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Interpello MASE 2026: End of Waste e copertura discariche RSU con C&D
L’interpello si inquadra nella disciplina prevista dall’**art. 3‑septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) che consente alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti qualificati di ottenere interpretazioni vincolanti sull’applicazione della normativa ambientale statale.
I riferimenti normativi richiamati nel quesito e nella risposta del MASE sono:
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare l’articolo 184‑ter sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste);
D.M. 28 giugno 2024, n. 127, recante il regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale;
D.M. 5 febbraio 1998, che disciplina le procedure semplificate per alcune operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, precedentemente applicabili ad alcune tipologie ora ricomprese nel DM 127/2024.
Nel profilo operativo, il D.M. n. 127/2024 definisce gli impieghi consentiti per gli aggregati recuperati da rifiuti inerti, ponendo regole precise sulle destinazioni d’uso che consentono la cessazione della qualifica di rifiuto e il conseguente utilizzo dei materiali così ottenuti.
Quesito posto dalla Provincia di Asti
La Provincia di Asti, con istanza di interpello ex art. 3‑septies D.Lgs. n. 152/2006, ha chiesto chiarimenti circa l’applicabilità del DM 28 giugno 2024 n. 127 relativamente alla possibilità di utilizzare aggregati recuperati (End of Waste) da rifiuti da costruzione e demolizione per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani (RSU).
In particolare, l’istante ha evidenziato che:
tra gli impieghi dell’aggregato recuperato elencati dal D.M. n. 127/2024 non è espressamente indicato l’utilizzo per coperture di discariche per RSU;
similmente, tale destinazione non risulta prevista per i rifiuti C&D nel DM 5 febbraio 1998 per le tipologie ora incluse nel campo di applicazione del DM 127/2024;
sotto il profilo tecnico‑ambientale, l’utilizzo potrebbe apparire compatibile, ma manca una chiara disposizione normativa che lo autorizzi.
Il quesito si concentra quindi su una questione di inquadramento normativo e autorizzativo: se tale utilizzo possa rientrare tra quelli ammessi dal DM n. 127/2024 oppure debba essere gestito attraverso il più generale procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 o tramite specifiche autorizzazioni “caso per caso”.
Posizione del MASE nell’Interpello n. 24889/2026
1. Ambito di applicazione formale del DM 127/2024
La risposta del MASE, acquisito il parere tecnico di Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), prende avvio dall’analisi del quadro normativo richiamato e dell’istruttoria, evidenziando che:
il D.M. n. 127/2024 individua in modo puntuale gli impieghi consentiti degli aggregati recuperati nell’ambito della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto;
tra tali impieghi non risulta espressamente ricompreso l’utilizzo per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani (RSU);
analogamente, con riferimento al D.M. 5 febbraio 1998, l’impiego per coperture di discarica è previsto esclusivamente per determinate tipologie di rifiuti non più compresi nel campo di applicazione del DM n. 127/2024;
In questa fase, il MASE sottolinea la necessità di riferirsi esclusivamente alle disposizioni normative vigenti e alla disciplina prevista dal DM n. 127/2024 per individuare le destinazioni d’uso consentite agli aggregati recuperati.
2. Conseguenze dell’assenza di esplicito riferimento normativo
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il MASE precisa che:
“in assenza dell’espresso riferimento normativo nel decreto ministeriale n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura delle discariche per rifiuti solidi urbani non può essere effettuato ai sensi del medesimo decreto.”
Il Ministero conferma quindi che il recupero finalizzato a tale specifica destinazione non rientra tra gli impieghi consentiti nella disciplina End of Waste prevista dal DM n. 127/2024.
3. Inquadramento autorizzativo applicabile
In considerazione di quanto precede, la risposta del MASE definisce l’inquadramento autorizzativo richiesto per l’attività in esame:
Procedimento ordinario ex art. 208 D.Lgs. 152/2006:
Dato che l’utilizzo in copertura di discariche per RSU non è previsto nel DM n. 127/2024, tale attività deve essere assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario, ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto della disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti.Autorizzazioni “caso per caso” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM n. 127/2024:
Se l’attività di recupero è finalizzata all’ottenimento di un aggregato riciclato destinato a impieghi non elencati nell’Allegato 2 del DM n. 127/2024, la normativa prevede il ricorso alle cosiddette autorizzazioni “caso per caso” ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento all’art. 184‑ter, comma 3.In tale contesto, i provvedimenti autorizzativi devono individuare in modo puntuale:
i rifiuti ammissibili;
i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
i criteri di qualità dei materiali ottenuti;
i requisiti dei sistemi di gestione;
le modalità di attestazione della conformità;
gli usi ammessi del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto;
i parametri analitici da monitorare.
