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Ambiente: la corretta procedura per il coordinamento tra PAUR e AUA
Con l'interpello ambientale prot. 88178 del 30 maggio 2023, è stato sollevato un importante quesito interpretativo in materia di procedure ambientali complesse. In particolare, l’interpello riguarda il corretto coordinamento tra due strumenti amministrativi centrali nel quadro normativo italiano in materia ambientale: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), disciplinato dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, e l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta dal D.P.R. 59/2013.
A questa istanza ha risposto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. 200792 del 4 novembre 2024, fornendo chiarimenti che mirano a garantire l’unitarietà del procedimento amministrativo e a prevenire duplicazioni e incertezze applicative.
L’interpello chiede chiarimenti in merito alla corretta procedura da seguire nei casi in cui un progetto, sottoposto a VIA e quindi avviato secondo la procedura PAUR, necessiti anche di autorizzazioni ambientali riconducibili all’ambito dell’AUA. In particolare, si domanda se:
Le autorizzazioni riconducibili all’AUA possano o debbano essere ricomprese nel PAUR.
Sia necessario avviare una doppia procedura (PAUR + AUA), con il rischio di duplicazioni e sovrapposizioni.
Il rilascio del PAUR possa assorbire l’AUA o debba esserne tenuto distinto.
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Il Ministero, nel rispondere, inquadra preliminarmente il quadro normativo di riferimento, precisando che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, si applica a progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale o regionale, nei casi in cui per la realizzazione dell’opera o intervento siano necessarie più autorizzazioni ambientali. La disciplina prevede che l’autorità competente in materia di VIA, a seguito dell’esito positivo della valutazione, adotti un provvedimento unico che sostituisce tutti i titoli abilitativi ambientali richiesti, previsti dalla normativa vigente. Il PAUR ha quindi lo scopo di concentrare, in un unico procedimento, le autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione e all’esercizio del progetto.
Viene poi ricordato che l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta con il D.P.R. 59/2013, si applica alle piccole e medie imprese e agli impianti non soggetti né a VIA né ad AIA. L’AUA sostituisce fino a sette provvedimenti di autorizzazione ambientale, tra cui l’autorizzazione agli scarichi, alle emissioni in atmosfera, la comunicazione per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura, l’autorizzazione per l’utilizzo delle acque, e altre autorizzazioni previste da norme settoriali.
Alla luce di questa cornice normativa, il Ministero chiarisce che nei casi in cui un progetto sia soggetto a VIA e quindi venga avviato un procedimento PAUR, l’AUA non deve essere attivata autonomamente. Le autorizzazioni ambientali riconducibili all’AUA devono confluire all’interno del procedimento PAUR. Il principio alla base di questa impostazione è quello della unitarietà procedurale, secondo cui tutte le autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione del progetto devono essere acquisite all’interno del procedimento unico, coordinato dall’autorità competente in materia di VIA. Non è quindi previsto che il soggetto proponente debba presentare un’istanza separata al SUAP per l’acquisizione dell’AUA, qualora sia già in corso un procedimento PAUR.
Il Ministero precisa che, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, l’autorità competente in VIA acquisisce, nell’ambito del procedimento, i pareri e gli atti di assenso delle amministrazioni e degli enti competenti per le diverse autorizzazioni ambientali. Anche le amministrazioni responsabili dei titoli ambientali che sarebbero stati ricompresi nell’AUA partecipano all’istruttoria, esprimendo i pareri di rispettiva competenza. Il titolo autorizzativo rilasciato al termine del procedimento PAUR ha valore di provvedimento unico e assorbe i singoli atti autorizzativi, compresi quelli normalmente ricompresi nell’AUA.
La risposta ribadisce quindi che il SUAP non è soggetto titolare del procedimento nei casi in cui sia attivato il PAUR. Il ruolo del SUAP, in questo contesto, può essere limitato all’inoltro dell’istanza da parte dell’interessato, ma la gestione del procedimento e l’adozione del provvedimento finale restano in capo all’autorità competente in VIA. Di conseguenza, l’AUA non deve essere rilasciata né acquisita separatamente quando è già attivo un procedimento PAUR, pena la violazione del principio di unitarietà dell’istruttoria ambientale.
Il Ministero richiama infine i principi generali in materia di semplificazione amministrativa e razionalizzazione dei procedimenti, tra cui il principio di non duplicazione e quello di concentrazione procedurale. Tali principi, sanciti sia dalla normativa ambientale che dalla normativa generale sul procedimento amministrativo (Legge 241/1990), impongono di evitare sovrapposizioni procedurali e di ricondurre le autorizzazioni ambientali a un unico procedimento nei casi previsti. In particolare, si sottolinea che il PAUR, essendo un procedimento strutturalmente rivolto alla concentrazione di tutti i titoli ambientali, assorbe le autorizzazioni rilasciate in via ordinaria attraverso l’AUA.
Alla luce di quanto esposto, il Ministero conferma che, in presenza di un procedimento PAUR, le autorizzazioni ambientali ordinariamente ricomprese nell’AUA devono essere incluse nel procedimento stesso. L’attivazione di un’AUA separata in tali casi non è prevista dalla normativa vigente. Il SUAP non è competente al rilascio di alcun titolo autonomo nel contesto del PAUR, e le amministrazioni competenti per i singoli titoli ambientali partecipano all’istruttoria secondo quanto previsto dall’art. 27-bis.
RXY
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