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Una legge regionale per la sicurezza degli imprenditori agricoli

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Agricoltura

14/01/2008

La regione Toscana, per diminuire i rischi delle attività agricolo-forestale, ha emanato norme di sicurezza che si applicano ai lavoratori autonomi.

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Da diversi anni la regione Toscana ha individuato nel comparto agricolo-forestale un settore di intervento prioritario per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, priorità resa ancor più necessaria dai gravi infortuni che si sono succeduti in questo ambito, ad esempio per l’utilizzo di macchinari non a norma o non sufficientemente sicuri.
Per rendere l'esercizio della attività agricolo-forestali più sicuro e promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 25 Maggio 2007 n. 30, contenente norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.
 
La particolarità di questa legge, che la rende di grande interesse ancora oggi, a qualche mese dalla sua applicazione, è il fatto che essa si applichi ai soggetti e alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile non coperti dal D.Lgs. 626/94 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In poche parole si applica a tutti gli imprenditori agricoli, compresi i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla presenza di lavoratori dipendenti o equiparati tali.
 
Con questa legge anche il singolo lavoratore autonomo, il singolo imprenditore, deve tutelare la propria sicurezza utilizzando attrezzature di lavoro che soddisfano le disposizioni legislative regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Le attrezzature e i dispositivi di sicurezza devono essere utilizzati correttamente, in conformità alle istruzioni d'uso fornite dai fabbricanti evitando modifiche o impieghi diversi da quelli indicati nel libretto d'uso e manutenzione.
Il lavoratore deve provvedere affinché le attrezzature e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti a corretta installazione, a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento, secondo le istruzioni del fabbricante. Attrezzature e dispositivi devono essere costantemente adeguati, in relazione al progresso tecnologico, ai requisiti di natura strettamente tecnica relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
 
All’articolo 6 la Legge regionale specifica che gli agenti chimici impiegati in agricoltura devono essere conservati in locali, opportunamente segnalati, nei quali non siano conservati alimenti, sia di uso umano che animale.
Per i prodotti fitosanitari viene indicata la conservazione in contenitori idonei chiusi a chiave.
Nella manipolazione e nell'impiego di agenti chimici, è necessario rispettare tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e comunque attivare tutte le misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre i rischi.
In questo senso, nell'impiego dei prodotti fitosanitari, si rispettano gli intervalli di sicurezza riportati in etichetta e nella scheda di sicurezza, in particolare tra il trattamento e l'accesso in coltura, tra il trattamento e il raccolto e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra il trattamento e il consumo.
 
I nuovi soggetti tutelati dalla legge devono rispettare anche le normative relative all’utilizzo dei DPI. Oltre ad avere i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 475/92, i DPI devono essere correttamente utilizzati, decontaminati e resi efficienti conformemente alle istruzioni del fabbricante.
 

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La Regione promuove, inoltre, iniziative di informazione, formazione e aggiornamento, addestramento sulle materie attinenti alla sicurezza e salute.
In particolare le iniziative realizzano l'adeguata conoscenza:
a) dei rischi presenti nel lavoro agricolo e forestale;
b) delle adeguate misure preventive e protettive;
c) della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
d) del corretto uso delle macchine agricole;
e) delle tecniche fondamentali per la verifica di' sicurezza delle macchine agricole e forestali;
f) delle conoscenze di base sugli agenti chimici di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), e sul loro corretto uso, sia nella fase di manipolazione che in quella delle successive lavorazioni in campo;
g) delle pratiche di comportamento quotidiano, con particolare attenzione alla separazione tra luoghi e ambienti di lavoro e di vita;
h) dei rischi per la salute;
i) del corretto uso dei DPI.
È anche previsto, all’articolo 9, un intervento specifico relativo alle modalità d'uso dei trattori e dei motocoltivatori volto a migliorare le condizioni di sicurezza nell'uso di tali strumentazioni.
 
Infine è necessario ricordare che la vigilanza sull’applicazione della Legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono svolte dalle aziende USL.
Nei verbali di accertamento, dove sono riportate le carenze riscontrate e le indicazioni di adeguamento necessarie, può essere concesso un congruo termine per adeguarsi, comunque non superiore a 12 mesi.
 
 
 
 



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