astenga da qualsiasi ingerenza personale nell'attivita', avendo affidato ad altro soggetto la concreta ed esclusiva direzione dell'esecuzione dell'opera' [Cassazione penale, sez. IV, 24 marzo 1981, Barbagallo, Giust. pen. 1982, II,226 (s.m.)]

A cura di Rolando Dubini - Avvocato in Milano.

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La seconda parte dell'articolo sara' pubblicata il 22 luglio 2002.



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