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Aggiornati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto

Aggiornati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

19/11/2019

Le novità introdotte con il Decreto Legge Crisi in merito all’aggiornamento dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto – End of Waste.

Con la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Legge Crisi”, è stata profondamente rivista la normativa riguardante i criteri “ End of Waste”. Ciò allo scopo di sbloccare l’operatività di diversi impianti operanti in regime di autorizzazione per la gestione rifiuti o autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che, in seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione, non erano più ritenute valide.

 

Con l’art.14-bis, inserito con la legge n.128/2019 di conversione del DL 101/2019, sono state apportate diverse significative modifiche all’art.184-ter del D.Lgs.152/06 riguardante appunto la cessazione della qualifica di rifiuto.

 

 

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Si riporta un’analisi delle principali e più rilevanti modifiche:

  1. Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto: la lettera a) dell’art.184-ter co.1 viene sostituita con “a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici”. Viene quindi eliminato il riferimento ad “utilizzi comuni”, ampliando così le possibili forme di utilizzo;
  2. Vengono completamente riviste le disposizioni da applicare per rientrare nel regime “End of Waste”:
    1. Nel caso in cui non siano stati definiti criteri comunitari o nazionali, le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs.152/06 o in regime di AIA sono rilasciate o rinnovate nel rispetto dei seguenti requisiti:
      1. Nel rispetto delle condizioni previste dall’art.6 paragrafo 1 della Direttiva 98/2008/CE (recepita con il D.Lgs.205/2010), cioè i quattro requisiti riportati nel comma 1 dell’art.184-ter;
      2. Sulla base di criteri definti dalle Autorità competenti nell’ambito del procedimento autorizzatorio (i cosiddetti criteri “caso per caso”). Questi criteri devono obbligatoriamente comprendere e definire:
        1. I rifiuti ammissibili in entrata all’impianto di trattamento;
        2. I processi e le tecniche di trattamento applicabili;
        3. I criteri di qualità per i materiali per i quali è cessata la qualifica di rifiuto, che devono essere in linea con le rispettive norme di prodotto applicabili nel caso specifico;
        4. I requisiti necessari per permettere ai sistemi di gestione, che ricordiamo essere previsti dalle normative “End of Waste”, di dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto compresi, se del caso, il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento;
        5. I requisiti relativi alla dichiarazione di conformità da rilasciare al soggetto al quale si cedono i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
      3. Alle condizioni sopra – elencate, sono fatte salve e rinnovate le autorizzazioni che al 3/11/2019 risultano in essere, o per le quali è in corso il procedimento di rinnovo oppure anche se scadute si presenterà una richiesta di rinnovo entro il 2/3/2020.

 

    1. Viene istituito un sistema di comunicazione dei provvedimenti autorizzativi (a carico delle Autorità che li rilasciano) e di controlli a campione della conformità delle modalità operative / gestionali dei singoli impianti alle condizioni generali dei criteri “End of Waste” ed agli atti autorizzatori;

 

    1. Per le attività operanti in regime semplificato tramite comunicazioni, si continuano ad applicare le disposizioni dei DM 5/2/1998 (rifiuti non pericolosi), 161/2002 (rifiuti pericolosi) e 269/2005 (rifiuti pericolosi provenienti da navi);

  

    1. Per quanto riguarda i criteri “End of Waste” definiti a livelli nazionale, viene introdotto l’obbligo di presentare una richiesta di aggiornamento delle autorizzazioni e delle comunicazioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore dei decreti riportanti criteri specifici. Tale obbligo si applica alle attività con autorizzazioni rilasciate o rinnovate dopo il 3/11/2019 o avviate dopo tale data ed operanti in regime semplificato tramite comunicazioni;

 

    1. Presso il Ministero dell’Ambiente viene istituito in registro nazionale delle autorizzazioni e delle comunicazioni. Un apposito DM definirà le modalità di funzionamento e finanziamento di questo registro.

 

Interpreta®

 

 

Riferimenti normativi: articolo 14-bis Legge n.128/2019 di conversione del Decreto Legge n.101/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 2/11/2019.



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