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E’ stata accolta con favore dall’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) la circolare del Ministero del Lavoro n.8/2005 sulla “Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003 e del D. Lgs. n. 213/2004”.
Tali decreti riguardano anche la pubblica amministrazione e hanno posto, in sede di prima attuazione, una serie di problemi relativi alla difficoltà di applicazione di alcune specifiche disposizioni nell’ambito della struttura organizzativa degli Enti Locali.
Sull’interpretazione dei provvedimenti l’Anci aveva espresso alcune richieste di chiarimento, recepite dalla circolare.
Con una nota l’Anci ha illustrato i chiarimenti forniti dalla circolare in merito all’applicazione dei decreti nell’ambito degli enti locali.
Innanzitutto la circolare chiarisce che il decreto non si applica agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.
“In secondo luogo – precisa l’Anci - , la Circolare chiarisce il dubbio interpretativo posto dal Decreto che, nel rimandare alla contrattazione collettiva, non specifica il livello di riferimento; a tal proposito viene precisato che il rinvio alla contrattazione collettiva deve intendersi come rinvio a tutti i possibili livelli di contrattazione collettiva. Da ciò si desume, dunque, che tutte le volte che il Decreto fa riferimento genericamente alla contrattazione si possa intendere, per gli Enti Locali, la contrattazione decentrata. La disciplina a livello decentrato degli aspetti demandati alla contrattazione, infatti, può essere sicuramente più vicina alle esigenze della realtà organizzativa del singolo Ente locale.E’ chiaro, tuttavia, che la contrattazione collettiva decentrata non può introdurre discipline difformi dalla contrattazione collettiva nazionale.”
Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 17, comma 5, la Circolare stabilisce che in materia di deroghe agli articoli 3 (orario normale di lavoro), 4 (durata massima dell’orario di lavoro), 5 (straordinario), 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 12 (Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione) e 13 (Durata del lavoro notturno), tra i lavoratori cui si applicano le stesse rientrano, a titolo esemplificativo, gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, in considerazione della durata non predeterminata o predeterminabile della prestazione lavorativa di tale personale. L’indicazione delle figure necessarie allo svolgimento di particolari compiti per i quali sia necessario ricorrere alla deroga spetta all'amministrazione di competenza nell’ambito della propria autonomia organizzativa. Poiché la deroga è prevista al fine di consentire una organizzazione dell'orario di lavoro compatibile con le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la facoltà di deroga potrà essere esercitata solo qualora non vi sia altra modalità di organizzazione dell'orario di lavoro per sopperire alle esigenze dell’amministrazione.
La Circolare, inoltre, stabilisce che il riferimento ai “dirigenti, al personale direttivo aziendale e ad altre persone aventi poteri di decisione autonomo”, quali figure cui si applicano le deroghe, va inteso in maniera molto ampia, tanto da farvi rientrare anche quelle figure professionali che, sebbene prive di potere gerarchico, conservano, nel disimpegno delle loro attribuzioni, ampia possibilità di iniziativa, di discrezionalità e di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro.
“Questa interpretazione ampia - precisa l’Anci - fa ritenere, dunque, che nell’ambito dei Comuni in cui non sono previste figure dirigenziali la deroga vale anche per gli apicali responsabili di servizio. Tali figure, infatti, assolvono funzioni equiparabili per le caratteristiche a quelle svolte dai dirigenti nei comuni con dirigenza.”
Per quanto riguarda, poi, il computo del lavoro straordinario e l’obbligo di comunicazione nel caso di superamento delle 48 ore settimanali per gli Enti che hanno un numero di addetti superiore alle 10 unità, nel computo del numero di dipendenti utile ai fini della comunicazione, la Circolare stabilisce che ai fini del calcolo dei dipendenti non devono essere computati i lavoratori con contratto di somministrazione. I lavoratori a tempo parziale, invece, mentre nel settore privato vanno computati in proporzione all'orario svolto, nel settore pubblico vanno calcolati come unità. La Circolare, poi, in relazione alla durata della prestazione di lavoro notturno di cui all’art. 13 del Decreto, precisa che il periodo di riferimento sul quale calcolare la media delle 8 ore nell’arco delle 24 ore, è la settimana lavorativa.
