PRIMI EFFETTI DEL NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE
Segnaliamo un primo effetto della pubblicazione del cosiddetto “codice ambiente” (Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"): una modifica ai soggetti obbligati alla comunicazione annuale al Catasto rifiuti (MUD), relativa alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti o gestiti nel 2005, da effettuare entro il 30 aprile (per il 2006 il 2 maggio, primo giorno lavorativo dopo il 30 aprile) e quindi in vigenza del Codice ambientale.
Le nuove disposizionisui soggetti tenuti a questo adempimento (articolo 189, comma 3) ne mantengono l'obbligo per chi effettua a titolo professionale le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari, ovvero per chi svolge le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché per le imprese e per gli enti che producono rifiuti pericolosi limitatamente ai rifiuti oggetto delle predette attività.
Decadeinvece la norma del decreto Ronchi (art. 11, comma 3) che obbligava alla comunicazione anche le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali/artigianali, rifiuti derivanti da attività di recupero/smaltimento e fanghi da trattamento acque e da abbattimento fumi. Ne consegue che per queste tipologie di rifiuto non sussiste più obbligo di comunicazione.
Fonte: Associazione Industriale Bresciana
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