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Bonifica amianto: chiarimenti operativi
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Nei giorni scorsi il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale di gestione rifiuti ha emesso una circolare per rispondere ai quesiti sollevati in merito alle disposizioni transitorie dell’art. 3 della delibera 30 marzo 2004, che ha fissato criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto, e all'esperienza richiesta al responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo in tale categoria.
Di seguito riportiamo i chiarimenti operativi forniti dal comitato Nazionale.
"1) Esperienza richiesta al responsabile tecnico.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione 16 luglio 1999, n.3 l’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve consistere:
a) nell’esperienza maturata come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si richiede l’iscrizione,
b) nell’esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si richiede l’iscrizione.
c) nell’esperienza acquisita come dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per la quale si richiede l’iscrizione.
Il Comitato Nazionale ha specificato che, ai fini dell’iscrizione nella categoria 10, l’esperienza maturata nelle funzioni di cui alle suddette lettere b) e c) può essere dimostrata mediante:
1) presentazione di copia autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dai quali risulti che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
2) presentazione di copia autentica della notifica preliminare di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, relativa a cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è designato quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo.
Ai fini del computo degli anni di esperienza si ritiene valida l’esecuzione di almeno un intervento di bonifica effettuato o ultimato nel corso dell’anno solare.
2) Disposizioni transitorie
L’articolo 3, comma 4, della delibera 30 marzo 2004, n.1, dispone che, al fine di poter usufruire della norma transitoria di cui al comma 3 del medesimo articolo, le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della delibera mediante la presentazione di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 277/91.
Al riguardo, il Comitato Nazionale ha ulteriormente specificato quanto segue:
Nel periodo 1 gennaio 1999 - 14 aprile 2004 l’impresa deve aver presentato almeno tre piani di lavoro; è però sufficiente aver presentato un solo piano di lavoro se la presentazione è avvenuta di recente, vale a dire nel periodo 1 gennaio 2003 – 14 aprile 2004.
Nel caso di piani di lavoro presentati da imprese le quali hanno affidato mediante contratto di subappalto gli specifici intereventi di bonifica dell’amianto ad altre imprese, queste ultime possono, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente periodo, essere considerate in attività qualora negli stessi piani di lavoro risultino come imprese esecutrici degli interventi di bonifica."
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Nei giorni scorsi il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale di gestione rifiuti ha emesso una circolare per rispondere ai quesiti sollevati in merito alle disposizioni transitorie dell’art. 3 della delibera 30 marzo 2004, che ha fissato criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto, e all'esperienza richiesta al responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo in tale categoria.
Di seguito riportiamo i chiarimenti operativi forniti dal comitato Nazionale.
"1) Esperienza richiesta al responsabile tecnico.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione 16 luglio 1999, n.3 l’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve consistere:
a) nell’esperienza maturata come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si richiede l’iscrizione,
b) nell’esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si richiede l’iscrizione.
c) nell’esperienza acquisita come dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per la quale si richiede l’iscrizione.
Il Comitato Nazionale ha specificato che, ai fini dell’iscrizione nella categoria 10, l’esperienza maturata nelle funzioni di cui alle suddette lettere b) e c) può essere dimostrata mediante:
1) presentazione di copia autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dai quali risulti che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
2) presentazione di copia autentica della notifica preliminare di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, relativa a cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è designato quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo.
Ai fini del computo degli anni di esperienza si ritiene valida l’esecuzione di almeno un intervento di bonifica effettuato o ultimato nel corso dell’anno solare.
2) Disposizioni transitorie
L’articolo 3, comma 4, della delibera 30 marzo 2004, n.1, dispone che, al fine di poter usufruire della norma transitoria di cui al comma 3 del medesimo articolo, le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della delibera mediante la presentazione di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 277/91.
Al riguardo, il Comitato Nazionale ha ulteriormente specificato quanto segue:
Nel periodo 1 gennaio 1999 - 14 aprile 2004 l’impresa deve aver presentato almeno tre piani di lavoro; è però sufficiente aver presentato un solo piano di lavoro se la presentazione è avvenuta di recente, vale a dire nel periodo 1 gennaio 2003 – 14 aprile 2004.
Nel caso di piani di lavoro presentati da imprese le quali hanno affidato mediante contratto di subappalto gli specifici intereventi di bonifica dell’amianto ad altre imprese, queste ultime possono, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente periodo, essere considerate in attività qualora negli stessi piani di lavoro risultino come imprese esecutrici degli interventi di bonifica."
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Rispondi Autore: MAURIZIO GALFEE - likes: 0 | 06/12/2013 (11:50:57) |
a un impresa edile vengono affidati i lavori di rimozione e smaltimento coperture in amianto , essa però non hairequsiti per smaltire e rimuovere amianto . quisito : può dare la parte di rimozione e smaltimento in sub appalto , calcolando che la pratica di smaltmento erimozione deve essere intestata obbligatoriamente al prpprietario dell'edificio . |