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Esposti all’amianto e benefici previdenziali
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Il ministero del Welfare, rispondendo ad una istanza di interpello presentata da Confindustria, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 47 del D.L. n. 269/2003, conv. dalla L. n. 326/2003, riguardante i benefici previdenziali previsti in materia di esposizione all’amianto.
“Oggetto dell’interpello è la corretta applicazione del citato art. 47 ed in particolare il significato da attribuire alla data del 2 ottobre 2003, quale termine finale di esposizione all’amianto da parte dei lavoratori per poter fruire dei benefici previdenziali previsti dalle norme o discrimine temporale tra due diversi tipi di benefici previdenziali, quelli previsti dalla L. n. 257/1992 e quelli stabiliti dalla L. n. 326/2003.
In altri termini si tratta di chiarire se i benefici previdenziali previsti spettino indistintamente a tutti i lavoratori che siano stati esposti all’amianto, per il tempo e le quantità previste, fino alla data del 2 ottobre 2003, stabilita dalla L. n. 326/2003, oppure se i benefici stessi spettino solo a coloro che sono stati soggetti a tale esposizione fino alla data indicata dalla precedente L. n. 257/1992, vale a dire il 28 aprile 1993.”
La risposta del ministero riprende le disposizioni introdotte in materia dal D.M. 27 ottobre 2004, che ha definito le modalità di attuazione della nuova disciplina, e dalla Finanziaria 2004.
Il ministero afferma che “il decreto recante le modalità di attuazione della nuova disciplina ha dunque stabilito che ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data.Tale disposizione pertanto è da intendersi, dopo la conferma normativa del criterio tecnico da utilizzare per l’accertamento dell’esposizione rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, nel senso che la maturazione del diritto al predetto beneficio avvenga con l’esposizione qualificata ultradecennale all’amianto verificatasi entro il termine del 2 ottobre 2003.
Da ciò consegue, altresì, che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell’accertata esposizione qualificata ultradecennale all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono perfezionare i requisiti pensionistici, anche in base al beneficio di cui trattasi, successivamente alla data del 2 ottobre 2003, anche qualora, alla medesima data, non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione.”
Il testo completo dell’interpello è consultabile qui.
Il ministero del Welfare, rispondendo ad una istanza di interpello presentata da Confindustria, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 47 del D.L. n. 269/2003, conv. dalla L. n. 326/2003, riguardante i benefici previdenziali previsti in materia di esposizione all’amianto.
“Oggetto dell’interpello è la corretta applicazione del citato art. 47 ed in particolare il significato da attribuire alla data del 2 ottobre 2003, quale termine finale di esposizione all’amianto da parte dei lavoratori per poter fruire dei benefici previdenziali previsti dalle norme o discrimine temporale tra due diversi tipi di benefici previdenziali, quelli previsti dalla L. n. 257/1992 e quelli stabiliti dalla L. n. 326/2003.
In altri termini si tratta di chiarire se i benefici previdenziali previsti spettino indistintamente a tutti i lavoratori che siano stati esposti all’amianto, per il tempo e le quantità previste, fino alla data del 2 ottobre 2003, stabilita dalla L. n. 326/2003, oppure se i benefici stessi spettino solo a coloro che sono stati soggetti a tale esposizione fino alla data indicata dalla precedente L. n. 257/1992, vale a dire il 28 aprile 1993.”
La risposta del ministero riprende le disposizioni introdotte in materia dal D.M. 27 ottobre 2004, che ha definito le modalità di attuazione della nuova disciplina, e dalla Finanziaria 2004.
Il ministero afferma che “il decreto recante le modalità di attuazione della nuova disciplina ha dunque stabilito che ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data.Tale disposizione pertanto è da intendersi, dopo la conferma normativa del criterio tecnico da utilizzare per l’accertamento dell’esposizione rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, nel senso che la maturazione del diritto al predetto beneficio avvenga con l’esposizione qualificata ultradecennale all’amianto verificatasi entro il termine del 2 ottobre 2003.
Da ciò consegue, altresì, che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell’accertata esposizione qualificata ultradecennale all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono perfezionare i requisiti pensionistici, anche in base al beneficio di cui trattasi, successivamente alla data del 2 ottobre 2003, anche qualora, alla medesima data, non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione.”
Il testo completo dell’interpello è consultabile qui.
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