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La Cassazione sulla indelegabilita’ della valutazione dei rischi

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Valutazione del rischio incendio

06/10/2008

La indelegabilità da parte del datore di lavoro dell’obbligo della valutazione dei rischi con riferimento alle attrezzature di lavoro riguarda la fase di scelta e non di gestione delle stesse che può essere invece affidata anche a terzi. Di G. Porreca.

La Cassazione sulla indelegabilita’ della valutazione dei rischi

La indelegabilità da parte del datore di lavoro dell’obbligo della valutazione dei rischi con riferimento alle attrezzature di lavoro riguarda la fase di scelta e non di gestione delle stesse che può essere invece affidata anche a terzi. Di G. Porreca.

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Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 8620 del 27 febbraio 2008 -  Pres. Brusco – Est. Bricchetti – P.M. D’Angelo - Ric. S. M.
 
Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Come è noto ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro non può delegare “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28” dello stesso D. Lgs., obbligo che in verità era già fissato con l’art. 1 comma 4-ter del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e s.m.i.. Questa sentenza della Corte di Cassazione fornisce delle indicazioni circa i limiti di tale indelegabilità sia pure con riferimento alla valutazione delle attrezzature di lavoro in quanto in essa viene sostenuto che la indelegabilità imposta dal legislatore per quanto riguarda la sicurezza delle macchine interessa la fase della scelta delle stesse e non quella della gestione né dell’utilizzo, il cui controllo può essere affidato invece a terzi ed anche a consulenti esterni all’azienda, così come è avvenuto nel caso in esame nel quale la delega da parte del datore di lavoro aveva riguardato, oltre alla programmazione del piano di sicurezza ed alla verifica del rispetto della normativa antinfortunistica, anche la verifica dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza  installati sulle macchine.
 

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La sentenza in esame riguarda un consulente esterno condannato prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello perché ritenuto colpevole del reato di lesioni personali colpose subite da un lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro nonché della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui agli artt. 4 e 35, comma 4 lettera a), del D. Lgs. n. 626/1994. In particolare il consulente veniva ritenuto responsabile di non avere dotato di una efficace protezione una macchina calandra presso la quale il lavoratore si era infortunato per aver infilato le dita della mano tra i rulli della macchina durante la operazione di posizionamento di un tessuto. A seguito delle indagini svolte da un tecnico della ASL veniva in seguito accertato che la barra di protezione dei rulli non era stata montata correttamente in modo da impedire il contatto degli stessi con le dita perché posizionata da questi ad una distanza maggiore di quella prevista dal manuale d’uso della macchina fornito dal fabbricante.
 
Al consulente esterno era stata conferita dalla società la procura affinché provvedesse a predisporre un piano di sicurezza aziendale, controllasse il rispetto della normativa ambientale ed antinfortunistica e verificasse "l'efficienza dei dispositivi di sicurezza installati" con il dovere quindi di ispezionare con regolarità i macchinari ed accertare che fossero montati ed utilizzati sia nel rispetto delle prescrizioni impartite dal fabbricante sia in osservanza di eventuali ulteriori regole contenute nel piano di sicurezza aziendale. Dalle indagini era emerso, invece, che il consulente non aveva effettuato alcuna ispezione sulla macchina, della quale anzi ignorava persino la esistenza, né si era avveduto dell'erroneo posizionamento della barra di protezione ma si era solo limitato invece a sporadici accessi sul luogo di lavoro.
 
Nel fare ricorso alla Corte di Appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale il consulente poneva in dubbio l’efficacia della delega conferitagli tendente a trasferirgli degli obblighi che la legge stabilisce invece quali indelegabili e connessi ad una posizione di garanzia gravante esclusivamente sul datore di lavoro.
 
Non si è dichiarata d’accordo sull’argomento la Corte di Appello la quale ha evidenziato che “l'ammissibilità della delega trova conferma nel disposto del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 1, comma 4 ter, che, laddove individua soltanto determinati adempimenti non delegabili dal datore di lavoro (tutti attinenti alla programmazione generale della sicurezza), ammette - a contrario - la delegabilità di quelli non specificamente menzionati” e che quindi  “sono delegabili gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro", sicché il delegato subentra a costui, ferme restando le condizioni di validità della delega, nella posizione di garanzia”.   Aggiungeva, altresì, la Corte di Appello che “effettivamente, nel caso di specie, erano stati delegati anche compiti indelegabili, il che tuttavia non travolgeva la validità e l'efficacia dell'atto institorio, ma la limitava agli obblighi delegabili, tra i quali era ben individuato quello di controllare, esigere e verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza installati".
 
Il consulente ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza dei giudici di merito e aggiungendo alle motivazioni già addotte alla Corte di Appello l’osservazione che quest’ultima non avrebbe tenuto conto che il datore di lavoro “può trasferire gli obblighi delegabili ad altro soggetto purché questi svolga effettivamente, all'interno dell'azienda, la propria attività in modo continuativo, specifico e costante, esercitando poteri decisionali, di spesa e disciplinari”.
 
La Sez. IV della Corte di Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso ed a sostegno e conferma di quanto già asserito dalla Corte di Appello ha osservato che, “fermo restando che l'avvenuto conferimento al delegato anche di poteri-doveri per legge indelegabili non può comunque rendere invalida ed inefficace la delega nella parte relativa ai poteri ed ai doveri delegabili”, il D. Lgs. n. 626/1994 con l’art. 1 comma 4-ter “prevede, per quanto rileva nel caso in esame, che sia indelegabile la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella ‘scelta’ delle attrezzature di lavoro” mentre “non contempla, invece, che sia indelegabile l'esecuzione di attività che abbiano formato oggetto della anzidetta valutazione, segnatamente gli obblighi che possono emergere successivamente alla scelta dell'attrezzatura di lavoro, in relazione, ad esempio, proprio alla corretta installazione ed al funzionamento della medesima”.
 
Per quanto riguarda, infine, la necessità che il delegato debba svolgere effettivamente la propria attività all’interno dell’azienda la Corte suprema ha ritenuto destituito di fondamento anche tale motivo di ricorso ritenendo che il datore di lavoro possa ricorrere ad un delegato anche esterno all’azienda stessa ed affermando che, in conclusione ,“che il datore di lavoro possa legittimamente ricorrere alla delega conferendola a soggetti esterni all'impresa è principio comunemente affermato anche in giurisprudenza (v. ad esempio Cass. 3, 8 febbraio 1991, Bortolozzi)”.
 
 
CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale - Sentenza n. 8620 del 27 febbraio 2008 -  Pres. Brusco – Est. Bricchetti – P.M. D’Angelo - Ric. S. M. - La indelegabilità da parte del datore di lavoro dell’obbligo della valutazione dei rischi con riferimento alle attrezzature di lavoro riguarda la fase di scelta e non di gestione delle stesse che può essere invece affidata anche a terzi.
 
 


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