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Emissioni IPPC 4.1: i chiarimenti MASE sulla BAT 2022/2427
L’adeguamento delle autorizzazioni ambientali alle 'Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili' (BAT Conclusions) rappresenta un passaggio cruciale per gli stabilimenti soggetti alla disciplina della Prevenzione e Controllo Integrati dell’Inquinamento (IPPC/IED). Con la risposta a interpello prot. n. 172717 dell'11 agosto 2026 (in riscontro all'istanza prot. n. 47678 del 3 marzo 2026), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 per il settore della fabbricazione di prodotti chimici organici su grande scala (WGC - Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector).
Il parere ministeriale affronta, ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), una problematica tecnica di notevole rilievo per le Autorità Competenti (Regioni e Province delegate) e per gli HSE Manager: la gestione delle emissioni di ossidi di zolfo ($\text{SO}_x$) derivanti dagli impianti di recupero zolfo (unita Claus) e la corretta determinazione dei Valori Limite di Emissione (VLE) in presenza di miscelazione o convogliamento di più flussi gassosi.
Il contesto normativo e l'istituto dell'interpello ambientale
L’istituto dell’interpello in materia ambientale, introdotto nell’ordinamento dall’art. 27 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e codificato all’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006, attribuisce alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali la facoltà di inoltrare al MASE istanze di carattere generale relative all’interpretazione e all’applicazione della normativa statale dell’ambiente.
Nel caso di specie, l’istanza presentata dalla Provincia (con nota prot. n. 47678 del 03.03.2026) ha sollevato un dubbio interpretativo circa la stringente applicazione della BAT n. 18 (Tabella 1.6) fissata dalla Decisione (UE) 2022/2427 agli impianti esistenti di fabbricazione di prodotti chimici organici di cui alla Categoria IPPC 4.1 (Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006).
Come evidenziato dal Ministero nella propria premessa metodologica:
"Tra l'altro, potendo interessare anche casistiche applicabili ad autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale, risulta opportuno fornire in materia indirizzi condivisi." particolarmente laddove la configurazione impiantistica presenti peculiarità nei flussi emissivi o nell'integrazione tra diversi processi industriali.
Il quesito tecnico: impianti Claus e la BAT 18 (Tabella 1.6)
L'istanza di chiarimento scaturisce dalle specificità operative degli impianti Claus (utilizzati per la desolforazione e la conversione dell'idrogeno solforato $\text{H}_2\text{S}$ in zolfo elementare) inseriti in complessi chimici rientranti nell'attività IPPC 4.1.
In particolare, il quesito formulato all'amministrazione centrale si concentrava sui seguenti aspetti:
Se un impianto Claus esistente, afferente a un'installazione della chimica organica su grande scala, debba essere integralmente e rigidamente assoggettato al rispetto dei livelli emissivi associati alle BAT (BAT-AEL) definiti dalla BAT 18, Tabella 1.6 per gli ossidi di zolfo ($\text{SO}_x$).
Come debba essere valutata la conformità in termini di concentrazione rispetto al flusso di massa, considerando che i gas di scarico prodotti dai processi Claus sono tipicamente caratterizzati da portate volumetriche contenute ma da un'elevata concentrazione di $\text{SO}_2$, laddove la loro miscelazione con altri flussi secondari prima dell'emissione possa alterare fittiziamente i parametri di misurazione.
Il Ministero rileva a tal proposito le caratteristiche chimico-fisiche dell'effluente, sottolineando come:
"Si evidenzia, difatti, che generalmente i fumi generati dall'impianto Claus hanno una elevata concentrazione di $SO_2$, ma portate basse, rispetto ad altre unità produttive presenti in raffineria o nello stabilimento chimico."
L'analisi del MASE: miscelazione dei flussi, divieto di diluizione e fissazione dei VLE
Nel riscontro (prot. 172717 dell'11/08/2026), la Direzione Generale competente del MASE ha articolato una risposta guidata dal principio di prevenzione integrata dell'inquinamento e dalle regole generali sulla fissazione dei limiti fissate dal D.Lgs. 152/2006 (Parte II e Parte V).
1. Il divieto di diluizione fittizia e la gestione dei flussi combinati
Il principio cardine ribadito dal Ministero riguarda la corretta applicazione dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e delle prescrizioni dell'Allegato n. 1 alla Decisione (UE) 2022/2427. Se da un lato è severamente vietata la diluizione di flussi inquinanti finalizzata al mero rispetto formale dei limiti di concentrazione al camino, dall'altro la presenza di impianti di abbattimento condivisi o il convogliamento di più flussi gassosi necessita di una disciplina mirata in sede di A.I.A.
2. Criteri per la definizione dei Valori Limite di Emissione (VLE)
Il Ministero puntualizza che, qualora l'impianto non realizzi una diluizione impropria ma operi secondo flussi di processo integrati:
"Se, viceversa, non si può parlare di diluizione sta all'autorità competente definire i limiti emissivi da applicare, ed in tal caso è ammissibile definire valori fissi (più facili da gestire e controllare), in particolare se i contributi dei diversi flussi sono relativamente stabili."
L'Autorità Competente, in fase di riesame A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, dispone pertanto del potere discrezionale tecnico di modellare i limiti fissi a camino mantenendo la coerenza con i BAT-AEL del singolo processo originario.
3. Flessibilità istruttoria ed equazione dei flussi
La nota ministeriale evidenzia come l'Autorità rilasciante possa considerare i singoli contributi emissivi mediante un bilancio di massa prima dell'immissione nell'eventuale punto di scarico comune:
"Resta inoltre ferma la possibilità per l'autorità competente di tenere conto della miscelazione di diversi flussi inquinanti prima del rilascio in atmosfera, per la fissazione del più adeguato valore limite di emissione, tenendo conto dei BAT-AEL applicabili ai singoli flussi."
Indicazioni operative per i gestori IPPC e gli HSE Manager
La pronuncia del MASE fornisce coordinate operative precise per le aziende del settore chimico organico e per i tecnici incaricati della predisposizione della documentazione di adeguamento alle BAT Conclusions:
Caratterizzazione dettagliata dei flussi: In sede di istanza di adeguamento o riesame AIA, il gestore deve caratterizzare puntualmente la composizione, la portata e la stabilità dei gas di scarico provenienti dall'impianto Claus prima di qualsiasi miscelazione.
Dimostrazione della non-diluizione: È onere del gestore provare che il convogliamento congiunto di più emissioni risponda a concrete ed effettive esigenze tecnico-impiantistiche o di miglioramento dell'efficienza complessiva degli impianti di abbattimento, e non ad un mero espediente per abbassare le concentrazioni inquinanti.
Piattaforma contrattuale con l'Autorità Competente: Sulla base degli indirizzi del MASE, le aziende possono proporre all'Autorità Competente l'adozione di limiti emissivi differenziati o ponderati (anche formulati in termini di flusso di massa specifico $\text{kg/h}$ o $\text{g/t}$ di prodotto), superando la rigidità di un limite in concentrazione espresso in $\text{mg/Nm}^3$ laddove quest'ultimo risulti penalizzante o non rappresentativo della prestazione ambientale dell'impianto Claus.
Il chiarimento ministeriale conferma, in definitiva, la centralità dell'istruttoria A.I.A., evidenziando come l'applicazione delle BAT Conclusions debba coniugare il rigore della tutela ambientale con la realtà impiantistica e i principi di proporzionalità dell'azione amministrativa.
RXY
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