Questa seconda opzione autorizzativa è conforme alle norme generali di cessazione della qualifica di rifiuto e può essere adottata solo previa istruttoria e, ove richiesto, parere vincolante di ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
Estensione delle considerazioni tecniche
Nell’analisi del quadro normativo, il MASE non solo esclude l’applicazione del DM n. 127/2024 al caso specifico, ma indica anche che gli aggregati recuperati ai sensi di quel decreto possono essere autorizzati ad usi non contemplati tramite specifici atti autorizzativi che dovranno rispettare tutte le condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto, secondo quanto previsto dall’art. 184‑ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.
Sul piano tecnico, l’approccio adottato enfatizza la necessità di un quadro autorizzativo completo (procedure ordinarie o “caso per caso”), comprensivo degli elementi richiesti dalla normativa ambientale:
specificazione delle tecnologie di trattamento adoperate;
definizione dei criteri di qualità dei materiali ottenuti;
monitoraggio dei parametri ambientali rilevanti;
verifica dell’adeguatezza degli usi finali e della conformità del materiale destinato alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Questi elementi devono risultare da un percorso autorizzativo istruttorio che tenga conto delle finalità e delle condizioni previste dalla disciplina normativa, non potendo l’utilizzo in copertura di discariche per RSU essere ritenuto automaticamente ammesso in virtù della sola produzione di un materiale “End of Waste” sotto il DM n. 127/2024.
Sintesi degli aspetti normativi e tecnici
Nel documento di risposta il MASE specifica, tra l’altro:
“in assenza dell’espresso riferimento normativo nel decreto ministeriale n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura delle discariche per rifiuti solidi urbani non può essere effettuato ai sensi del medesimo decreto.”
Inoltre, richiamando la disciplina autorizzativa generale:
l’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto prevede il ricorso alle autorizzazioni cosiddette “caso per caso” ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III‑bis della Parte II del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184‑ter, comma 3.
Questi estratti sottolineano la natura vincolata e restrittiva dell’applicazione del DM n. 127/2024 agli usi consentiti degli aggregati recuperati e la conseguente necessità di ricorrere ad altre forme di autorizzazione per utilizzazioni non contemplate espressamente nel regolamento.
Relazione con la normativa precedente (DM 5 febbraio 1998)
Il quadro normativo integrato evidenzia che il D.M. 5 febbraio 1998 prevedeva, per alcune tipologie di rifiuti, l’utilizzo per coperture di discariche di RSU nell’ambito delle procedure semplificate, ma tali disposizioni non si applicano più alle tipologie di rifiuti inerti ora disciplinate dal DM n. 127/2024.
Questo elemento normativo è importante perché mostra come la disciplina delle destinazioni d’uso si sia evoluta con il nuovo regolamento End of Waste, rendendo non automaticamente trasferibili all’ambito del DM 127/2024 le previsioni precedenti sui rifiuti C&D.
Conclusione degli aspetti tecnici oggettivi
L’interpello del MASE e il relativo riscontro tecnico‑normativo delineano un quadro applicativo chiaro:
il D.M. n. 127/2024 disciplina in modo specifico gli impieghi degli aggregati recuperati da rifiuti inerti, ma non contempla l’utilizzo per la copertura di discariche per RSU;
in assenza di tale riferimento normativo, l’utilizzo in discariche deve essere ricondotto a una autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006;
in alternativa, per impieghi non elencati nell’Allegato 2 del DM n. 127/2024, è possibile ricorrere alle autorizzazioni “caso per caso” previste dalla normativa generale sulla cessazione della qualifica di rifiuto;
l’istruttoria autorizzativa deve includere criteri tecnici e parametri di qualità specifici per garantire la conformità dell’utilizzo finale del materiale.
Federica Gozzini
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