Il concetto dinamico del rischio e l’adeguamento del DVR
All’esame della Corte di Cassazione è stato posto in questa sentenza il caso di una modifica delle condizioni di lavoro connesse alle mansioni svolte da un lavoratore in conseguenza della quale lo stesso è rimasto infortunato in quanto ritenuto non sufficientemente informato e protetto dal nuovo rischio. La suprema Corte ha trovato l’occasione in questa sentenza per esprimersi su cosa fare in presenza di una variazione del rischio sostenendo che le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno progressivamente adattate in ragione del mutamento dello svolgimento delle singole mansioni secondo un concetto “dinamico” del rischio che impone di conseguenza l’adeguamento della formazione dei lavoratori e dei dispositivi di protezione individuale dagli stessi utilizzati.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione
La Corte d'Appello, decidendo a seguito di un appello presentato dal P.M. e dalla parte civile avverso la pronuncia con cui il locale Tribunale aveva assolto il direttore di uno stabilimento dal reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore, ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione e ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Al direttore dello stabilimento era stata contestata una colpa generica e la violazione degli artt. 22, 37 e 43, comma 3, de D. Lgs. n. 626/94, per omessa informazione del lavoratore in relazione alle fasi lavorative cui era addetto e alle operazioni svolte, nonché per omessa formazione sulle modalità d'uso delle macchine e delle attrezzature utilizzate durante il lavoro e per non aver fornito i mezzi di protezione individuale adeguati ai rischi presenti durante la lavorazione. Era così accaduto che il lavoratore, a causa del cattivo funzionamento del macchinario per il taglio dei tessuti, insieme ad altri operai, si era dovuto occupare anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina e per fare ciò aveva fatto uso di un taglierino che gli era scivolato e gli aveva procurato una lesione al tendine del dito indice della mano sinistra. Secondo la Corte di Appello, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il direttore dello stabilimento, dato l'aumento del rischio connesso alle mutate condizioni di lavoro, avrebbe dovuto istruire l'operaio circa la modalità di lavorazione connessa alle maggiori difficoltà determinate dal guasto della macchina ed integrare quindi i mezzi a disposizione dello stesso con misure adeguate allo scopo, anche perché si erano in precedenza verificati altri incidenti simili che rendevano l'evento prevedibile.
L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo della sentenza relativo alle statuizioni civili, articolando tre distinti motivi. Con un primo motivo lo stesso ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non vi era stato alcun mutamento di mansioni del lavoratore, addetto allo stampaggio di pannelli insonorizzati e alla collegata rifilatura manuale dei medesimi e che per tali mansioni lo stesso era stato formato ed era anzi esperto. Il mero incremento sul piano quantitativo delle operazioni di taglio manuale, secondo l’imputato, non aveva comportato un mutamento qualitativo-tipologico delle mansioni né un'ulteriore difficoltà nelle operazioni di taglio e rifilatura ed inoltre l'operaio indossava guanti anti taglio ed utilizzava un cutter né la Corte di Appello aveva indicato quali dovevano essere le diverse misure precauzionali da adottare.
Con un secondo motivo l’imputato ha messo in evidenza che non vi era stato un mutamento delle mansioni che avrebbe comportato una nuova formazione secondo la disciplina giuslavoristica per cui il sistema di prevenzione già in atto era corretto. Con un terzo motivo il ricorrente ha fatto presente che la Corte di Appello non aveva individuato alcun inadempimento specifico agli obblighi di protezione previsti essendo stato lo stesso ritenuto responsabile in base al mero richiamo alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., sostanzialmente qualificando la responsabilità del datore di lavoro in termini di responsabilità oggettiva invece di esaminare se e come l'infortunio sarebbe stato razionalmente evitabile attraverso l'adozione di un dispositivo di protezione diverso.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Il Tribunale, ha osservato la stessa Corte, aveva motivato la pronuncia assolutoria sulla base del fatto che il lavoratore era stato formato sugli specifici rischi connessi allo svolgimento delle proprie mansioni di addetto ai reparti di " stampaggio ed accoppiamento" e sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e di protezione, che non vi era stato alcun mutamento di mansioni che avrebbe comportato il rinnovo della formazione essendo stato l'operaio destinato, fin dal suo primo ingresso nello stabilimento, allo stampaggio ed alla collegata rifilatura manuale dei pannelli insonorizzanti e che il guanto che gli era stato fornito e che lo stesso utilizzava al momento dell'infortunio era adeguato alla lavorazione eseguita come attestato nella scheda tecnica del prodotto.
La Corte di Appello, invece, con argomentazioni del tutto corrette in diritto ed immuni da vizi logici, facendo buon governo delle specifiche norme in materia di protezione del lavoratore indicate nel capo di imputazione, ha affermato ai fini civili, atteso il decorso della prescrizione, la responsabilità dello datore di lavoro, in relazione all'infortunio occorso al lavoratore, sul rilievo che era mutato il livello di pericolosità del lavoro da questi svolto. La Corte di Cassazione ha ricordato in merito che il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi, ha sostenuto ancora la Sez. IV, è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante e l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica.
Tanto premesso, la suprema Corte ha evidenziato che le lesioni del lavoratore sono state cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto in quanto gli stessi si dovevano occupare anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina per cui la considerazione, svolta dai giudici di appello, che tale lavoro fosse oggettivamente più pericoloso del precedente ed imponesse, come tale, una specifica preparazione sui maggiori rischi connessi al guasto del macchinario e l'adozione di misure di sicurezza adeguate allo scopo, era da ritenersi immune da censure.
In pratica, ha osservato la suprema Corte, il lavoratore, che era stato all'epoca del suo ingresso in azienda formato sui rischi inerenti la rifilatura manuale di pannelli già sagomati da una macchina tagliatrice e che per fare ciò era stato dotato di un guanto di protezione e di un taglierino di piccole dimensioni, a causa di un cattivo funzionamento della macchina era stato costretto a svolgere un'attività manuale più incisiva ed intensa, in quanto doveva essere impressa nel taglio del pannello una forza maggiore da parte del lavoratore addetto, tanto che il guanto antitaglio era risultato uno strumento di protezione insufficiente, circostanza dimostrata da pregressi simili infortuni verificatisi nonostante l'uso del guanto. La formazione svolta in passato e la scelta del dispositivo individuale di protezione era risultata perciò insufficiente, mentre sarebbe stato necessario, come ben evidenziato dalla Corte di merito, valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l'utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l'aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.
La valutazione del rischio fatta inizialmente, ha precisato la Corte di Cassazione, non è risultata pertanto più corrispondente alle contingenze del momento e doveva essere pertanto adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro. “Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni”, ha così concluso la stessa, “vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto ‘dinamico’ del rischio, che impone l'adeguamento degli strumenti di protezione e l'aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto”.
Gerardo Porreca
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