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Novita' per la denuncia Inail degli infortuni
Sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2001 e' stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro del 29 maggio 2001 che detta le ''Modalita' operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli.'', come previsto dall'art.25 del decreto 38/2000.
Il decreto approva la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 239 del 19 aprile 2001.
Il datore di lavoro agricolo e' tenuto a denunciare all'Inail gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti lavoratori agricoli a tempo determinato, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalita' di cui all'art. 13 Testo unico (D.P.R n.1124 del 30 giugno 1965), entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione del certificato medico.
Se si tratta d'infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Se l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio e il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalita' dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
Nella denuncia debbono essere inoltre indicate le ore lavorate e il salario percepito dall'assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio
Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio, che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.
Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, qualora questi si trovi nell'impossibilita' di provvedere alla denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio, dovra' darne notizia all'Inail entro ventiquattro ore.
Il decreto precisa inoltre le autorita' alle quali deve essere presentata la denuncia e le conseguenze del mancato rispetto dei termini della denuncia.
Il testo del decreto.
Il decreto approva la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 239 del 19 aprile 2001.
Il datore di lavoro agricolo e' tenuto a denunciare all'Inail gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti lavoratori agricoli a tempo determinato, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalita' di cui all'art. 13 Testo unico (D.P.R n.1124 del 30 giugno 1965), entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione del certificato medico.
Se si tratta d'infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Se l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio e il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalita' dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
Nella denuncia debbono essere inoltre indicate le ore lavorate e il salario percepito dall'assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio
Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio, che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.
Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, qualora questi si trovi nell'impossibilita' di provvedere alla denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio, dovra' darne notizia all'Inail entro ventiquattro ore.
Il decreto precisa inoltre le autorita' alle quali deve essere presentata la denuncia e le conseguenze del mancato rispetto dei termini della denuncia.
Il testo del decreto.
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