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Alcune novità in campo ambientale

Alcune novità in campo ambientale

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

31/03/2022

Le prescrizioni contenute nei provvedimenti d'iscrizione nelle categorie dell'Albo Gestori Ambientali, l’interpello n. 28965 sulla gestione dei rifiuti urbani e la direttiva europea 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.

Albo Gestori Ambientali: modificate le prescrizioni contenute nei provvedimenti d'iscrizione

Il Comitato Nazionale dell' Albo Gestori Ambientali ha modificato i contenuti delle prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione in tutte le categorie dell'Albo. 

Tali modifiche si applicano anche ai provvedimenti d'iscrizione già emessi, pertanto la Delibera sarà trasmessa direttamente a tutti i soggetti interessati.

 

Una delle novità più rilevanti introdotte con la Delibera n.3/2022 è la possibilità di mantenere ed utilizzare i provvedimenti d’iscrizione in formato elettronico, senza l’obbligo di stamparli.

In merito alla gestione del provvedimento d’iscrizione in formato elettronico e di eventuali copie (conservate, ad esempio, sui veicoli o presso i cantieri), sulla base del Codice per l’Amministrazione Digitale – CAD, si ritiene che la modalità più semplice e corretta per mantenere il valore legale dei suddetti documenti sia quello di gestirli come “duplicato informatico”, vale a dire “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario” (art. 1 lett. i-quinquies) del CAD).

 

Ai sensi dell’art. 23-bis del CAD, i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

Le Linee guida AgID, al punto 2.3, prescrivono che un duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è stato tratto se è ottenuto mediante memorizzazione della medesima evidenza informatica (cioè una sequenza finita di bit che può essere elaborata da una procedura informatica) sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi; ad esempio, effettuando una copia da un PC ad una pen-drive di un documento nel medesimo formato.

 

Di conseguenza, per avere duplicati informatici, si propone la seguente modalità operativa:

-      accesso all’area riservata da parte del soggetto abilitato;

-      download del documento digitale sul dispositivo (pc o chiavetta);

-      inoltro, senza alcuna modifica (né di formato né di estensione) del file ai soggetti che dovranno esibirlo (es. anche come allegato a una mail).

 

Importante è NON MODIFICARE in alcun modo il file scaricato dall’area riservata, ma l’impresa dovrà scaricarlo dal portale dell’Albo e poi utilizzarlo al suo interno tal quale.

 

Queste disposizioni si applicano a partire dal 15 marzo 2022.

Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.3 del 07/02/2022 (pdf)

 

 

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MiTE: la gestione dei rifiuti urbani domestici è di competenza dei Comuni

Con un interpello, il Ministero per la Transizione Ecologica ha fornito indicazioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani di provenienza domestica. 

 

Viene evidenziato che, anche se il regime di privativa è applicabile solo per rifiuti urbani avviati a smaltimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani sono di competenza esclusiva dei comuni o degli enti di governo degli ambiti territoriali. Pertanto, i privati cittadini non possono conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta.

 

In merito ai rifiuti da raccolta differenziata, questi vanno gestiti nell'ambito degli accordi con i Consorzi nazionali (es: Conai) e con quelli di filiera e pertanto non è ammessa la raccolta effettuata da soggetti non rientranti negli accordi o non affidatari del servizio pubblico o non autorizzati dai Consorzi.

 

Sono infine fornite indicazioni su raccolta da parte di privati di:

- bottiglie in PET per uso alimentare: tale raccolta è attuata tramite l'accordo Consorzio CORIPET / Anci per l'installazione di eco-compattatori su suolo pubblico e privato;

- RAEE: si ribadisce che la raccolta è a carico dei distributori, tramite il ritiro "uno contro uno" ed "uno contro zero", mentre il successivo ritiro presso distributori e centri di raccolta comunali è a carico dei produttori di AEE.

 

Interpello MiTE n.28965/2022 (pdf)

 

Rumore ambientale: aggiornati i metodi di misurazione e di valutazione degli effetti sulla salute

 

Il D.Lgs. 194/2005 2005 ha recepito la direttiva europea 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale (in ambiente esterno). 

Con questa direttiva la UE si è posta l'obiettivo di raccogliere informazioni dagli Stati membri sul livello di inquinamento da rumore ambientale ed il relativo grado di sofferenza della popolazione, per giungere a misure di riduzione del fenomeno anche attraverso incentivi mirati per i singoli territori particolarmente colpiti.

 

Con due direttive (1), recepite tramite un recente decreto (2), l'Unione Europea ha modificato ed aggiornato la suddetta direttiva 2002/49, modifiche che sono state riportate integralmente negli allegati II e III del D.Lgs.194/2005 riguardanti, rispettivamente :

> metodi comuni per la determinazione del rumore, in particolare formule per il calcolo della propagazione del rumore da traffico veicolare, ferroviario ed aereo e da attività industriali (allegato II);

> effetti nocivi sulla salute umana del rumore ambientale, con particolare attenzione alla cardiopatia ischemica, al fastidio forte ed ai disturbi gravi del sonno (allegato III).

 

 

(1) Direttiva UE n.2020/367 (pdf)

     Direttiva 2021/1226 (pdf)

(2) Decreto Ministeriale 14 gennaio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 14/02/2022 (pdf)

 

 

Sixtema Spa




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