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Chiarimenti sull’orario di lavoro negli enti locali
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E’ stata accolta con favore dall’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) la circolare del Ministero del Lavoro n.8/2005 sulla “Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003 e del D. Lgs. n. 213/2004”.
Tali decreti riguardano anche la pubblica amministrazione e hanno posto, in sede di prima attuazione, una serie di problemi relativi alla difficoltà di applicazione di alcune specifiche disposizioni nell’ambito della struttura organizzativa degli Enti Locali.
Sull’interpretazione dei provvedimenti l’Anci aveva espresso alcune richieste di chiarimento, recepite dalla circolare.
Con una nota l’Anci ha illustrato i chiarimenti forniti dalla circolare in merito all’applicazione dei decreti nell’ambito degli enti locali.
Innanzitutto la circolare chiarisce che il decreto non si applica agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.
“In secondo luogo – precisa l’Anci - , la Circolare chiarisce il dubbio interpretativo posto dal Decreto che, nel rimandare alla contrattazione collettiva, non specifica il livello di riferimento; a tal proposito viene precisato che il rinvio alla contrattazione collettiva deve intendersi come rinvio a tutti i possibili livelli di contrattazione collettiva. Da ciò si desume, dunque, che tutte le volte che il Decreto fa riferimento genericamente alla contrattazione si possa intendere, per gli Enti Locali, la contrattazione decentrata. La disciplina a livello decentrato degli aspetti demandati alla contrattazione, infatti, può essere sicuramente più vicina alle esigenze della realtà organizzativa del singolo Ente locale.E’ chiaro, tuttavia, che la contrattazione collettiva decentrata non può introdurre discipline difformi dalla contrattazione collettiva nazionale.”
Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 17, comma 5, la Circolare stabilisce che in materia di deroghe agli articoli 3 (orario normale di lavoro), 4 (durata massima dell’orario di lavoro), 5 (straordinario), 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 12 (Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione) e 13 (Durata del lavoro notturno), tra i lavoratori cui si applicano le stesse rientrano, a titolo esemplificativo, gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, in considerazione della durata non predeterminata o predeterminabile della prestazione lavorativa di tale personale. L’indicazione delle figure necessarie allo svolgimento di particolari compiti per i quali sia necessario ricorrere alla deroga spetta all'amministrazione di competenza nell’ambito della propria autonomia organizzativa. Poiché la deroga è prevista al fine di consentire una organizzazione dell'orario di lavoro compatibile con le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la facoltà di deroga potrà essere esercitata solo qualora non vi sia altra modalità di organizzazione dell'orario di lavoro per sopperire alle esigenze dell’amministrazione.
La Circolare, inoltre, stabilisce che il riferimento ai “dirigenti, al personale direttivo aziendale e ad altre persone aventi poteri di decisione autonomo”, quali figure cui si applicano le deroghe, va inteso in maniera molto ampia, tanto da farvi rientrare anche quelle figure professionali che, sebbene prive di potere gerarchico, conservano, nel disimpegno delle loro attribuzioni, ampia possibilità di iniziativa, di discrezionalità e di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro.
“Questa interpretazione ampia - precisa l’Anci - fa ritenere, dunque, che nell’ambito dei Comuni in cui non sono previste figure dirigenziali la deroga vale anche per gli apicali responsabili di servizio. Tali figure, infatti, assolvono funzioni equiparabili per le caratteristiche a quelle svolte dai dirigenti nei comuni con dirigenza.”
Per quanto riguarda, poi, il computo del lavoro straordinario e l’obbligo di comunicazione nel caso di superamento delle 48 ore settimanali per gli Enti che hanno un numero di addetti superiore alle 10 unità, nel computo del numero di dipendenti utile ai fini della comunicazione, la Circolare stabilisce che ai fini del calcolo dei dipendenti non devono essere computati i lavoratori con contratto di somministrazione. I lavoratori a tempo parziale, invece, mentre nel settore privato vanno computati in proporzione all'orario svolto, nel settore pubblico vanno calcolati come unità. La Circolare, poi, in relazione alla durata della prestazione di lavoro notturno di cui all’art. 13 del Decreto, precisa che il periodo di riferimento sul quale calcolare la media delle 8 ore nell’arco delle 24 ore, è la settimana lavorativa.
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