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Chiarimenti sulle sanzioni e sulla conformità delle macchine ante direttiva
Roma, 26 Mar – Numerose questioni di carattere operativo e interpretativo riguardanti le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro necessitano di chiarimenti e approfondimenti.
A fornire nuovi chiarimenti in materia è una recente Nota che è frutto delle nuove regole di coordinamento tra Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) e Regioni; regole sancite nell’ Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022, con approvazione delle “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021 n.146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
La Nota congiunta INL/Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Nota prot. 2668 del 18 marzo 2025 – è stata elaborata a seguito di un confronto tecnico tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Nella Nota – che ha in oggetto “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti” - si chiariscono non solo le modalità di applicazione delle sanzioni (ad esempio per comprendere se e quando le non conformità rilevate determinano sanzioni multiple), ma anche vari aspetti relativi alle macchine e ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE.
Per presentare la nuova Nota INL ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Nota congiunta n. 2668/2025: sanzioni e categorie omogenee
- Nota congiunta n. 2668/2025: conformità, regole e previsioni
- Nota congiunta n. 2668/2025: libretto d’uso e manutenzione
Nota congiunta n. 2668/2025: sanzioni e categorie omogenee
La nuova Nota INL si sofferma sul tema delle “categorie omogenee” con riferimento all’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico - TU).
Si ricorda che l’articolo 64, comma 1 lettera a) del Testo Unico prescrive che: ‘Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3”. Il richiamato articolo 63, comma 1 stabilisce che: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV’. E la sanzione per le violazioni relative all’art. 64 comma 1 è prevista nel TU dall’art. 68 comma 1 lettera b).
Inoltre il comma 2 del medesimo articolo (articolo 68) riporta che ‘La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1 lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati’.
Tuttavia, per procedere uniformemente e correttamente all’applicazione dell’art. 68 comma 2, “risulta necessario chiarire il concetto di ‘violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea’ e, dunque, all’applicazione di ‘una unica violazione’ nel caso di inosservanza di precetti riconducibili alla già menzionata nozione di ‘categoria omogenea’”.
In particolare, ogni punto dell’allegato IV citato disciplina i “requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l'ambiente di lavoro”, ad esempio “stabilità e solidità” per il punto 1.1.
Pertanto – continua la Nota – “tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza” (ad esempio la stabilità e la solidità) “rientrano nella stessa categoria omogenea”.
Dunque, si evidenzia chiaramente che “la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti”.
Nota congiunta n. 2668/2025: conformità, regole e previsioni
Veniamo alle macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE e ai chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V (Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione) del Testo Unico.
Si ricorda che la Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il DPR n. 459/1996, ha previsto che “le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate”.
L’Unione Europea ha poi emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17/2010, che ha “sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE”.
Per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, “la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che ‘le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V’”.
Si ricorda che l'art. 71 prevede poi l’obbligo in capo al datore di lavoro di “mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi” e il datore di lavoro “dovrà̀ valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008”.
Si indica che se, nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro “ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008”, il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, “alcun obbligo in tal senso”.
Di conseguenza si indica che “la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature ‘ante direttiva’ non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto. Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
Nota congiunta n. 2668/2025: libretto d’uso e manutenzione
Veniamo all’ultimo punto trattato, sempre con riferimento alle macchine ante DPR n. 459/1996, parlando del libretto d’uso e manutenzione.
La Nota indica che le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del DPR n. 459/1996 “non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010”.
Dunque “si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008)”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della Nota prot. 2668 del 18 marzo 2025 che riporta utili chiarimenti su alcuni aspetti fondamentali relativi alle sanzioni per violazioni di categorie omogenee e alla conformità delle macchine ante direttiva.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa e i documenti citati:
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