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Alcune novità in campo ambientale

Alcune novità in campo ambientale

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

17/05/2022

Valutazione d'impatto ambientale, chiarimenti su codici CER terminanti con -99, validità certificati Fgas, limitata l'esportazione extra UE di materie prime critiche e sorveglianza radiometrica su semilavorati e rifiuti metalli

VIA "postuma": chiarimenti MiTE

Con un interpello, il Ministero per la Transizione Ecologica ha fornito indicazioni in merito alle modalità operative da attuare nel caso di effettuazione della valutazione d'impatto ambientale successivamente alla realizzazione del progetto, in quanto o non sono state rispettate le normative vigenti o il progetto è rientrato nel campo d'applicazione della normativa VIA successivamente alla sua realizzazione. 

Realizzazione del progetto senza aver rispettato la normativa VIA
In questo caso occorre effettuare una VIA "postuma", che deve considerare anche gli eventuali impatti prodotti fin dalla realizzazione, anche parziale, del progetto. Conseguentemente, in caso di VIA negativa le opere realizzate dovranno essere demolite ed il responsabile dovrà ripristinare lo stato dei luoghi. 

Progetto rientrato nella normativa VIA dopo la sua realizzazione
Nel caso in cui, in seguito a modifiche normative, il progetto sia rientrato nella normativa VIA dopo la sua realizzazione non occorre sottoporlo alla procedura di valutazione. La procedura si potrebbe invece applicare in caso di modifiche all'opera e/o di rinnovo del relativo titolo autorizzativo che permette l'attività dell'opera: in caso di rinnovo senza modifiche viene esclusa l'applicabilità della procedura VIA, che occorre invece applicare all'intera opera in caso di modifiche anche solo parziali. In quest'ultimo caso, anche in caso di VIA negativa non potrà essere prevista la demolizione dell'opera, in quanto realizzata nel rispetto delle norme vigenti al momento della sua costruzione. 

Riferimento normativo: interpello MiTE n.43387 del 04/04/2022  
 

Albo Gestori Ambientali: ulteriori chiarimenti su codici CER terminanti con -99

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito nuove ed aggiornate indicazioni sulle modalità di attribuzione dei codici CER generici, terminanti con la cifra -99, che vanno a sostituire quelle fornite in precedenza. In particolare, viene ribadito che l'utilizzo dei codici -99 è puramente residuale e da utilizzarsi quando non siano disponibili disposizioni normative o regolamentari quali, ad esempio, decreti, prassi, atti amministrativi regionali o autorizzazioni per specifici impianti. 

In questo caso occorre che siano rispettate queste condizioni:
- il codice CER terminante con -99 sia adeguatamente descritto;
- siano presenti, in alternativa tra loro, una dichiarazione del produttore del rifiuto che descriva le modalità utilizzate per la classificazione sulla base delle disposizioni comunitarie e delle linee guida SNPA, oppure una relazione del Responsabile Tecnico che dimostri la necessità di utilizzare uno specifico codice -99 opportunamente descritto. 

Riferimenti normativi: circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.4 del 26/04/2022 


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Validità certificati Fgas: indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato d'emergenza

Riportiamo le indicazioni pubblicate sul sito Ecocamere riguardanti la validità dei certificati Fgas in seguito alla cessazione dello stato d'emergenza sanitaria: A seguito della pubblicazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", fissata al 31 marzo 2022 e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020, si rende noto che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022),  avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell'emergenza (29 giugno 2022). 

Oltre tale data (29 giugno 2022), tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente. 

Fonte: www.ecocamere.it  

Limitata l'esportazione extra - UE di materie prime critiche

In seguito alla carenza di materie prime dovuta al conflitto in Ucraina, con un apposito DPCM saranno definite le cosiddette "materie prime critiche" per le quali l'esportazione al di fuori dell'Unione Europea è soggetta ad una specifica procedura di notifica. Questa procedura è costituita da un'informativa completa dell'operazione, da inviare ai Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri almeno 10 giorni prima del suo avvio.
La mancata presentazione o rispetto della notifica comporta una sanzione pari al 30% del valore dell'operazione, con un importo minimo di 30.000 euro per singola operazione. 

In prima istanza rientrano tra le materie prime critiche i rottami ferrosi.

Queste disposizioni si applicano fino al 31 luglio 2022. Con la circolare 1/4/2022, il MISE ha fornito le modalità operative e la modulistica per effettuare la comunicazione. 

Riferimento normativo: articolo 30 Decreto Legge 21 marzo 2022 n.21  

Conversione in legge del "Decreto Energia": sorveglianza radiometrica su semilavorati e rifiuti metalli

È stata pubblicata la legge di conversione del "Decreto energia" recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali». 
Con la conversione in legge sono state sostanzialmente confermate le modalità di effettuazione della sorveglianza radiometrica su semilavorati e rifiuti metallici previste dal DL 17/2022. 

Quindi si applicano le disposizioni riportate nell’allegato XIX del D.Lgs.101/2020, che nella versione precedente del suddetto D.Lgs.101/2020 erano invece considerate come disposizioni temporanee in attesa dell’emanazione del DM. Le disposizioni dell’allegato XIX si applicano dal 30/6/2022

Nell’allegato XIX, totalmente rivisto con il D.L. 17/2022, sono riportati:
- i soggetti obbligati all’effettuazione dei controlli radiometrici;
- i materiali / rifiuti da controllare;
- le modalità di effettuazione dei controlli;
- le prescrizioni riguardanti il personale addetto ai controlli, compresa la formazione e l’informazione  

Riferimento: Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione, con modifiche, del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022). 

Sixtema spa



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