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Sicurezza: proroghe per alberghi, volontariato e cooperative
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il consueto decreto “milleproroghe” di fine anno che, tra le varie disposizione, ha nuovamente prorogato il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. Rinvio che, milleproroghe dopo milleproroghe, si strascina quindi dal 1994...
Il D.L. 225/2010 (milleproroghe) dispone infatti all’articolo 1, comma 1, la proroga al 31 marzo 2011 di tutti i provvedimenti riportati nella Tabella 1 allegata al decreto, tra cui appunto il termine del 31 dicembre 2010 previsto all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il milleproroghe prevede inoltre la possibilità che sia disposta, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, un’ulteriore proroga dei termini fino al 31 dicembre 2011.
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Un’altra proroga al 31 marzo 2011 è stata adottata per la prevista entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco. Entrata in vigore che doveva avvenire, come previsto dall’articolo 3, comma 3-bis del decreto 81/08, entro il 31 dicembre 2010 con uno specifico decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Riferimenti
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
Pietro de' Castiglioni
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Rispondi Autore: manolo conti - likes: 0 | 25/03/2011 (13:43:27) |
buona sera, ho praticato gia' codesto lavoro con un'altra cooperativa, ho da adesso disponibbilita' immediate, distinti saluti manolo conti |