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Lombardia: approvato provvedimento regionale sull'elettrosmog
In coerenza con la nuova legge nazionale in materia di elettrosmog (n36/2001), e' stata approvata in Lombardia l'11 maggio 2001 la legge regionale n.11/2000: "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
La legge regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Ordinario al n. 20 del 15 maggio 2001, individua le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia per i nuovi impianti che per le azioni di risanamento degli impianti esistenti.
Il provvedimento prescrive che siano delimitate e vietate all'accesso le aree con valori di esposizioni superiori a quelli fissati dalla legge nazionale e che inoltre sia vietata l'installazione di impianti nella vicinanza di scuole, strutture sanitarie e socio assistenziali, carceri, parchi gioco e strutture simili.
La legge prescrive che si debbano definire:
- il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti, nonché per lo spostamento di quelli esistenti;
- i criteri per l'individuazione delle aree ed i criteri per l'installazione degli impianti;
- i contenuti dei piani di sviluppo dei gestori relativamente alle nuove stazioni emittenti e alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni;
- le procedure amministrative semplificate per l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale e di impianti con ridotta potenza di emissione.
Un programma annuale definira' le modalita' e la periodicita' dei controlli sugli impianti esistenti e stabilira' il finanziamento delle attività, le priorità riferite alle destinazioni urbanistiche indicate dalla legge.
Sono previsti contributi per i Comuni e per l'ARPA per l'applicazione della legge.
La legge regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Ordinario al n. 20 del 15 maggio 2001, individua le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia per i nuovi impianti che per le azioni di risanamento degli impianti esistenti.
Il provvedimento prescrive che siano delimitate e vietate all'accesso le aree con valori di esposizioni superiori a quelli fissati dalla legge nazionale e che inoltre sia vietata l'installazione di impianti nella vicinanza di scuole, strutture sanitarie e socio assistenziali, carceri, parchi gioco e strutture simili.
La legge prescrive che si debbano definire:
- il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti, nonché per lo spostamento di quelli esistenti;
- i criteri per l'individuazione delle aree ed i criteri per l'installazione degli impianti;
- i contenuti dei piani di sviluppo dei gestori relativamente alle nuove stazioni emittenti e alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni;
- le procedure amministrative semplificate per l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale e di impianti con ridotta potenza di emissione.
Un programma annuale definira' le modalita' e la periodicita' dei controlli sugli impianti esistenti e stabilira' il finanziamento delle attività, le priorità riferite alle destinazioni urbanistiche indicate dalla legge.
Sono previsti contributi per i Comuni e per l'ARPA per l'applicazione della legge.
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