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Elettrosmog e leggi
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Con la Sentenza 11 giugno 2004 n. 167 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 30/2002 "Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile".
La Presidenza del Consiglio riteneva che la legge regionale impugnata violasse la potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione (così come definita dal nuovo art. 117 della Costituzione). In particolare riteneva che il comma 1 dell'art. 1, nell'estendere tutte le disposizioni della legge regionale alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 [Decreto Gasparri], contrastasse con il principio fondamentale fissato nell'art. 3, comma 1, del menzionato d.lgs. n. 198 del 2002, il quale prevede che “le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36”.
Il Decreto Gasparri era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la precedente Sentenza n. 303 del 2003 e pertanto secondo la Corte Costituzionale l'attuale ricorso contro la legge dell'Emilia-Romagna deve ritenersi inammissibile essendo venuta meno ex tunc l'efficacia della disposizione statale di cui si asserisce la violazione.
“Dal d.lgs. n. 198 del 2002, dichiarato illegittimo per vizio di forma, non può scaturire alcun effetto, neanche quello di costituire un legame con il successivo Codice delle comunicazioni. [D. Lgs. n. 259/2003]”
Secondo la Consulta, inoltre, “Il d.lgs. n. 259 del 2003 ha in effetti dettato una disciplina organica della materia, riproducendo molte disposizioni contenute nel d.lgs. n. 198 del 2002, e tuttavia nessuna continuità normativa potrebbe dirsi sussistere fra le due fonti, poiché, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto n. 198 del 2002, questo è stato rimosso con effetto ex tunc, ciò che impedisce di operare quella saldatura tra le due fonti che il ricorrente afferma essersi prodotta. Dal d.lgs. n. 198 del 2002, dichiarato illegittimo per vizio di forma, non può scaturire alcun effetto, neanche quello di costituire un legame con il successivo Codice delle comunicazioni.”
La sentenza.
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Con la Sentenza 11 giugno 2004 n. 167 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 30/2002 "Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile".
La Presidenza del Consiglio riteneva che la legge regionale impugnata violasse la potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione (così come definita dal nuovo art. 117 della Costituzione). In particolare riteneva che il comma 1 dell'art. 1, nell'estendere tutte le disposizioni della legge regionale alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 [Decreto Gasparri], contrastasse con il principio fondamentale fissato nell'art. 3, comma 1, del menzionato d.lgs. n. 198 del 2002, il quale prevede che “le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36”.
Il Decreto Gasparri era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la precedente Sentenza n. 303 del 2003 e pertanto secondo la Corte Costituzionale l'attuale ricorso contro la legge dell'Emilia-Romagna deve ritenersi inammissibile essendo venuta meno ex tunc l'efficacia della disposizione statale di cui si asserisce la violazione.
“Dal d.lgs. n. 198 del 2002, dichiarato illegittimo per vizio di forma, non può scaturire alcun effetto, neanche quello di costituire un legame con il successivo Codice delle comunicazioni. [D. Lgs. n. 259/2003]”
Secondo la Consulta, inoltre, “Il d.lgs. n. 259 del 2003 ha in effetti dettato una disciplina organica della materia, riproducendo molte disposizioni contenute nel d.lgs. n. 198 del 2002, e tuttavia nessuna continuità normativa potrebbe dirsi sussistere fra le due fonti, poiché, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto n. 198 del 2002, questo è stato rimosso con effetto ex tunc, ciò che impedisce di operare quella saldatura tra le due fonti che il ricorrente afferma essersi prodotta. Dal d.lgs. n. 198 del 2002, dichiarato illegittimo per vizio di forma, non può scaturire alcun effetto, neanche quello di costituire un legame con il successivo Codice delle comunicazioni.”
La sentenza.
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