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Come gestire le tossicodipendenze nei luoghi di lavoro?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

07/01/2009

Un diagramma a blocchi per rendere chiaro il meccanismo degli accertamenti di assenza di tossicodipendenza. Analisi e criticità per il datore di lavoro, comportamento e sanzioni dei lavoratori.

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Le procedure di accertamento di assenza di tossicodipendenza, emanate con il Provvedimento 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono state analizzate in un precedente articolo di PuntoSicuro. Il provvedimento si è rivelato, sin da subito, di difficile applicazione ed ha richiesto un ulteriore momento di riflessione, necessitando di una puntualizzazione di alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze giuridiche sul rapporto di lavoro.
 

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Al fine di rendere chiaro il meccanismo degli accertamenti di assenza di tossicodipendenza, ci si é avvalsi di un diagramma a blocchi come di seguito riportato.
 
Tale schema non richiama il primo step di avvio della procedura di accertamento, ma va ad analizzare direttamente ed esclusivamente le criticità che si presenteranno al datore di lavoro, a partire dai ripetuti rifiuti del lavoratore a sottoporsi alle visite mediche. Il principale effetto che scaturisce da tale comportamento del lavoratore si concretizza nella sospensione temporanea dalla mansione a rischio.
 
Senza entrare nel merito delle criticità relative all’individuazione delle mansioni a rischio richiamate dall’allegato I del Provvedimento 30 ottobre 2007, si rileva che la sospensione  produce effetti giuridici diversi sul rapporto di lavoro, a seconda che si verifichi durante gli accertamenti di primo o secondo livello e/o che sia la diretta conseguenza di uno stato di  tossicodipendenza del lavoratore.
 
In particolare, nel primo livello, nel caso in cui la causa della sospensione sia riconducibile al reiterato rifiuto del lavoratore di sottoporsi all’accertamento di assenza di tossicodipendenza, l’art. 5 co. 7 del richiamato provvedimento dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro non sia automatica, a condizione che il lavoratore possa essere adibito ad una mansione diversa rispetto a quella rientrante nell’elenco delle mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
 
L’impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti, oltre a produrre gli effetti di cui sopra, comporta a carico del lavoratore una specifica sanzione, che prevede l’arresto fino ad un mese o un’ammenda da 200 a 600 euro, ai sensi dell’art. 59, co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08, per non essersi volontariamente sottoposto al controllo sanitario.
 
Con riferimento al secondo livello, nel caso in cui gli accertamenti sanitari confermino lo stato di tossicodipendenza del lavoratore, questo, se assunto con contratto a tempo indeterminato, avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita, per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa sia connessa all’esecuzione del trattamento riabilitativo a cui il lavoratore si sia volontariamente sottoposto e, comunque, per un periodo non superiore ai tre anni, così come previsto dall’art. 124, co. 1 del DPR n. 309/90 e s.m., nonché dall’art. 83 del Ccnl dell’edilizia del 20 maggio 2004.
 
In tutti i casi di positività alla tossicodipendenza, nei confronti del datore di lavoro che non ottemperi alle disposizioni relative all’obbligo della cessazione da parte del lavoratore dell’espletamento delle mansioni a rischio, trova applicazione la sanzione di cui all’art. 125, co. 4 del DPR n. 309/90, che prevede l’arresto da due a quattro mesi o un ammenda da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. 
 
Infine, per completezza, si ricorda che, relativamente ai provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica,  l’art. 42 del D. Lgs. n. 81/08 prevede che:
 
1.      ”Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
 
2.       Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
 
 
 
 
Fonte: Ance.


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