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Legittimi i provvedimenti di tutela dall'elettrosmog da parte dei sindaci
Il sindaco può intervenire con provvedimenti urgenti a bloccare l'accesso a determinate zone quando è accertata la pericolosità per la salute pubblica a causa della presenza di campi elettrici e magnetici fuori norma.
Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (sentenza 1061 del 13 marzo 2002) valutando la correttezza di una ordinanza di allontanamento da scuola degli scolari emessa dal sindaco di Granze di Camin in provincia di Padova.
Il provvedimento del sindaco riguarda alcuni locali della scuola materna e le zone esterne dell'edificio dove, secondo le misurazioni dell'Arpav (Agenzia regionale per l'ambiente), è superato il valore massimo di induzione magnetica per quanto riguarda l'esposizione media.
Il TAR ha stabilito che il sindaco ha il potere di intervenire in presenza di accertate situazioni di pericolosità anche se la competenza in materia di difesa dalle emissioni elettromagnetiche spetta allo Stato.
In particolare, il TAR ha sottolineato come la legge 36/2001 prevede la differenziazione tra i livelli di esposizione massima istantanea e quelli invece legati ad esposizioni prolungate.
Entrambi i valori devono quindi essere presi in considerazione: se, pur essendo rispettato il limite istantaneo delle emissioni, viene superato il limite per le esposizioni prolungate, sono giustificati provvedimenti urgenti di tutela della salute pubblica. Come avvenuto nel paese padovano.
Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (sentenza 1061 del 13 marzo 2002) valutando la correttezza di una ordinanza di allontanamento da scuola degli scolari emessa dal sindaco di Granze di Camin in provincia di Padova.
Il provvedimento del sindaco riguarda alcuni locali della scuola materna e le zone esterne dell'edificio dove, secondo le misurazioni dell'Arpav (Agenzia regionale per l'ambiente), è superato il valore massimo di induzione magnetica per quanto riguarda l'esposizione media.
Il TAR ha stabilito che il sindaco ha il potere di intervenire in presenza di accertate situazioni di pericolosità anche se la competenza in materia di difesa dalle emissioni elettromagnetiche spetta allo Stato.
In particolare, il TAR ha sottolineato come la legge 36/2001 prevede la differenziazione tra i livelli di esposizione massima istantanea e quelli invece legati ad esposizioni prolungate.
Entrambi i valori devono quindi essere presi in considerazione: se, pur essendo rispettato il limite istantaneo delle emissioni, viene superato il limite per le esposizioni prolungate, sono giustificati provvedimenti urgenti di tutela della salute pubblica. Come avvenuto nel paese padovano.
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